Ordinanza Ministeriale n. 57 del 27 maggio 2002
Indizione e svolgimento per l’anno
scolastico 2001/2002 dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali,
relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria,
secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni
educative e delle scuole speciali statali, ai sensi dell’art.554 del D. L.vo.
16.4.1994, n.297.
Visto il D.P.R.10.1.1957, n.3 e successive
modificazioni;
Visto il D.P.R.3.5.1957, n.686 e successive modificazioni;
Visto il D.P.R.31.5.1974, n.420, con particolare riferimento all’art.10
e all’art.11;
Visto il D.P.R.7.3.1985, n.588;
Vista la Legge 5.6.1985, n.251;
Vista la Legge 22.8.1985, n.444;
Vista la Legge 24.12.1986, n.958;
Visto il D.L.2.3.1987, n.57, convertito dalla legge 22.4.1987, n.158;
Vista la Legge 7.8.1990, n.241;
Vista la Legge 18.1.1992, n.16;
Vista la Legge 5.2.1992, n.104;
Visto il D.Lgs. 16.4.1994, n.297 con particolare riferimento agli artt.
546, 554, 555, 556, 557, 559, 604, 673, 676
Visto il D.P.R.9.5.1994, n.487 come modificato dal D.P.R.30.10.1996, n.693;
Vista la Legge 15.5.1997, n.127, con particolare riferimento all’art.3,
come modificata e integrata dalla Legge 16.6.1998, n.191, e il relativo regolamento
emanato con d.P.R. 20.10.1998, n.403;
Vista la legge 13.3.1999 n. 68;
Vista la Legge 3.5.1999, n.124 con particolare riferimento all’art.4, comma
11;
Visto il C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto il 4.8.1995;
Visto il C.C.N.L. del Comparto Scuola per il quadriennio 1998 - 2001, pubblicato
nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale 9.6.1999, n.133, con particolare
riferimento alla Tabella B concernente i requisiti culturali di accesso ai
profili professionali del personale A.T.A.;
Visto il D.M. 23.7.1999 "trasferimento del personale A.T.A. dagli Enti
Locali allo Stato", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.16 del 21.1.2000,
con particolare riferimento all’art.4 e all’art.6;
Vista l’O.M. 30.5.2000, n.153, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.179
del 2.8.2000, concernente i concorsi di cui all’art.554 del citato D.Lgs.
16.4.1997, n.297;
Visto il D.M. 13.12.2000 n. 430 pubblicato nella G.U. 24.1.2001 n.19, concernente
il regolamento per le supplenze del personale A.T.A.;
Visto il D.P.R. 28.12.2000 n. 445, pubblicato nel supplemento alla G.U.
20.2.2001 n. 42 serie generale, concernente la documentazione amministrativa;
Visto il D.M. 19.4.2001 n. 75 pubblicato nella G.U. - Quarta serie speciale
- n. 35 del 4.5.2001, applicativo del predetto regolamento;
Vista la C.M. n. 99 del 31.5.2001 concernente l’indizione dei concorsi
per soli titoli per l’anno scolastico 2000/2001;
Visto il D.M. 10.10.2001 n. 150 pubblicato nella G.U. - Quarta serie speciale
- n.84 del 23.10.2001, applicativo del predetto regolamento;
Visto il D.P.R. 6.11.2000, n. 347 concernente il Regolamento recante norme
di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione;
Visto l’Accordo siglato nella conferenza unificata il 19.4.2001 pubblicato
nella G.U. n. 115 del 19.5.2001, riguardante " Linee-guida per i provvedimenti
di articolazione degli uffici scolastici regionali".
ORDINA:
per l’anno scolastico 2001/2002 l’indizione
e lo svolgimento dei concorsi per titoli, di cui all’art. 554 Decreto legislativo
16.4.1994, n. 297, per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie
permanenti provinciali concernenti i profili professionali dell’area A e B
del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola sono
effettuati secondo le disposizioni della presente ordinanza.
Art. 1 - Indizione dei
Concorsi
1.1 IL Direttore Generale di
ciascun Ufficio Scolastico Regionale con esclusione della regione Valle d’Aosta
e delle province autonome di Trento e Bolzano, in applicazione dell’articolo
554 del Decreto legislativo 16.4.1994, n.297, emana con proprio decreto,
per tutte le province di propria competenza, bandi di concorso per titoli
per ciascuno dei sottoindicati profili dell’area A e B del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario statale della scuola, di cui all’art. 31 del citato C.C.N.L.1999
e alle correlate tabelle A e C :
Area A
A/1 Profilo - Collaboratore
scolastico tecnico : guardarobiere
A/2 Profilo - Collaboratore
scolastico.
Area B
B/1 Profilo - Assistente amministrativo
B/2 Profilo - Assistente tecnico
B/3 Profilo - Cuoco
B/4 Profilo - Infermiere
1.2 Il numero dei posti disponibili
non deve essere indicato nei relativi bandi non trattandosi di concorsi a
posti, ma di concorsi per l’integrazione e l’aggiornamento della graduatoria
permanente, la quale risulterà determinata dall’insieme dei concorsi svolti
nel tempo.
1.3 I bandi di concorso devono
contenere l’indicazione delle province nelle quali non sono istituiti organici
per taluni dei profili predetti. Non devono essere banditi i concorsi per
il profilo professionale di aiutante cuoco soppresso dal vigente Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro art. 37 - comma 3. Il servizio prestato nel
profilo di aiutante cuoco non di ruolo è equiparato al servizio non di ruolo
di cuoco ai fini dell’ammissione al concorso per quest’ultimo profilo professionale.
1.4 I concorsi per il profilo
professionale di collaboratore scolastico devono essere indetti solamente
se non siano esaurite le corrispondenti graduatorie provinciali ad esaurimento
per le supplenze. A tal fine si intendono esaurite le graduatorie qualora
non vi sia personale che abbia diritto a permanervi. I concorsi non devono
essere banditi per il profilo di collaboratore scolastico tecnico addetto
alle aziende agrarie per il quale è prevista una particolare procedura di
reclutamento ai sensi dell’art.1, comma 1 - lett. b - del D.P.R. 30.10.1996,
n. 693.
1.5 Nel bando di concorso per
la regione Friuli Venezia Giulia deve essere previsto che gli aspiranti utilmente
collocati nelle graduatorie delle province di Trieste e Gorizia, per ottenere
la nomina su posti disponibili nelle scuole con insegnamento in lingua slovena
debbono possedere almeno una conoscenza di base della lingua slovena, comprovata
dal possesso di un titolo di studio conseguito in una istituzione scolastica
con insegnamento in lingua slovena, oppure accertata con apposito colloquio.
1.6 I bandi di concorso devono
essere emanati entro il ventesimo giorno dalla data di registrazione della
presente ordinanza da parte della Corte dei Conti.
