INPDAP - Nota operativa n. 6 - Riliquidazione indennità di buonuscita. - Prescrizione del diritto.
Data: Venerdì, 28 aprile 2006 ore 20:45:20 CEST
Argomento: Ministero Istruzione e Università


Alcune Sedi provinciali hanno chiesto chiarimenti in merito ai termini prescrizionali del diritto all’indennità di buonuscita, considerato che talvolta le Amministrazioni statali trasmettono la documentazione necessaria alla riliquidazione delle prestazioni (mod. PL/2) anche a distanza di dieci o più anni dall’avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro.

Stanno ad esempio pervenendo all’Istituto richieste di riliquidazione per l’applicazione dei benefici previsti dagli artt. 43 e 43 del R.D. 1290/1922, come integrato dalla legge n. 539/1950, relativi a personale cessato dal servizio fin dal 1986.

Come è noto, l’art. 20 del DPR 29.12.1973, n. 1032, dispone che il diritto alla buonuscita da parte dell’ex iscritto o dei suoi aventi causa si prescrive nel termine di cinque anni dalla data in cui è sorto.

In caso di riliquidazione della prestazione, pertanto, fermo restando il termine quinquennale di prescrizione, la questione non può che riguardare l’individuazione del “dies a quo” da prendere a riferimento per il computo di detto termine.

Secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai risalente nel tempo, e in base al quale l’Istituto ha diramato la lettera circolare n. 974/M del 20 maggio 1999, nell’ipotesi in cui “per fatto dell’Amministrazione fosse intercorso un notevole intervallo di tempo tra il sorgere del diritto ed il concreto suo riconoscimento in capo al soggetto attraverso l’intermediazione di un atto amministrativo adottato d’ufficio” il “dies a quo” per la prescrizione del diritto andava computato dalla data di assunzione di tale ultimo atto.

Nel corso degli ultimi anni, però, tale orientamento è stato superato e la più recente giurisprudenza non attribuisce più rilievo decisivo a momenti diversi e distinti da quello genetico che determina il sorgere del diritto.

In particolare, il Consiglio di Stato, in caso di benefici economici riconosciuti da un D.P.R., ha fissato il termine prescrizionale dal momento della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, indipendentemente dalla adozione dei necessari atti successivi da parte dell’Amministrazione di appartenenza dell’iscritto.

Tanto premesso, e considerato che l’Istituto non può rinunciare ad eccepire l’intervenuta prescrizione del diritto ad una prestazione a suo carico, si precisa, su conforme parere dell’Avvocatura interna, che nel caso in cui pervengano all’Inpdap progetti di riliquidazione (mod. PL/2) a seguito di disposizioni normative o contrattuali che modifichino lo stato giuridico o il trattamento economico dell’iscritto, le Sedi dovranno eccepire la prescrizione laddove i provvedimenti siano stati assunti dalle Amministrazioni di appartenenza oltre il quinquennio dalla data di entrata in vigore della legge o del contratto che ne costituiscono il presupposto, o gli stessi atti, sebbene assunti in tempo utile, siano stati trasmessi oltre il termine dei cinque anni.

Si rammenta che la prescrizione non potrà essere però eccepita in presenza di validi atti interruttivi prodotti dall’ex iscritto pure se indirizzati alla sola Amministrazione di appartenenza.

IL DIRIGENTE GENERALE

Dr. Maurizio Manente 







Questo Articolo proviene da AetnaNet
http://www.aetnanet.org

L'URL per questa storia è:
http://www.aetnanet.org/scuola-news-4227.html