LEGGE 104: CHIARIMENTI SULLE CERTIFICAZIONI
Data: Sabato, 18 marzo 2006 ore 00:05:00 CET
Argomento: Redazione



L’INPS, in merito  alle agevolazioni a favore dei genitori parenti o affini di persone  handicappate gravi e dei lavoratori portatori di handicap grave, per quanto  attiene alla certificazione provvisoria, con circolare n. 32  del 3.3.2006, in risposta ad alcuni quesiti ha  fornito le seguenti precisazioni:
 
∑          che i  permessi o congedi per l’assistenza a persone in condizione di handicap non  spettano durante i periodi di ricovero;
∑          il “medico  dell’Ospedale” a cui è riconoscibile la potestà certificatoria non è soltanto  quello degli ospedali gestiti direttamente dalle AASSLL, ma anche il  medico  della struttura di ricovero pubblica o privata equiparata alla  pubblica, vale a dire:
1.     aziende ospedaliere (ospedali  costituiti in azienda ai sensi dell'art. 4, comma  1 del D.L. 502/92), nonché  istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (art. 42 legge 833/78);
2.     strutture ospedaliere private  equiparate alle pubbliche e cioè:
∑          policlinici  universitari (art. 39 legge  833/78)
∑          istituti di ricovero  e cura a carattere scientifico privati (art. 42 legge  833/78);
∑          ospedali  classificati o assimilati ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 132/68 (art. 41 legge  833/78);
∑          istituti sanitari  privati qualificati presidi USL (art. 43, 2  comma, legge 833/78 e DPCM  20.10.1988);
∑          enti di ricerca (art. 40 legge  833/78).
∑          lo specialista - agendo in virtù della facoltà  allo stesso ascritta ex del d.l. 27 agosto  1993, n. 324 come recepito dalla legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 423 – non può esimersi dall’attribuire alla mera diagnosi clinica  la qualificazione di natura anche medico legale idonea ad attestare che “colui  che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o  progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di  integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio  sociale o di emarginazione” Legge 5  febbraio 1992, n. 104 – art.  3. Soggetti  aventi diritto, comma 1  versi nelle circostanze descritte al comma 3  del medesimo articolo di legge: “Qualora la minorazione, singola o  plurima, abbia ridotto l'autonomipersonale, correlata all'età, in modo da  rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e  globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.”;
∑          non rileva la patologia in sé per sé  considerata, bensì le difficoltà socio-lavorative, relazionali e situazionali  che la stessa determina e che vanno esplicitate nel certificato con relativa  assunzione di responsabilità di quanto attestato in verità, scienza e  coscienza;
∑          le commissioni mediche di cui all'articolo 1  della legge 15 ottobre 1990, n. 295 - quando si  pronunciano in tema di accertamento dell’handicap in situazione di gravità -  vengono integrate ai sensi dell’art. 4  comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 dall’operatore sociale e dall’esperto;
∑          il giudizio, che collegialmente si esprime in  tale sede, può a ben diritto considerarsi in certa misura di “rango  superiore” a quello formulato dello specialista ASL;
∑          la Commissione emette un giudizio che la legge  stessa le demanda e, ancorché il procedimento non sia ancora concluso,   in realtà solo gli effetti - da tale giudizio prodotti - sono sospesi, in  attesa del perfezionamento dell’iter;
∑          qualora la Commissione medica di verifica non  dovesse ritenere di condividere il riconoscimento della gravità dell’handicap, si dovrà procedere al recupero delle prestazioni erogate,  poiché divenute indebite.
E’ pertanto necessario che il lavoratore rilasci  dichiarazione in cui si dichiara consapevole che, in caso di provvedimento  definitivo negativo, è tenuto alla restituzione di quanto fruito dopo la  scadenza dei primi sei mesi, periodo, questo da considerare come massimo  fruibile, in attesa della conclusione del procedimento, attraverso la  certificazione provvisoria degli specialisti come sopra individuati e quella  della Commissione ASL.






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