1.7 I bandi di concorso devono
essere pubblicizzati mediante affissione all’albo dell’Ufficio Scolastico
Regionale e contestualmente all’albo del Centro Servizi Amministrativi di
ciascuna provincia. Copia dei bandi stessi deve essere inviata ai dirigenti
scolastici degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria ed
artistica, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali
affinché provvedano alla immediata affissione nei rispettivi albi.
1.8 I bandi di concorso devono
restare affissi per tutto il tempo utile per la presentazione della domanda
di ammissione.
Art.
2 - Requisiti per l’ammissione al concorso
dei candidati non inseriti nella graduatoria
permanente
2.1 Per essere ammessi al
concorso, i candidati non inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni
a tempo indeterminato devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in servizio in qualità
di "personale ATA a tempo determinato statale della scuola" nella medesima
provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;
b) il personale che, eventualmente,
non sia in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel
medesimo profilo professionale cui concorre, non perde la qualifica di "personale
ATA a tempo determinato della scuola statale", come sopra precisato, se inserito
nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per
le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;
c) il personale che non si
trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni
di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini della presente ordinanza,
la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale"
se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto
per il conferimento delle supplenze temporanee per le quali il candidato,
avendone titolo, abbia validamente prodotto domanda ai sensi del D.M. 10.10.2001
n. 150 della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;
2.2 Per essere ammessi al
concorso i candidati devono, altresì, possedere:
a) una anzianità di almeno
due anni di servizio (24 mesi, anche non continuativi; le frazioni di mese
vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni
e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese
intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale
il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali
dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore
a quella del profilo cui si concorre (1),(2). Il servizio prestato con rapporto
di lavoro a tempo parziale si computa per intero (1);
b) ai fini di cui alla precedente
lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti
precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R.420/74), nonché
nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R.588/85)
(1);
c) ai fini di cui alle precedenti
lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di
ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con rapporto d’impiego con lo
Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto
di impiego direttamente con gli Enti Locali i quali erano tenuti per legge
a fornire alle scuole statali personale A.T.A. La corrispondenza tra profili
professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata,
in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli
interessati e dagli stessi svolti, sempreché detti profili siano presenti
nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire
personale ( D.M. 23.7.1999, n. 184 - art.6 - comma 1), in base alla tabella
di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita nell’accordo
ARAN/OO.SS del 20.7.2000 (All. H)
d) ai fini del presente articolo
il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero, certificato dalla
competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente
servizio prestato in Italia.
2.3 Per essere ammessi ai
concorsi i candidati devono, altresì, possedere uno dei seguenti titoli di
studio richiesti per l’accesso al profilo cui concorrono secondo l’elenco
appresso riportato di cui alla tabella B annessa al C.C.N.L. 1999:
- Assistente amministrativo:
- diploma di qualifica ad indirizzo specifico
conseguito in un istituto professionale (addetto alla segreteria d’azienda;
addetto alla contabilità di azienda; operatore della gestione aziendale;
operatore della impresa turistica);
- diploma di scuola media integrato da
attestato di qualifica specifica per i servizi del campo amministrativo
- contabile, rilasciato al termine di corsi regionali, ai sensi dell’art.14
della L.n.845 del 21.12.1978;
- diploma di maturità che consenta l’accesso
agli studi universitari.
- Assistente tecnico:
- diploma di qualifica a indirizzo specifico
conseguito in un istituto professionale;
- diploma di maestro d’arte a indirizzo
specifico;
- diploma di scuola media integrato da
attestato di qualifica specifica rilasciato, al termine di corsi
regionali, ai sensi dell’art.14 della L.n.845/78;
- qualsiasi diploma di maturità,
corrispondente alle specifiche aree professionali, che consenta l’accesso
agli studi universitari.
La specificità di cui ai punti
1, 2 e 4 è quella definita dalla tabella di corrispondenza titoli - laboratori
vigente alla data del decreto di indizione del concorso. Corrispondentemente
è definita la specificità degli attestati di qualifica di cui al precedente
punto 3.
- Cuoco:
- diploma di qualifica specifica rilasciato
da un istituto professionale alberghiero;
- diploma di scuola media integrato da
attestato di qualifica specifica rilasciato, al termine di corsi
regionali, ai sensi dell’art.14 della L.n.845/78.
- Infermiere:
- diploma di infermiere professionale.
- Collaboratore scolastico:
- diploma di scuola media.
- Guardarobiere:
- diploma di qualifica specifica rilasciato
da un istituto professionale alberghiero.
- diploma di scuola media integrato da
attestato di qualifica specifica rilasciato, al termine di corsi
regionali, ai sensi dell’art.14 della L.845/78.
2.4 Gli attestati di qualifica,
rilasciati ai sensi dell’art.14 della legge n.845/78, devono essere integrati
da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.
2.5 Ai fini dell’accesso al
concorso essi sono valutati con le medesime modalità previste per l’inclusione
del candidato nei corrispondenti elenchi provinciali per le supplenze.
2.6 Sono, altresì, validi per
l’ammissione al concorso i titoli richiesti dall’ordinamento vigente all’epoca
dell’inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi
provinciali per le supplenze statali corrispondente al profilo cui si concorre,
nei confronti dei candidati che, all’atto della domanda, siano inseriti nella
predetta corrispondente graduatoria o elenchi provinciali.
2.7 I requisiti di cui al
presente articolo debbono essere posseduti all’atto della domanda di ammissione
al concorso.
_____________________
( 1 ) Sono validi tutti
i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare,
a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L. In tale computo rientrano
tutti i periodi per i quali sia stato erogata remunerazione anche parziale
(artt. 19-25 del CCNL.
( 2 ) I 24 mesi di servizio,
anche non continuativi, vanno calcolati considerando :
- come da calendario i mesi
interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo
mese è composto;
- in ragione di un mese ogni
30 gg. la somma delle frazioni di mese;
- come mese intero, la eventuale
frazione di mese residua superiore a 15 gg:
Non è pertanto ammissibile
un computo basato sull’espressione di tutto il servizio in giorni riconducendoli
poi a mese mediante una divisione per trenta.
Art.
3 - Aggiornamento del punteggio dei candidati
inseriti nella graduatoria permanente
3.1 I candidati inseriti nella
graduatoria permanente costituita in ogni provincia, possono:
a) chiedere l’aggiornamento
del punteggio con cui sono inseriti in graduatoria;
b) chiedere l’aggiornamento
di titoli di preferenza e/o di riserva;
c) chiedere l’aggiornamento,
per il solo profilo di assistente tecnico, in aggiunta o in alternativa
alla richiesta di cui alle precedenti lettere a) e b) sulla base di nuovi
titoli di accesso ai laboratori;
d) non produrre alcuna domanda.
