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Dipartimento per i
servizi nel territorio
Direzione generale del personale della scuola e
dell'amministrazione
Uff.VI
Circolare Ministeriale
n. 68
Prot. N. 1804
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Roma, 14 giugno
2002 |
Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Centri Servizi Amministrativi
LORO SEDI
e, p.c. Al Sovrintendente Scolastico
della Provincia Autonoma di TRENTO
Al Sovrintendente Scolastico
della Provincia Autonoma di BOLZANO
All' Intendente Scolastico
delle Scuole in Lingua Tedesca BOLZANO
All' Intendente Scolastico
delle Scuole delle Località Ladine BOLZANO
Al Sovrintendente agli Studi
per la Valle d'Aosta AOSTA
Oggetto: Graduatorie
di circolo e di istituto del personale docente ed educativo per
l'a.s. 2002/2003 - Presentazione domande
TITOLO I - COMPOSIZIONE
DELLE GRADUATORIE
ART.1 (POSTI DI INSEGNAMENTO E CLASSI DI CONCORSO - POSTI DI
PERSONALE EDUCATIVO)
Ai sensi del Regolamento adottato con D.M. 25 maggio 2000,
n. 201 - in relazione ai periodi di vigenza stabiliti dal comma 5
dell'art. 5 e per effetto delle domande da presentarsi negli anni
scolastici successivi al primo di cui ai commi 9,10,11 e 12 del medesimo
art. 5 - le graduatorie di circolo e di istituto del personale docente
ed educativo per l'a.s. 2002/2003 sono costituite - per ciascun posto
di insegnamento, classe di concorso e posto di personale educativo
- come segue.
GRADUATORIE DI PRIMA
FASCIA
(VALIDITÀ ANNUALE)
In attuazione delle
disposizioni di cui all'art. 2 della legge 20 agosto 2001, n. 333,
concernenti l'aggiornamento annuale delle graduatorie permanenti,
e delle disposizioni di cui all'art. 8 del D.D.G. del 12 febbraio
2002, le graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia, integralmente
riformulate, comprendono gli aspiranti inseriti nelle graduatorie
permanenti relative all'a.s. 2002/2003, graduati secondo l'ordine
riferito a ciascuno scaglione ed il punteggio con cui figurano nelle
graduatorie permanenti medesime.
Ciascun aspirante si intende incluso nelle graduatorie delle scuole
richieste per l'a.s. 2002/2003 per effetto dell'avvenuta presentazione,
nei termini previsti dal D.D.G. 12 febbraio 2002, del relativo Mod.
3 ovvero, nel caso di mancata presentazione di tale modello, nelle
scuole in cui figurava nell'a.s. 2001/2002.
Analogo criterio vale per i corsisti delle Scuole di Specializzazione
all'Insegnamento Secondario (S.S.I.S.) che saranno inclusi nelle graduatorie
permanenti per effetto delle disposizioni di cui al D.D.G. 29 maggio
2002, i quali verranno compresi nelle graduatorie di circolo e di
istituto di prima fascia delle scuole prescelte secondo l'ordine occupato
nelle graduatorie permanenti medesime.
GRADUATORIE DI SECONDA
FASCIA
(VALIDITÀ TRIENNALE - 2° ANNO DI VIGENZA)
In attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 11 e 12 dell'art.5 del D.M. n.201/2000,
che prevedono l'inserimento in coda degli aspiranti già inclusi che
chiedono nuove scuole e l'inclusione in ulteriore coda dei nuovi aspiranti,
le graduatorie di 2^ fascia sono composte dagli eventuali aspiranti
abilitati non inclusi in graduatoria permanente, ordinati nel modo
seguente:
1° blocco: aspiranti che permangono nella seconda fascia
della scuola in cui figuravano nel precedente a.s. 2001/2002, graduati
secondo il punteggio già acquisito;
2° blocco: aspiranti già inclusi nella seconda fascia
delle graduatorie di circolo e di istituto per l'a.s. 2001/2002, sia
nella stessa che in altra provincia, che si inseriscono nella scuola
per la prima volta nell'a.s. 2002/2003, graduati secondo il punteggio
già acquisito;
3° blocco: nuovi aspiranti, graduati in base alla tabella
di valutazione annessa al D.M. n. 201/2000, secondo il punteggio spettante
per i titoli, dichiarati nel modulo di domanda, posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al successivo
art. 4.
