Il Consiglio dei Ministri ha
esaminato in via preliminare il testo della proposta di riforma degli ordinamenti
scolastici. In esso sono ben individuabili i valori che ispirano la riforma e nei quali
questo Governo si riconosce: libertà di scelta educativa della famiglia, formazione
spirituale e morale, sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità
locale e nazionale ed alla civiltà europea.
Rispetto alle finalità indicate
dalla legge 30 per i vari ordini di scuola, è stata data importanza ad alcuni aspetti
educativi che non erano in essa compresi: per esempio, nella scuola dell'infanzia, lo
sviluppo psico-motorio e le potenzialità di relazione; nel primo ciclo la valorizzazione
della tradizione culturale insieme all'evoluzione sociale culturale e scientifica della
realtà contemporanea; nel secondo ciclo l'attenzione costante alla crescita educativa,
culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire e la
riflessione critica su di essi in qualsiasi percorso superiore di pari dignità culturale,
sia esso di istruzione o di formazione.
La riforma punta a costruire una
scuola più moderna attraverso il potenziamento dell'alfabetizzazione nelle tecnologie
informatiche ed anche una scuola più europea con lo studio obbligatorio di una lingua
comunitaria fin dai sei anni e di una seconda lingua comunitaria dall'età di 11 anni
(scuola secondaria di primo grado).
Con questa riforma le famiglie
possono scegliere: bambini alla scuola dell'infanzia anche prima dei tre anni e a scuola
anche prima dei sei.
Abbiamo innalzato ad almeno 12
anni complessivi il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.
Prevediamo una nuova articolazione
degli studi e della formazione che sia rispettosa delle età evolutive e della migliore
tradizione scolastica italiana: scuola dell'infanzia, primo ciclo (scuola primaria di 5
anni e scuola secondaria di primo grado di 3 anni) con esame di Stato alla fine del ciclo,
secondo ciclo (sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione
professionale) ed esame di Stato.
Al compimento del quindicesimo
anno, all'apprendistato si aggiunge la possibilità di stage in realtà sociali, culturali
e del mondo produttivo (alternanza scuola-lavoro), sotto la responsabilità delle
istituzioni scolastiche e formative, in enti pubblici e privati, non profit e imprese.
Per tutto il percorso di
istruzione e formazione è sempre aperto e assistito dalle istituzioni scolastiche il
passaggio tra i licei e tra il sistema dei licei e il sistema dell'istruzione e della
formazione professionale.
Il liceo sarà sempre di cinque
anni; nell'ultimo anno saranno anche favorite attività di orientamento e raccordo con
l'università e la formazione tecnica superiore. Sono confermati gli assi culturali
tradizionali: classico, scientifico, artistico. Nascono nuovi licei: economico,
tecnologico, musicale, linguistico, delle scienze umane.
E' garantito l'accesso
all'università anche per chi effettua corsi professionali di durata almeno quadriennale,
con un ulteriore anno di studio e l'esame di Stato.
Abbiamo previsto profili
educativi, culturali e professionali della formazione valevoli su tutto il territorio
nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione definiti dallo Stato.
La riforma prevede che i piani di
studio contengano un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchi la
cultura, le tradizioni e l'identità nazionale, e prevedano una quota riservata alle
Regioni relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le
realtà locali.
Abbiamo voluto assicurare più
rigore nella valutazione sia degli apprendimenti sia del comportamento. E' confermata la
valutazione periodica e annuale, effettuata dai docenti. Viene introdotta ogni due anni la
valutazione dei periodi didattici. Si è promossi o respinti ogni due anni ai fini del
passaggio al periodo successivo.
Più qualità: ogni due anni
l'Istituto nazionale di valutazione, come in tutti i Paesi europei, misurerà con
verifiche nazionali la qualità complessiva dell'offerta formativa e dei livelli degli
apprendimenti per monitorare il livello culturale degli studenti.
Investimento sulla qualità della
funzione docente: formazione iniziale universitaria della stessa dignità per gli
insegnanti di tutti gli ordini di scuole con lauree specialistiche e tirocinio
obbligatorio.
Formazione in servizio dei docenti
con crediti universitari ai fini dello sviluppo della carriera.
Per la realizzazione delle
finalità della riforma, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge il Ministro
predisporrà un piano programmatico di interventi finanziari da sottoporre
all'approvazione del Consiglio dei Ministri, a sostegno:
della riforma degli
ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo
dell'autonomia;
dell'istituzione del
Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico;
dello sviluppo delle
tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche;
della valorizzazione
professionale del personale docente;
delle iniziative di
formazione iniziale e continua del personale;
del rimborso delle spese
di autoaggiornamento sostenute dai docenti;
della valorizzazione
professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.);
degli interventi di
orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del
diritto - dovere di istruzione e formazione;
degli interventi per lo
sviluppo della istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;
degli interventi di
adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.