3.2 Per il personale che presenta
la domanda di cui al precedente comma 1, lettera a), b) e c), al punteggio
già posseduto si aggiunge quello relativo ai titoli, conseguiti successivamente
alla scadenza del termine utile per la presentazione dei titoli relativi al
concorso in base al quale hanno conseguito l’attuale punteggio. Possono essere,
altresì, valutati i titoli già posseduti ma non presentati in precedenti
tornate concorsuali. Il punteggio è attribuito sulla base delle allegate
tabelle A/1, A/2, A/3 e A/4. L’aggiornamento è effettuato sulla base di titoli
di accesso ai laboratori(All. C - Tabella di corrispondenza titoli/laboratori)
e dei titoli di preferenza e di riserva.
Il diritto ad usufruire della
riserva di posti deve, comunque, essere confermato barrando l’apposita casella
nel modulo di domanda. Analogamente, deve essere confermato il diritto alla
preferenza a parità di punteggio qualora si tratti di preferenza legata
a situazioni soggette a modifica ( lettere M,N,O,R e S dei titoli di preferenza).
3.3 I candidati di cui al
precedente comma 1, lettera d), mantengono con il medesimo punteggio l’iscrizione
nella graduatoria permanente.
Art. 4 - provincia cui produrre
la domanda
DI inserimento o di aggiornamento
4.1 La domanda di ammissione
dei candidati che concorrono per l’inclusione nella graduatoria permanente
provinciale in cui non siano stati precedentemente inseriti (All.B/1) deve
essere presentata in una sola provincia individuata nell’ordine che segue:
a) la provincia in cui, all’atto
della domanda, il candidato sia in servizio con nomina a tempo determinato
nelle scuole statali e nel medesimo profilo professionale cui concorre;
b) la provincia in cui il
candidato sia inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli
elenchi provinciali per le supplenze nelle scuole statali relativi al medesimo
profilo professionale cui concorre (qualora non sia in servizio come previsto
dalla precedente lettera a);
c) la provincia in cui è ubicata
l’istituzione scolastica indicata per prima nella domanda per l’inserimento
nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto per il conferimento
di supplenze temporanee per le quali, avendone titolo, il candidato abbia
validamente prodotto domanda ai sensi del D.M. 10.10.2001 n. 150 relativa
al medesimo profilo professionale cui concorre ( qualora non ricorrano le
condizioni di cui alle lettere a) e b).
La domanda dei candidati non
inseriti nella graduatoria permanente provinciale (All. B/1) deve essere
inoltrata esclusivamente al Centro Servizi Amministrativi della provincia
in cui sia istituito l’organico concernente il profilo professionale richiesto.
4.2 I candidati inseriti in
una graduatoria permanente provinciale non possono produrre domanda di inserimento
nella graduatoria permanente di altra provincia; i medesimi possono presentare
domanda di aggiornamento (All.B/2) esclusivamente nella provincia in cui
sono inseriti e per il medesimo profilo professionale.
4.3 La domanda di inserimento
(All. B/1) può essere prodotta per il medesimo profilo professionale in una
sola provincia.
4.4 Le domande non possono
essere inoltrate alle Autorità Scolastiche delle province di Bolzano, Trento
e della regione Valle D’Aosta in quanto dette Autorità adottano specifici
ed autonomi provvedimenti per il reclutamento del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario della scuola.
Art. 5 - Utilizzazioni delle
graduatorie permanenti
5.1 I candidati utilmente
collocati nella graduatoria permanente e nell’ordine della medesima, sono
assunti con contratto a tempo indeterminato sui posti a tal fine disponibili
ed in base alla normativa vigente all’atto dell’assunzione.
5.2 Nelle assunzioni effettuate
in base alle graduatorie permanenti relative ai profili professionali dell’area
A e B si applicano le riserve di cui all’allegato E della presente ordinanza,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie
(legge 12.3.1999, n.68 con particolare riferimento agli artt. 3; 7, comma
2 - e art.18).
5.3 Le assunzioni degli assistenti
tecnici sono effettuate nei confronti dei candidati utilmente collocati nella
graduatoria permanente che siano in possesso, oltre che degli altri requisiti
richiesti, anche dei titoli di accesso ai posti di laboratorio disponibili
all’atto dell’assunzione (All. C). A tal fine, il quadro dei posti di assistente
tecnico disponibili, ripartiti per aree di laboratori, viene adeguatamente
pubblicizzato prima delle assunzioni.
5.4 Le assunzioni sono effettuate
solamente nei confronti dei candidati non inclusi con riserva nelle rispettive
graduatorie. I candidati inclusi con riserva saranno assunti solamente a
seguito di scioglimento della medesima in senso favorevole (art.12,comma 3
delle presente ordinanza).
6.1 Tutti i candidati inseriti
nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato,
di cui alla presente ordinanza, hanno diritto ad essere assunti, con precedenza,
quali supplenti annuali o fino al termine dell’attività didattica. Coloro
che non intendono avvalersi di tale diritto, compresi coloro che non hanno
prodotto alcuna domanda ai sensi dei precedenti articoli del presente bando,
volendo solamente permanere nella graduatoria in cui sono già inseriti, debbono
produrre apposita rinuncia compilando l’allegato F, ivi compresi coloro che
hanno esercitato tale opzione negli anni precedenti.
6.2 I candidati inseriti a
pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a
tempo indeterminato (compresi i candidati inseriti a pieno titolo a seguito
del positivo scioglimento della eventuale riserva) sono cancellati dalla graduatoria
provinciale ad esaurimento o dagli elenchi provinciali per le supplenze della
medesima provincia e del medesimo profilo professionale e dalle graduatorie
di 2 o 3 fascia di circolo e di istituto in cui siano eventualmente inseriti
fatto salvo l’inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto
della medesima provincia, se richiesto ai sensi dei successivi commi del
presente articolo.
6.3 I candidati inclusi nella
graduatoria provinciale permanente hanno titolo ad essere inseriti nella
prima fascia delle corrispondenti graduatorie di istituto per le supplenze
temporanee, della medesima provincia. A tal fine, possono produrre l’allegata
scheda G, debitamente compilata datata e sottoscritta. Tutti gli aspiranti
della prima fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall’automatica
trasposizione dell’ordine di punteggio con cui figurano nelle corrispondenti
graduatorie provinciali permanenti di cui all’art. 554 del Decreto legislativo
297 del 16 4 1994. L’aspirante può indicare complessivamente non più di
trenta istituzioni scolastiche della provincia dove sia stata prodotta la
domanda di ammissione di cui al presente bando. Al fine di ottenere l’inclusione
nelle predette graduatorie di istituto, anche i candidati già inclusi nelle
graduatorie permanenti e che non abbiano prodotto alcuna domanda intendendo
semplicemente permanere in esse, debbono produrre l’allegata scheda G, debitamente
compilata datata e sottoscritta, esercitando le opzioni di cui al successivo
comma 4.