GRADUATORIE DI TERZA
FASCIA
(VALIDITÀ TRIENNALE - 2° ANNO DI VIGENZA)
In attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 11 e 12 dell'art.5 del D.M. n.201/2000,
che prevedono l'inserimento in coda degli aspiranti già inclusi che
chiedono nuove scuole e l'inclusione in ulteriore coda dei nuovi aspiranti,
le graduatorie di 3^ fascia sono composte dagli aspiranti forniti
del solo titolo di studio di accesso, ordinati nel modo seguente:
1° blocco: aspiranti che permangono nella terza fascia
della scuola in cui figuravano il precedente a.s. 2001/2002, graduati
secondo il punteggio già acquisito;
2° blocco: aspiranti già inclusi nella terza fascia delle
graduatorie di circolo e di istituto per l'a.s. 2001/2002, sia nella
stessa che in altra provincia, che si inseriscono nella scuola per
la prima volta nell'a.s. 2002/2003, graduati secondo il punteggio
acquisito;
3° blocco: nuovi aspiranti, graduati in base alla tabella
di valutazione annessa al D.M. n. 201/2000, secondo il punteggio spettante
per i titoli, dichiarati nel modulo di domanda, posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al successivo
art. 4.
ART. 2 (ELENCHI DI SOSTEGNO)
In ciascuna scuola sono costituiti elenchi per le attività didattiche
di sostegno agli allievi in situazione di handicap secondo le disposizioni
di cui all'art. 11 del D.M. n. 103 del 4 giugno 2001.
Per quanto riguarda gli aspiranti all'insegnamento nella scuola secondaria
di primo e secondo grado presenti in più graduatorie, l'inserimento
nei relativi elenchi di sostegno avverrà con procedura automatizzata,
in base alla graduatoria di classe di concorso che per collocazione
di fascia ed ordine di inclusione risulti più favorevole agli interessati
e col punteggio relativo a tale graduatoria.
Per l'a.s. 2002/2003 gli elenchi di sostegno sono composti dagli aspiranti
che siano in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento
di sostegno agli alunni in situazione di handicap, conseguito entro
le rispettive date sottoindicate, ordinati secondo la seguente sequenza:
1) ELENCHI TRATTI DALLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO
DI PRIMA FASCIA
Sono ordinati secondo le disposizioni previste per gli elenchi di
sostegno tratti dalle graduatorie permanenti dall'art. 5 del D.D.G.
del 12 febbraio 2002, e cioè:
1° raggruppamento: aspiranti in possesso del titolo di
specializzazione entro il 31 maggio 2002;
2° raggruppamento: aspiranti in possesso del titolo di
specializzazione conseguito dal 1°giugno 2002 e fino al 20 luglio
2002
All'interno di ciascun raggruppamento la posizione ed il punteggio
degli aspiranti derivano direttamente dall'analoga posizione e dal
punteggio con cui gli aspiranti medesimi figurano nelle corrispondenti
graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia relativamente
al posto di insegnamento o classe di concorso che rileva ai fini dell'inserimento
negli elenchi medesimi.
Analogamente si opera nei riguardi degli aspiranti che hanno titolo
ad iscriversi in coda alle graduatorie permanenti ai sensi del D.M.
29.5.2002.
2) ELENCHI TRATTI DALLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO
DI SECONDA FASCIA
Sono composti dagli aspiranti che abbiano conseguito il titolo di
specializzazione entro il 20 luglio 2002, ordinati secondo la medesima
sequenza e punteggio cui si riferisce il posto di insegnamento o la
classe di concorso che rileva ai fini dell'inserimento negli elenchi
di sostegno medesimi.
3) ELENCHI TRATTI DALLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO
DI TERZA FASCIA
Sono composti dagli aspiranti che siano in possesso del titolo di
specializzazione entro il 20 luglio 2002, ordinati secondo la medesima
sequenza e punteggio cui si riferisce il posto di insegnamento o la
classe di concorso che rileva ai fini dell'inserimento negli elenchi di
sostegno medesimi.
4) In posizione subordinata a tutti gli aspiranti precedentemente
individuati ai punti 1, 2 e 3, e secondo i medesimi criteri di ordine,
si colloca, con riserva, un ulteriore raggruppamento di aspiranti
che abbiano dichiarato di avere in corso di conseguimento il titolo
di specializzazione per il sostegno in data successiva al 20 luglio
2002 e fino al 31 ottobre 2002.
