LE MANSIONI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI CCNL 2003/2005
Data: Mercoledì, 05 aprile 2006 ore 00:10:00 CEST
Argomento: Comunicati


Le mansioni dei collaboratori scolastici dal Ccnl 2003-2005



 ll Ccnl 2003-2005 aggiunge nuove mansioni per i collaboratori scolastici rispetto a quelle contenute nel precedente contratto che quindi, rientrando nell'ordinarietà diventano obbligatorie e non aggiuntive. Il profilo del collaboratore scolastico nel Ccnl 2003-2005 è il seguente:



“Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione professionale non specialistica.
 È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia (e di carattere materiale inerenti l'uso) dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti.
 Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47”.

 È comunque opportuno chiarire che l'obbligo di vigilanza e assistenza non equivale allo svolgimento delle funzioni inerenti al servizio mensa. Tali funzioni continuano ad essere regolate dall'accordo nazionale Competenze e servizi dell'ex personale Ata precedentemente dipendente degli Enti Locali, in servizio nelle Istituzioni Scolastiche siglato il 12/9/2000, che non è elencato nella premessa del Ccnl 2003 tra i testi contrattuali la cui efficacia cessa con l’entrata in vigore dello stesso contratto. Pertanto, oltre il cosiddetto “scodellamento”, cioè il servire nei piatti le pietanze, restano a carico dell'ente locale i seguenti compiti:
    •     ricevimento dei pasti; predisposizione del refettorio; preparazione dei tavoli per i pasti; pulizia e riordino dei tavoli dopo i pasti; lavaggio e riordino delle stoviglie; gestione dei rifiuti. Questi compiti possono essere oggetto di specifiche intese o accordi di programma tra l'Ente Locale e le scuole ubicate nel territorio comunale, a condizione però che esistano collaboratori scolatici disposti a svolgerle e, in tale caso a tale personale deve essere corrisposto un compenso aggiuntivo a carico dell'Ente Locale. Sono invece di competenza della scuola le seguenti mansioni: comunicazione giornaliera numero e tipologia pasti (il personale addetto ha però diritto ad un salario accessorio); pulizia refettorio.
    •      Per quanto riguarda l'accoglienza e la vigilanza nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'attività didattica è bene ricordare che prima della stipula del nuovo contratto per queste attività era previsto il concorso di spesa degli enti locali, e comunque erano attività aggiuntive, adesso rientrando nell'ordinarietà sono senza alcuna retribuzione aggiuntiva; è bene comunque chiarire che il termine “immediatamente”, significa che deve trattarsi di periodo prossimo all’orario delle lezioni, e che non si tratta di tempo “pre-scuola “ e “dopo scuola”.


 Molto delicata è la questione relative all'assistenza all'handicap.La normativa vigente prevede che il dirigente scolastico, debba assicurare in ogni caso il diritto all’assistenza di base, mediante ogni possibile forma di organizzazione del lavoro (materia di contrattazione con la RSU) utilizzando a tal fine tutti gli strumenti di gestione delle risorse umane previsti dall’ordinamento; è bene ricordare che l'assistenza di base non deve essere confusa con l'assistenza specialistica che deve invece fornire l'Ente Locale.
 L'assistenza di base riguarda essenzialmente la mobilità e la cura della persona; l'assistenza specialistica, di rilievo per particolari handicap, è di competenza dell'ente locale e deve essere svolta da figure specialistiche es: traduttore del linguaggio dei segni, educatore professionale, assistente educativi, personale paramedico, personale psico-sociale, assistente igenico sanitario.Inoltre, per quanto riguarda l'attribuzione di incarichi specifici da parte del Dirigente Scolastico, essendo questi attribuiti per compiti di particolare responsabilità, necessari per lo svolgimento del Piano dell’Offerta Formativa (POF) come descritto dal piano delle attività è necessario che nella parte del POF concernente l’accoglienza di tutti gli alunni sia prevista anche quella per gli alunni con disabilità e che vengano esplicitate nel “Piano delle attività” quelle relative specificamente agli alunni con disabilità. Indispensabile che all’attribuzione degli incarichi, corrisponda lo svolgimento dei corsi di formazione, tuttavia l'applicazione pratica nelle scuole del profilo professionale del collaboratore scolastico con riferimento all'assistenza all'handicap comporterà dei limiti in quanto non ci risulta che siano state attuate in modo generalizzato iniziative di formazione atte a mettere in condizione il personale di affrontare il delicato rapporto con i diversi gradi handicap. Pertanto nel caso in cui non esista, all'interno dell'istituto scolastico, e che ASL o Ente Locale (Comune per la scuola materna, elementare e media; Provincia per le scuole superiori) che dovrebbero intervenire con proprio personale, non possano assolvere gli impegni inderegobalili verso gli alunni disabili a causa di carenza del personale, i Dirigenti Scolastici possono rivolgersi ai Dirigenti Scolastici regionali affinchè chiedano al Ministero dell'Istruzione l'autorizzazione a nominare collaboratori scolastici in deroga al numero assegnato in organico









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