6.4 Le graduatorie di circolo
e di istituto di 1 fascia hanno validità temporale commisurata alle cadenze
di integrazione delle corrispondenti graduatorie dei concorsi provinciali
per titoli e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di integrazione
delle predette graduatorie. Conseguentemente il candidato già inserito nella
graduatoria provinciale permanente e già inserito nelle graduatorie di circolo
e di istituto di 1 fascia può esercitare nuovamente le opzioni concernenti
gli istituti scolastici di cui al precedente comma 3.
n assenza di tale opzione restano
confermate tutte le istituzioni scolastiche già precedentemente scelte. L’allegato
deve essere presentato anche quando l’interessato intende modificare soltanto
una delle preferenze espresse.
6.5 L’allegato F e l’allegato
G devono essere inviati contestualmente alla domanda di ammissione al concorso,
se prodotta, oppure nel medesimo termine e con le medesime modalità, se
la predetta domanda di ammissione non è stata prodotta.
Norme comuni
Art. 7 - Requisiti generali
di ammissione
7.1 Gli aspiranti, oltre ai
requisiti specifici indicati ai precedenti articoli 2, 3 e 4, debbono possedere
alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana (sono
equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica)ovvero
cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea..
b) età non inferiore ad anni
18 e non superiore ad anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo
d'ufficio).
c) godimento dei diritti politici,
tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n.16, recante
norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali;
d) idoneità fisica all’impiego,
tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge
n. 104/1992, che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita
sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione
utile per il conferimento dei posti;
e) per i cittadini italiani
soggetti all’obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo
(art. 2, comma 4, d.P.R.693/1996);
7.2 Ai sensi dell’articolo
3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio1994, n.
174, i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono, inoltre possedere
i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili
e politici (anche) negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta
eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica.
7.3 Non possono partecipare
alla procedura:
a) coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo politico;
b) coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento;
c) coloro che siano stati
dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo
comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con d.P.R. 10 gennaio 57 n.
3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi
o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari
previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto "Scuola"
(licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione
disciplinare della destituzione;
d) coloro che si trovino in
una delle condizioni ostative di cui alla legge 18.1.1992, n. 16;
e) coloro che siano inabilitati
o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
f) i dipendenti dello Stato
o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere
transitorio o speciale.
Art. 8 - Presentazione della
domanda di inserimento o di aggiornamento del punteggio
8.1 Le domande per l’aggiornamento
del punteggio e per l’inclusione nella graduatoria permanente provinciale
devono essere presentate al Centro Servizi Amministrativi del capoluogo
di ciascuna provincia (1), utilizzando gli appositi modelli allegati alla
presente ordinanza (All. B/1 e B/2), entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso all’albo del Centro
Servizi Amministrativi del capoluogo di ciascuna provincia.
8.2 Nel modello di domanda
devono essere dichiarati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000 n. 445, i requisiti di ammissione al concorso, i titoli di
cultura, di servizio e, per gli assistenti tecnici, di accesso alle aree di
laboratorio, nonché il diritto alla riserva dei posti o alla preferenza.
8.3 Il Centro Servizi Amministrativi
assegna un termine di giorni dieci per la regolarizzazione delle domande presentate
in forma incompleta o parziale .
8.4 Le domande di ammissione
possono essere presentate direttamente al Centro Servizi Amministrativi
del capoluogo di ciascuna provincia che ne rilascia ricevuta, oppure possono
essere spedite a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. In quest’ultimo
caso, del tempestivo inoltro della domanda, fa fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante.
8.5 Le domande dei candidati
residenti o comunque in servizio all’estero possono essere inoltrate tramite
l’autorità consolare al Centro Servizi Amministrativi competente. Copia della
domanda di partecipazione e degli eventuali allegati è inviata dalla stessa
autorità, per conoscenza, al Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale
per la Promozione e la Cooperazione Culturale - Ufficio IV
8.6 L’aspirante ha l’onere
di indicare nella domanda l’esatto recapito. Ogni variazione di recapito deve
essere comunicata mediante lettera raccomandata al Centro Servizi Amministrativi
della provincia nella quale il candidato ha chiesto di concorrere, precisando
la procedura concorsuale cui fa riferimento.
8.7 L’allegata scheda, liberamente
riproducibile (All. B/1 e All. B/2), compiutamente formulata nelle parti che
i candidati sono tenuti a compilare, sottoscritta e datata dai medesimi, è
valida a tutti i fini come autocertificazione effettuata sotto la propria
responsabilità per quanto in essa rappresentato dai candidati.
8.8 L’Amministrazione si riserva
di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni.
Le dichiarazioni mendaci o
la produzione di documentazioni false comportano l’esclusione dalla procedura
di riferimento nonché la decadenza dalla relativa graduatoria se inseriti
e comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt.75 e 76
del d.P.R.28.12.2000, n. 445 pubblicato nella G.U n. 42 del 20.2.2001.
8.9 L’iscrizione nella graduatoria
permanente, della stessa o diversa provincia ( art.3, comma 1 ), l’inserimento
nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali
( art.2, comma 1, lett. b) e l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie
di circolo e d’istituto per il conferimento di supplenze temporanee o l’acquisizione
delle domande presentate ai sensi del D.M. 10.10.2001 n. 150 ( art. 2, comma
1, lett. c ) sono accertate d’ufficio.
____________________
(1) La domanda non può essere
presentata agli uffici scolastici delle province di Bolzano, Trento e della
regione Valle D’Aosta, in quanto detti uffici adottano specifiche ed autonome
procedure.
Art.
9 - Inammissibilità della domanda, esclusione dal concorso,
nullità della domanda
9.1 Sono inammissibili le domande
prive della sottoscrizione del candidato o inoltrate al di fuori del termine
di cui al comma 1 del precedente art. 5, nonché le domande da cui non è possibile
evincere le generalità del candidato o il concorso cui si chiede di partecipare.
9.2 Tutti i candidati sono
ammessi con riserva. L’amministrazione può disporre in ogni momento l’esclusione
dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o abbiano
violato le disposizioni di cui all’art. 4 concernente l’obbligo di chiedere
l’inserimento nelle graduatorie permanenti o l’aggiornamento del punteggio
di una sola provincia per il medesimo profilo professionale.
9.3 L’esclusione è disposta
sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda ovvero sulla
base della documentazione prodotta ovvero sulla base di accertamenti svolti
dalla competente autorità scolastica.
9.4 Sono nulle le domande d’inserimento
prodotte per un profilo professionale non presente nell’organico della provincia
richiesta. Le domande di aggiornamento prodotte dai candidati inclusi nella
graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato non sono valide
se prive totalmente o parzialmente di alcune dichiarazioni che il candidato
è tenuto ad effettuare, qualora non siano state regolarizzate nel termine
e nelle forme prescritte (art.8, comma 5).