A tale categoria di aspiranti, subordinatamente a tutti coloro che
hanno conseguito il titolo di specializzazione entro il 20 luglio
2002, possono essere attribuite, su posti di sostegno disponibili
per l'intero anno scolastico, supplenze a titolo provvisorio condizionate
all'effettivo conseguimento del titolo entro il 31 ottobre 2002.
Entro lo scadere di tale termine i predetti aspiranti dovranno far
pervenire la dichiarazione di aver conseguito il titolo di specializzazione
alle scuole che gestiscono la loro domanda al fine di far acquisire
tale situazione a tutte le scuole interessate.
Nei riguardi degli aspiranti che hanno sciolto positivamente la riserva
le scuole interessate procederanno alle conferme sui posti di sostegno
precedentemente da loro occupati a titolo provvisorio e disporranno
le supplenze sui posti di sostegno eventualmente assegnati a titolo
provvisorio ad aspiranti privi di titolo, secondo il principio di
cui all'art.7, comma 8, del D.M. n.201/2000, per il quale le scuole
che abbiano esaurito gli aspiranti forniti di titolo nelle proprie
graduatorie, utilizzano le graduatorie delle altre istituzioni scolastiche
della provincia seguendo il criterio di viciniorità.
Al termine di tali operazioni, ove, pur essendo stati utilizzati tutti
gli aspiranti forniti di titolo di specializzazione, siano residuati
posti di sostegno attribuiti in via provvisoria ad aspiranti privi
di titolo, questi ultimi sono confermati a titolo definitivo sui posti
stessi.
TITOLO II - PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE
ART. 3 (IPOTESI PREVISTE)
L'assetto delle graduatorie per l'a.s. 2002/2003, così come specificato
nel precedente titolo I, viene definito in due fasi:
1) la prima, già attivata ai sensi dell'art. 8 del D.D.G.
12 febbraio 2002, - ed in via di completamento per coloro che saranno
inclusi in graduatoria permanente per effetto del D.D.G. 29 maggio
2002- riguarda gli aspiranti inclusi in graduatoria permanente che hanno
avuto facoltà, anche per gli insegnamenti per i quali non hanno titolo
ad essere inclusi in graduatoria permanente, di esprimere "ex novo"
le loro opzioni per quanto riguarda la provincia e le sedi prescelte
per l'inclusione in graduatorie di circolo e di istituto.
Tali aspiranti non possono, pertanto, richiedere le variazioni di
provincia e di sedi scolastiche previste dalla presente circolare
ma possono, esclusivamente, presentare eventuale domanda quali nuovi
aspiranti, per nuovi insegnamenti (ivi incluso quello di sostegno)
per i quali non figuravano nell'a.s. 2001/2002.
2) La seconda, rivolta agli altri aspiranti non inclusi
in graduatoria permanente ed attivata con la presente circolare, per
realizzare le ipotesi previste dal comma 10, dell'art. 5, del D.M. n.
201/2000 e cioè:
PER GLI ASPIRANTI GIÀ INCLUSI NELLE GRADUATORIE
DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI SECONDA E TERZA FASCIA PER L'A.S. 2001/2002:
a) possibilità di integrare il numero delle scuole fino al massimo
previsto;
b) possibilità di sostituire fino ad un massimo di 3 sedi scolastiche;
c) possibilità di cambiare provincia con conseguente nuova indicazione
delle scuole prescelte.
PER GLI ASPIRANTI NON
INCLUSI NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO PER L'A.S.
2001/2002:
d) possibilità di presentazione di domanda d'insegnamento.
Rientra in quest'ultima
categoria di "nuovi aspiranti" anche il personale già incluso in graduatorie
di circolo e di istituto che intenda presentare domanda per nuovi
insegnamenti.
La possibilità di presentare domanda di cui al presente punto d) può
riguardare, pertanto, oltre il personale che presenta per la prima
volta domanda di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto,
anche le seguenti categorie di aspiranti:
-
personale incluso in graduatoria permanente
per l'a.s. 2002/2003: ferme restando le sedi scolastiche già espresse
col mod. 3 allegato al D.D.G. del 12 febbraio 2002, può presentare
domanda per l'inclusione in seconda e/o terza fascia delle graduatorie
di circolo e d'istituto per nuovi insegnamenti per i quali non era
presente nelle predette graduatorie relative all'a.s. 2001/2002;
-
personale già incluso in graduatorie di circolo
e di istituto di seconda e/o terza fascia per l'a.s. 2001/2002:
ferme restando le sedi scolastiche in cui già figura - per le quali
può usufruire esclusivamente di una delle possibilità di cui ai
precedenti punti a), b) e c) - può presentare domanda di inclusione
in seconda e/o terza fascia per nuovi insegnamenti per i quali non
era presente nelle graduatorie relative all'a.s. 2001/2002;
-
personale educativo già incluso nella corrispondente
terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per l'a.s.
