LEGGE 104: SULLA LONTANANZA DEL PARENTE CON HANDICAP
Data: Giovedì, 06 aprile 2006 ore 00:10:00 CEST
Argomento: Redazione


Lavoro a Roma. Mio padre, che vive a Catania,  è stato riconosciuto in situazione di handicap grave. Posso usufruire dei permessi mensili in base alla legge 104? Sono figlia unica e mia madre, convivente, non è in grado di assisterlo.

La continuità dell'assistenza da fornire al disabile deve essere effettiva.  Con  circolare 17 luglio 2000, n. 133 (punto 2.3.1) l'INPS ha precisato che la continuità consiste nell’effettiva assistenza del soggetto handicappato, per le sue necessità quotidiane, da parte del lavoratore, per il quale vengono richiesti i giorni di permesso.

Secondo l’INPS, la continuità di assistenza non è individuabile nei casi di oggettiva lontananza delle abitazioni, lontananza da considerare non necessariamente in senso spaziale, ma anche soltanto semplicemente temporale.

Su quest’ultimo aspetto la circolare 11 luglio 2003, n. 128 (punto 8) ha precisato che la “lontananza” da considerare, non va intesa solo in senso spaziale ma anche temporale. Pertanto se in tempi individuabili in circa un’ora è possibile coprire la distanza tra le due abitazioni del soggetto prestatore di assistenza e l’handicappato, è possibile riconoscere che sussiste un’assistenza quotidiana continuativa. Viene tuttavia richiesta una rigorosa prova da parte dell’interessato, sia dei rientri giornalieri sia dell’effettiva assistenza che è possibile fornire in tale situazione di lontananza.  Possono essere riconosciuti i permessi giornalieri nelle giornate in cui dimostra di aver accompagnato l’handicappato all’effettuazione di visite mediche, accertamenti o simili, se l’effettuazione, cioè, non è altrimenti assicurabile.






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