9.5 L’inammissibilità o la
nullità della domanda, l’esclusione dalla procedura sono disposte con atto
del Direttore Generale Regionale o del funzionario da questi delegato prima
dell’approvazione, in via definitiva, della graduatoria e sono comunicate
ai candidati interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
9.6 I candidati che abbiano
richiesto l’aggiornamento della propria situazione e la cui domanda è inammissibile
o nulla, o che, comunque, non conseguano alcun miglioramento, restano in graduatoria
con il punteggio e con il riconoscimento dei titoli già acquisiti.
Art.
10 - Commissioni giudicatrici
10.1 Le commissioni giudicatrici
sono composte secondo le disposizioni dell’art.555 Decreto legislativo 297/94
per i concorsi dell’area B. Per i concorsi dell’area A si applicano le disposizioni
dell’art.11 - lett. b) del d.P.R.31 maggio 1974, n.420.
10.2 Le funzioni di segretario
sono svolte da un impiegato dell’amministrazione periferica o centrale appartenente
almeno all’area B/3.
10.3 Si applicano le incompatibilità
di cui all’art. 9 del d.P.R. 9.5.1994, n.487, così come integrato dal d.P.R.
30.10.1996, n. 693.
Art.
11 - Formazione delle graduatorie e accesso ai documenti amministrativi
11.1 I candidati che concorrono
per l’inclusione nella graduatoria permanente di cui all’art. 554 del Decreto
legislativo 297/94 sono inseriti nella stessa secondo il punteggio complessivo
riportato in base all’annessa tabella di valutazione dei titoli (All. A),
con l’indicazione delle eventuali preferenze (All. D), riserve (All. E) nonché
dei titoli di accesso ai laboratori (All. C, per gli assistenti tecnici);
11.2 I candidati che chiedono
l’aggiornamento della propria situazione sono collocati nella graduatoria
permanente con l’indicazione del punteggio complessivo, delle preferenze e/o
delle riserve conseguiti nel concorso e/o di ulteriori titoli di accesso ai
laboratori (All. C) per gli assistenti tecnici. Nel caso in cui nessun ulteriore
punteggio o titolo è stato loro riconosciuto, così come nel caso in cui non
sia stata prodotta domanda di aggiornamento, i candidati inseriti in graduatoria,
mantengono il punteggio ed il riconoscimento dei titoli già acquisiti.
11.3 La graduatoria permanente
provvisoria aggiornata ed integrata è depositata per dieci giorni nella
sede del competente CSA. Del deposito è dato avviso mediante affissione
all’albo.
11.4 Successivamente il Direttore
Generale Regionale procede all’approvazione in via definitiva della graduatoria
permanente aggiornata ed integrata e alla sua immediata pubblicazione all’albo
dell’Ufficio Scolastico Regionale e all’albo del competente Centro Servizi
Amministrativi, con l’indicazione della sua impugnabilità esclusivamente per
via giurisdizionale o straordinaria.
11.5 Ai fini dell’applicazione
delle disposizioni di cui alla legge 7.8.1990, n.241 sulla trasparenza dell’attività
amministrativa e l’accesso ai documenti amministrativi, gli Uffici scolastici
adottano ogni opportuna iniziativa per consentire l’accesso ad atti e documenti
che riguardino la posizione degli interessati. Ai fini dell’esercizio del
diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere osservate le
disposizioni di cui al d.P.R. 27.6.1992, n. 352.
Art.
12 - Ricorsi
12.1 Avverso i provvedimenti con i quali viene
dichiarato l’inammissibilità o la nullità della domanda di partecipazione
al concorso o viene disposta l’esclusione dal medesimo (precedente art.9)
è ammesso ricorso in opposizione alla medesima autorità che ha adottato il
provvedimento entro 10 giorni dalla sua notifica. Nel medesimo termine,
a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, può
essere prodotto reclamo avverso errori materiali.
12.2 Decisi i ricorsi in opposizione ed effettuate
le correzioni degli errori materiali l’autorità competente approva la graduatoria
in via definitiva.
12.3.Avverso la graduatoria,
approvata con decreto del competente Direttore Generale Regionale, trattandosi
di atto definitivo, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60
giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni dalla data di pubblicazione.
12.4 I candidati che abbiano
presentato ricorso avverso i provvedimenti di inammissibilità o nullità
della domanda di partecipazione al concorso o di esclusione dal medesimo,
nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente
alla procedura e vengono iscritti con riserva nella graduatoria.
12.5 L’iscrizione con riserva
nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la
proposta di contratto a tempo indeterminato o determinato.
Art.13
- Adempimenti degli uffici scolastici regionali
13.1 L’Ufficio Scolastico Regionale adotta
i provvedimenti riguardanti la procedura concorsuale disciplinata dalla presente
ordinanza ed in particolare:
a) emana i bandi di concorso
per l’inserimento e l’aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali;
b) assicura la pubblicazione
del bando di concorso all’albo dell’Ufficio e, contestualmente, all’albo del
Centro Servizi Amministrativi, nonché la massima diffusione tra le istituzioni
scolastiche;
nomina le commissioni giudicatrici in ciascuna
provincia;
d) cura l’esame delle domande
per quanto attiene ai requisiti di ammissione, alla regolarità formale delle
domande stesse e della documentazione, nonché la loro eventuale regolarizzazione
da parte dei candidati secondo le disposizioni della presente ordinanza;
e) dichiara la inammissibilità
o la nullità della domanda e dispone l’esclusione dalla procedura concorsuale;
f) con decreto definitivo approva
la graduatoria permanente aggiornata ed integrata , assicurandone la pubblicazione
mediante affissione all’albo dell’Ufficio Scolastico Regionale e dei Centri
Servizi Amministrativi competenti per territorio.
Art.
14 - Norme finali e di rinvio
14.1 Ai fini della presente ordinanza,
il servizio prestato nei precedenti profili professionali del personale A.T.A.
(d.P.R.588/85) o nelle precedenti qualifiche del personale non docente (d.P.R.420/74)
è considerato come prestato nei vigenti corrispondenti profili professionali.
Lo status di aiutante cuoco
e il relativo servizio sono equiparati a quelli di cuoco ai fini dell’ammissione
ai concorsi per quest’ultimo profilo professionale.
14.2 Per quanto non espressamente
previsto dalla presente ordinanza si applicano, purché compatibili, le disposizioni
sullo svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato (art.
604 del Decreto legislativo 297/94).
14.3 La presente ordinanza
sarà inviata alla Corte dei Conti per la registrazione.
Roma, 27 maggio 2002
Il Ministro
Allegati
Allegato n. 1
Avvertenze Alle Tabelle A/1 - A/2 - A/3 - A/4
A) Nelle scuole ed istituti
statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica si intendono compresi
le scuole materne statali e le scuole ed istituti speciali di Stato.