2001/2002: ferme restando le sedi scolastiche in cui già figura
- per le quali può usufruire esclusivamente di una delle possibilità
di cui ai precedenti punti a), b) e c) - ove, entro la data di scadenza
di presentazione delle domande di cui al successivo art. 4, abbia
conseguito l'idoneità nel relativo concorso ordinario bandito nell'anno
2000, può presentare domanda per l'inclusione nella corrispondente
seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto.
ART. 4 (TERMINI
E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE)
Per ciascuna delle ipotesi
specificate ai punti a, b, c, d, del precedente art. 3 sono predisposti
e allegati alla presente circolare appositi moduli di corrispondente
tipologia.
Il modulo relativo alla tipologia d) "nuovi aspiranti", quando è adottato,
per nuovi insegnamenti, da parte di aspiranti già inclusi in graduatoria,
è opportunamente caratterizzato per limitarne la compilazione
all'evidenziazione dei soli elementi relativi al nuovo insegnamento.
I moduli relativi alle tipologie a, b, e c rappresentano ipotesi tra
loro alternative sicché uno stesso candidato può presentarne soltanto
uno.
In tutti i casi in cui l'espressione di sedi scolastiche risulti complessivamente
superiore ai limiti previsti (30 istituzioni scolastiche ovvero 10
circoli didattici) le richieste eccedenti saranno considerate nulle.
Secondo quanto già specificato al punto 1) del precedente art. 3,
il personale incluso in graduatoria permanente non può presentare
moduli relativi a scelte di nuove sedi scolastiche o provincia (tipologie
a, b, e c).
Il termine per la presentazione dei moduli di domanda in questione
scade il 20 luglio 2002.
Improrogabilmente entro tale termine il modulo di domanda deve essere
spedito con raccomandata A/R, ovvero consegnato a mano, all'istituzione
scolastica cui è affidata la gestione della domanda stessa, secondo
quanto specificato ai due commi seguenti.
Per coloro che, già compresi nelle graduatorie di circolo e di istituto
per l'a.s. 2001/2002 rimangono per l'a.s. 2002/2003 nella stessa provincia,
è confermata, in ogni caso, la scuola che gestiva in precedenza la
domanda.
Conseguentemente tale sede non può rientrare tra quelle variabili
per effetto della presentazione del modulo di cui alla tipologia b.
Per coloro che già figuravano nelle graduatorie di circolo e di istituto
per l'a.s. 2001/2002 e per l'a.s. 2002/2003 cambiano provincia, ovvero
per coloro che non figuravano nelle graduatorie di circolo e di istituto
dell'a.s. 2001/2002, la sede scolastica di gestione della domanda
deve essere prescelta dall'interessato e, nel caso di aspiranti all'insegnamento
in diversi gradi scolastici, deve appartenere all'ordine scolastico
di grado superiore.
ART. 5 (DISPOSIZIONI DI RINVIO)
Per gli aspetti generali
relativi all'espletamento della presente procedura rimangono valide
le corrispondenti disposizioni impartite per l'a.s. 2001/2002, in
occasione della prima costituzione delle graduatorie di circolo e
di istituto del personale docente ed educativo, col D.M. 4
giugno 2001, n. 103.
Tale provvedimento - unitamente alla presente circolare, al Regolamento
sulle supplenze del personale docente ed educativo emanato con D.M.
25 maggio 2000, n. 201, al tabulato relativo ai titoli di studio che
consentono l'accesso agli insegnamenti di scuola secondaria e ai Bollettini
Ufficiali contenenti l'elencazione delle scuole statali con il relativo
codice meccanografico - è accessibile tramite il sito Internet di
questo Ministero "www.istruzione.it" e tramite la rete Intranet disponibile
presso gli Uffici Scolastici Regionali, i Centri Servizi Amministrativi
di ciascuna provincia e presso tutte le istituzioni scolastiche.
La presente circolare deve essere, comunque, affissa all'albo di ciascun
Ufficio.
IL DIRETTORE GENERALE
Antonio ZUCARO
Modello A
Modello B
Modello C
Modello D
Tabelle
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