GLI INSEGNANTI PRECARI HANNO DIRITTO A UN PERMESSO PER ANDARE A VOTARE?
Data: Marted́, 21 marzo 2006 ore 00:15:00 CET
Argomento: Redazione


Vi scrivo per poter richiedere delle informazioni riguardanti le prossime elezioni politiche. Mi piacerebbe sapere se gli insegnanti precari, residenti a 600 km dal luogo di lavoro, hanno diritto a giornate di permesso retribuito utili per poter esercitare il proprio diritto di voto. 

La concessione del permesso per recarsi a votare in comune diverso rispetto a quello dove il docente presta servizio è previsto dall’art. 118 del DPR 30.3.1967 n. 361,  solo nell’ipotesi che il docente risulti trasferito di sede nell’approssimarsi delle elezioni il quale, anche se abbia provveduto nel prescritto termine di 20 giorni a chiedere il trasferimento di residenza, non abbia ottenuto in tempo l’iscrizione nelle liste elettorali della nuova sede di servizio. I permessi spettatigli sono di 1 giorno, per distanze non inferiori a km.350 e non superiori a km. 700, o 2 giorni, per distanze superiori a km. 700.

Successivamente sono intervenute: a) la circolare telegrafica del ministero del Tesoro ragioneria provinciale dello stato IGOP n.23 del 10/3/92 che ha disposto che tale diritto compete solo al personale (ITI o ITD) che, pur residente nella località di servizio, non sia stato ancora inserito nelle liste elettorali; b) la circolare Ministero della Funzione Pubblica, n.6719 dell’1/12/1992, in forza della quale coloro che non hanno trasferito la residenza nel comune di servizio non possono chiedere né ottenere la concessione del congedo in parola.

Per tutti quelli non rientranti nella previsione normativa, la partecipazione ad elezioni in comune diverso non potrà che avvenire in forza di permessi per motivi personali, retribuiti per gli ITD, non retribuiti per gli ITD  (artt. 15 e 19 CCNL)






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