B) Il servizio militare di
leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati in costanza di
rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva
e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto
di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze
delle amministrazioni statali.
C) Il servizio prestato nelle
istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero è equiparato, ai
fini della valutazione, al corrispondente servizio prestato in Italia.
D) Sono valutabili i titoli
di servizio e di cultura posseduti alla data di sottoscrizione della domanda.
E) Il servizio effettuato nelle
qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. 420/74 e nei profili
professionali di cui al D.P.R.588/85 è considerato a tutti i fini come servizio
prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali.
F) Ai fini dei punteggi previsti
per i titoli di servizio si computano tutti i periodi di effettivo servizio,
nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità
di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L.
In tale computo rientrano tutti i periodi per i quali sia stato erogata remunerazione
anche parziale (artt. 19-25 CCNL ).
G) I titoli che sono oggetto
di valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella non
possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente
previsti.
La valutazione di un titolo
di studio o di un attestato rende impossibile l’assegnazione di punteggi per
il corso o per le prove in base ai quali il titolo o l’attestato sia stato
conseguito.
Allegato
A/1
tabella di valutazione dei titoli per il concorso al profilo professionale
di assistente amministrativo
A) TITOLI DI CULTURA
1) Diploma di scuola secondaria
di primo grado;
- oppure qualsiasi diploma
di secondo grado che consenta l’iscrizione ad almeno un corso di laurea;
- oppure diploma di qualifica
professionale ad indirizzo specifico (addetto alla segreteria d’azienda;
addetto alla contabilità di azienda; operatore della gestione aziendale;
operatore della impresa turistica);
- oppure qualsiasi diploma
di qualifica del settore commerciale rilasciato da un istituto professionale,
compresi quelli non più previsti nell’attuale ordinamento scolastico e quelli
rilasciati dalle soppresse scuole tecniche a tipo commerciale;
- oppure diploma di qualifica
di addetto alla segreteria ed amministrazione di albergo, rilasciato da istituti
professionali alberghieri:
media dei voti rapportata a
decimi (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione
fisica e di condotta. Ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa
con una qualifica complessiva si attribuiranno i seguenti valori:
sufficiente - 6, buono - 7,
distinto - 8, ottimo - 9.
Ove siano stati prodotti più
titoli fra quelli sopraindicati si valuta il più favorevole.(1).
2) Per i titoli di cui al punto
precedente e non valutati ai sensi di tale punto perché non più favorevoli
o per i diplomi di qualifica non previsti come titoli di accesso, o per la
licenza di scuola tecnica (si valuta un solo titolo) (1):
PUNTI 2
3) Diploma di laurea (si valuta
un solo titolo) (1):
PUNTI 2
4) Attestato di qualifica
professionale di cui all’art.14 della legge 845/78, attinente alla trattazione
di testi e/o alla gestione dell’amministrazione mediante strumenti di videoscrittura
o informatici (2):
PUNTI 1,50
5) Attestato di addestramento
professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale
per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali
istituti dallo Stato, Regioni o altri Enti Pubblici (si valuta un solo attestato)
(2) (7):
PUNTI 1
6) Idoneità in concorso pubblico
per esami o prova pratica per posti di ruolo nelle carriere di concetto
ed esecutive, o corrispondenti, bandito dallo Stato o da Enti pubblici territoriali.
Si valuta una sola idoneità:
PUNTI 1
TITOLI DI SERVIZIO
7) Servizio effettivo di
ruolo e non di ruolo prestato in qualità di responsabile amministrativo
o assistente amministrativo nelle scuole o istituti statali, o conformati,
di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche
e culturali italiane all’estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici
e professionali, nei convitti nazionali o negli educandati femminili dello
Stato (3) (4) (5) (6):
punti 0,50 per ogni mese
di servizio o frazione superiore a 15 gg.
8) Altro servizio effettivo
comunque prestato nelle scuole o istituti di cui al precedente punto 7)
ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (3) (4)
(5) (6):
punti 0,10 per ogni mese
di servizio o frazione superiore a 15 gg.
9) Servizio effettivo di
ruolo e non di ruolo prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni
Statali, Regionali, Provinciali, Comunali e nei patronati scolastici (4)
(5):
punti 0,05 per ogni mese
o frazione superiore a 15 gg.
Allegato
A/2
tabella di valutazione dei titoli per il concorso ai profili professionali
di assistente tecnico, di cuoco, di infermiere
A) TITOLI DI CULTURA
1) Assistente tecnico:
a) diploma di qualifica di
istituto professionale a indirizzo specifico valido per l’ammissione al
concorso;
b) diploma di maestro d’arte
a indirizzo specifico valido per l’ammissione al concorso;
c) diploma di scuola secondaria
di primo grado;
d) qualsiasi diploma di
maturità, corrispondente alle specifiche aree professionali, che consente
l’accesso agli studi universitari.
Cuoco:
a) diploma di qualifica
specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero;
b) diploma di scuola secondaria
di primo grado.
Infermiere:
a) diploma di infermiere
professionale (se non espresso né in voto né in giudizi si valuta come
sufficiente);
b) diploma di scuola secondaria
di primo grado.
Media dei voti rapportata
a decimi (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione
fisica e di condotta. Ove nel titolo di studio la votazione sia espressa
con una qualifica complessiva si attribuiranno i seguenti valori:
sufficiente - 6, buono -
7, distinto - 8, ottimo - 9.
Si valuta uno solo dei titoli
sopraindicati, quello più favorevole (1).
2) Per i titoli di cui al
punto precedente e non valutati ai sensi di tale punto perché non più favorevoli
(si valuta un solo titolo):
PUNTI 3
3) Diploma di Laurea (si
valuta un solo titolo) (1):
PUNTI 2
4) Idoneità in precedenti
concorsi pubblici per esami o prova pratica a posti di ruolo nel profilo
professionale cui si concorre oppure nelle precorse qualifiche del personale
A.T.A. o non docente, corrispondenti al profilo cui si concorre. Si valuta
una sola idoneità:
PUNTI 2
B) TITOLI DI SERVIZIO
5) Servizio effettivo di
ruolo e non di ruolo prestato in istituti statali o conformati di istruzione
primaria, secondaria ed artistica e nelle istituzioni scolastiche e culturali
italiane all’estero in qualità di assistente tecnico (limitatamente a
tale profilo professionale) (3) (4) (5) (6):
punti 0,50 per ogni mese
di servizio o frazione superiore a 15 gg.
6) Servizio effettivo di
ruolo e non di ruolo prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici
e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello
Stato in qualità di cuoco (limitatamente a tale profilo professionale) (3)
(4) (5) (6):
punti 0,50 per ogni mese
di servizio o frazione superiore a 15 gg.
7) Servizio effettivo di
ruolo e non di ruolo prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici
e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello
Stato in qualità di infermiere (limitatamente al profilo professionale di
infermiere) (3) (4) (5) (6):
punti 0,50 per ogni mese
di servizio o frazione superiore a 15 gg.
8) Servizio effettivo di
ruolo e non di ruolo prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici
e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello
Stato in qualità di aiutante cuoco (limitatamente al profilo professionale
di cuoco) (3) (4) (5) (6):
punti 0,50 per ogni mese
di servizio o frazione superiore a 15 gg.
9) Altro servizio effettivo
comunque prestato in scuole o istituti statali o conformati d’istruzione
primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali
italiane all’estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali,
nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso
il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (3) (4) (5) (6):
punti 0,10 per ogni mese
di servizio o frazione superiore a 15 gg.
10) Servizio effettivo di
ruolo e non di ruolo prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni
statali, regionali, provinciali, comunali e nei patronati scolastici (4)
(5):
punti 0,05 per ogni mese
di servizio o frazione superiore a 15 gg.
Allegato
A/3
tabella di valutazione dei titoli
per il concorso al profilo professionale di guardarobiere
TITOLI DI CULTURA
Diploma di scuola secondaria di primo
grado;
oppure qualsiasi diploma
di qualifica specifico richiesto per l’accesso al profilo:
media del 6, oppure sufficiente:
punti 2; media del 7 oppure buono: punti 2,50; media dell’8, oppure distinto:
punti 3; media del 9, oppure ottimo: punti 3,50. (Media dei voti rapportata
a decimi, escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta).
Si valuta uno solo dei titoli
sopraindicati, quello più favorevole.
2) Per i titoli di cui al
punto precedente e non valutati ai sensi di tale punto perché non più favorevoli
(1) (si valuta un solo titolo) :
PUNTI 2
Diploma di maturità che consenta l’accesso
agli studi universitari (1): PUNTI 3
4) Idoneità conseguita in
precedenti concorsi pubblici per esami o prove pratiche a posti di guardarobiere
o aiutante guardarobiere.
Il punteggio viene attribuito
una sola volta anche se si è risultati idonei in più concorsi:
PUNTI 2
B) TITOLI DI SERVIZIO
6) Servizio effettivo a tempo
indeterminato o a tempo determinato prestato in qualità di guardarobiere
o di aiutante guardarobiere, in scuole o istituti di istruzione primaria,
secondaria ed artistica statali o conformati, nelle istituzioni scolastiche
e culturali italiane all’estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici
e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello
Stato (3) (4) (5) (6):
punti 0,50 per ogni mese di
servizio o frazione superiore a 15 gg.
7) Altro servizio effettivo
comunque prestato nelle scuole ed istituti statali o conformati di istruzione
primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali
italiane all’estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali,
nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compresi
il servizio di insegnamento prestato nei corsi C.R.A.C.I.S. (3) (4) (5)
(6):
punti 0,15 per ogni mese
di servizio o frazione superiore a 15 gg.
8) Servizio effettivo prestato
alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, regionali, provinciali
o comunali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l’istruzione
tecnica (4) (5):
punti 0,05 per ogni mese
di servizio o frazione superiore a 15 gg.
Allegato A/4
tabella di valutazione dei titoli
per il concorso al profilo di collaboratore scolastico
A) TITOLI DI CULTURA
1) Diploma di scuola secondaria
di primo grado (media dei voti rapportata a decimi, escluso il voto di
religione, di educazione fisica e di condotta):
media del 6 oppure sufficiente
- 2; media del 7 oppure buono - 2,5; media dell’8 oppure distinto - 3;
media del 9 oppure ottimo - 3,5.
2) Diploma di qualifica,
o diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o artistica (1):
PUNTI 3
B) TITOLI DI SERVIZIO
3) Servizio effettivo a tempo
indeterminato o a tempo determinato prestato in qualità di collaboratore
scolastico in scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria ed
artistica statali o conformati, nelle istituzioni scolastiche e culturali
italiane all’estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali,
nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato (3) (4)
(5) (6):
punti 0,50 per ogni mese
di servizio o frazione superiore a 15 gg.
4) Altro servizio effettivo
comunque prestato nelle scuole ed istituti statali o conformati di istruzione
primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali
italiane all’estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali,
nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso
il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (3) (4) (5) (6):
punti 0,15 per ogni mese
di servizio o frazione superiore a 15 gg.
5) Servizio effettivo prestato
alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, regionali, provinciali
o comunali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l’istruzione
tecnica (4) (5):
punti 0,05 per ogni mese
di servizio o frazione superiore a 15 gg.
note alle tabelle di valutazione
1) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti
all’estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in voti
né in giudizi si considerano come conseguiti con la sufficienza.
Per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche
e culturali italiane all’estero a tale attestato viene equiparato, ai
sensi dell’art.6 del D.I. 14.11.1977, il certificato conseguito a seguito
della frequenza di analogo corso di formazione o addestramento organizzato
dal Ministero Affari Esteri o da esso autorizzato, ovvero organizzato
dal Ministero Pubblica Istruzione per il personale da inviare all’estero.
Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie
pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate
o in scuole paritarie il punteggio è ridotto alla metà.
Il servizio stesso può essere autocertificato e quindi
valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista
dalle disposizioni vigenti in materia.
Il servizio deve essere dichiarato specificando il profilo,
la durata e la tipologia del servizio.
Deve essere, altresì, dichiarato se esso servizio abbia
dato luogo a trattamento di pensione, nonché le eventuali assenze prive
di retribuzione.
Per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo
parziale il punteggio è attribuito in proporzione alla quota della prestazione.
La valutazione non compete agli ex dipendenti pubblici
i quali, per effetto del servizio prestato, godono del trattamento di
quiescenza.
Il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato
con rapporto di impiego con gli Enti Locali i quali sono tenuti per legge
a fornire alle scuole statali personale non docente (amministrativo, tecnico
e ausiliario) viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato
con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale
o in profilo professionale corrispondente ai sensi di quanto stabilito dall’art.2
- comma 2 - lett. c) della presente ordinanza.
Per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo
parziale il punteggio è attribuito in proporzione alla quota della prestazione.
La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati
o diplomi specificamente rilasciati per i "servizi meccanografici" siano
prodotti diplomi o attestati, ivi compreso la patente europea di informatica
(ECDL), che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente
varie discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti "servizi
meccanografici", sempre che tali corsi non siano quelli al cui termine
sia stato rilasciato titolo già oggetto di valutazione.
Allegato B1
Modulo domanda per i candidati
non inclusi nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato
della medesima provincia e profilo per cui si concorre.
Utilizzare il modulo predisposto (scarica).
Allegato B2
Modulo domanda per i candidati
inclusi nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato
della medesima provincia e profilo per cui si concorre.
Utilizzare il modulo predisposto (scarica).
Allegato
C
tabella di corrispondenza
titoli laboratori
(per gli assistenti tecnici)
Scarica
E’ integralmente richiamata
la disciplina complessiva (tabelle, normativa, eventuale rinvio a precorse
disposizioni o tabelle da applicare in determinate circostanze) vigente
per le nomine a tempo determinato alla data del bando di concorso.
Per le conseguenti assunzioni
si fa riferimento alla disciplina complessiva più favorevole al candidato
fra quella vigente alla data del bando di concorso e quella vigente all’atto
delle nomine.
Allegato D - preferenze
CODICE DESCRIZIONE
A gli insigniti di medaglia
al valore militare;
B i mutilati ed invalidi
di guerra ex combattenti;
C i mutilati ed invalidi
per fatto di guerra;
D i mutilati ed invalidi
per servizio nel settore pubblico e privato;
E gli orfani di guerra;
F gli orfani dei caduti per
fatto di guerra;
G gli orfani dei caduti per
servizio nel settore pubblico e privato;
H i feriti in combattimento;
I gli insigniti di croce
di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i
capi di famiglia numerosa;
J i figli dei mutilati e
degli invalidi di guerra ex combattenti;
K i figli dei mutilati e
degli invalidi per fatto di guerra;
L i figli dei mutilati e
degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
M i genitori vedovi non risposati,
i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti in guerra;
N i genitori vedovi non risposati,
i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per fatto di guerra;
O i genitori vedovi non risposati,
i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
P coloro che abbiano prestato
servizio militare come combattenti;
Q coloro che abbiano prestato
lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione
che ha indetto il concorso;
R i coniugati e i non coniugati
con riguardo al numero dei figli a carico;
S gli invalidi ed i mutilati
civili;
T militari volontari delle
Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli,
la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a
carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole
servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età.
Allegato
E
riserve
Le riserve spettano:
1 - (nel limite dell’insieme
dei contingenti sottoindicati, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria
e con preferenza a parità di titoli) a coloro che subiscono un’invalidità
permanente per effetto di ferite o lesioni riportate come conseguenza
di atti di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, nonché al
coniuge e ai figli superstiti ovvero ai fratelli conviventi a carico (purché
unici superstiti) dei soggetti decaduti o resi permanentemente invalidi
come conseguenza degli atti medesimi (legge 20.10.1990 n.302 - art.1 -
comma 1 - legge 23.11.1998, n.407 - art.1 - comma 2) ed ai figli delle
vittime del dovere di cui alla legge 13.8.1980, n.466 - art.12;
(nel limite dell’insieme dei contingenti sottoindicati,
con precedenza ad ogni altra categoria) ai coniugi superstiti ed ai figli
delle vittime del dovere di cui alla legge 13.8.1980, n.466 - art.12;
2 - alle persone in età
lavorativa affette da minorazioni psichiche o sensoriali e ai portatori
di handicap intellettivo che comportino una riduzione della capacità lavorativa
superiore al 45 per cento accertata dalle competenti commissioni per il
riconoscimento dell’invalidità civile in conformità alla tabella indicativa
delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata,
ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n.509,
dal Ministero della Sanità sulla base della classificazione internazionale
delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;
- alle persone invalide del
lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall’Istituto
nazionale per l’assunzione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
- alle persone non vedenti
o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n.382, e successive modificazioni,
e 26 maggio 1970, n.381, e successive modificazioni;
- alle persone invalide di
guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni
ascritte dalla prima all’ottava categorie di cui alle tabelle annesse
al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915, e
successive modificazioni.
Si applicano le disposizioni
di cui alla legge 12.3.1999, n.68 - artt.1 -3 - 4 e 7 secondo comma, concernenti
l’ammontare e il computo del contingente di posti da riservare ai beneficiari;
3 - agli orfani e ai coniugi
superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o
di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata
per tali cause, nonché ai coniugi e ai figli di soggetti riconosciuti grandi
invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e ai profughi italiani
rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre
1981, n.763.
Per quanto concerne il computo
di posti da riservare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
sopraindicate. Per quanto concerne l’ammontare del predetto contingente
si applica l’art.18 - comma 2 - della citata legge 68/1999;
4 - Ai militari in ferma di
leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati
senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del
20% delle vacanze annuali dei posti messi a concorso (art.3 - comma 65 -
legge 24.12.1993, n.537);
agli ufficiali di complemento dell’Esercito,
della Marina e dell’Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma
biennale, nel limite del 2% dei posti destinati al concorso (art.40 - comma
2 - legge 20.9.1980, n.574).
Allegato F
Modulo per la rinuncia all’attribuzione di
rapporti di lavoro a tempo determinato per l’anno scolastico 2002/03.
Utilizzare
il modulo predisposto (scarica).
Allegato G
Modulo per l’indicazione delle istituzioni scolastiche in cui si richiede
l’inclusione in graduatorie d’istituto di 1° fascia per l’anno scolastico
2002/03.
Utilizzare
il modulo predisposto (scarica).
Allegato H
Collaboratore Scolastico:
Bidello, Bidello accompagnatore scolastico, Bidello cuciniere, Bidello manutentore,
Bidello operatore, Bidello custode, ,Bidello operaio, Bidello inserviente,
Bidello accompagnatore scuolabus, Operatore scolastico, Operatore tecnico,
Operatore addetto uffici, Collaboratore scolastico, Usciere, Marinaio (solo
negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività
marinare ), Operatore servizi scolastici, Operatore inserviente, Ausiliario
ai servizi scolastici, Addetto ai servizi vari, Addetto ai magazzini, Commesso,
Ausiliario, Inserviente, Addetto alla pulizia, Bidello capo:
Assistente Amministrativo:
Collaboratore professionale, Collaboratore di segreteria, Collaboratore
amministrativo terminalista, Collaboratore professionale informatico, Collaboratore
professionale terminalista, Operatore CED o EDP, Collaboratore professionale
scuola, Collaboratore amministrativo, Addetto amministrativo, Esecutore amministrativo,
Esecutore amministrativo contabile, Applicato, Esecutore coordinatore, Operatore
amministrativo , Magazziniere, Segretario, Istruttore scolastico, Istruttore
amministrativo, Istruttore amministrativo contabile, Istruttore informatico,
Istruttore tecnico, Assistente di segreteria, Aggiunto amministrativo, Impiegato
di concetto, Istruttore, Istruttore bibliotecario, Assistente di biblioteca,
Collaboratore di biblioteca.
Assistente Tecnico: Assistente
tecnico, Aiutante tecnico, Collaboratore professionale nautico (solo negli
Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività
marinare), Collaboratore professionale nostromo (solo negli Istituti Tecnici
Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Esecutore,
Esecutori servizi educativi, Esecutore tecnico, Esecutore tecnico scolastico,
Aiutante di laboratorio.
Roma, 29 maggio 2002