Retribuzione ore eccedenti l’orario d’obbligo – conglobamento dell’indennità integrativa speciale.
Data: Giovedì, 16 marzo 2006 ore 19:49:33 CET
Argomento: Ufficio Scolastico Provinciale


Pervengono a questa Direzione Generale (U.S.R. Sicilia), da parte di alcune Istituzioni Scolastiche, quesiti circa la retribuzione delle ore eccedenti l’orario d’obbligo. 

A tal proposito si rammenta che, in base al disposto del comma 3 dell’art. 76 del CCNL – comparto scuola del 23/07/2003, l’indennità integrativa speciale conglobata nello stipendio tabellare, ha determinato  una diversa quantificazione dell’importo orario  rispetto alla preesistente normativa. Al fine di omogeneizzare eguale comportamenti in ambito regionale, conformemente ad eguali indirizzi nazionali, si allega la nota del MIUR – Direzione generale per il personale della scuola – Ufficio IX – prot. 4567/E/ del 30/11/2005, corredata della sentenza n. 281/05 del 21/4/2005 della Corte di Appello di L’Aquila – Sezione lavoro e previdenza.

Si precisa inoltre che ai fini della determinazione del parametro di riferimento per la liquidazione delle ore eccedenti l’avviamento alla pratica sportiva, la base di calcolo deve tener conto del disposto del  comma 2 dell’art. 85 del  CCNL – comparto scuola 2003 che testualmente si trascrive : “Ferma restando la spesa complessiva sostenuta nel decorso anno scolastico, il compenso in parola può essere corrisposto, nella misura oraria, maggiorata del 10%, prevista dall’art. 70 del CCNL del 4/8/1995, ovvero in modo forfetario e riguardare solo docenti di educazione fisica impegnati nel progetto in servizio nell’istituzione scolastica”.

                                                                                                                                    

                                                                                                    f.to IL DIRETTORE GENERALE

                                                                                                            (Guido Di Stefano)

 

 

Si trasmette, per opportuna conoscenza, la sentenza n. 281/05 del 21.4.2005 con cui la Corte di Appello di L’Aquila - Sezione lavoro e previdenza- ha accolto l’appello proposto da questo Ministero, con la locale Avvocatura dello Stato, avverso la sentenza del giudice del Lavoro del Tribunale di Pescara che aveva riconosciuto il diritto al computo dell’indennità integrativa speciale per gli anni scolastici 1999/2000 e 2000/2001. La decisione della Corte d'Appello, già inviata all’Avvocatura generale dello Stato, trova fondamento nella disciplina introdotta dall’art. 70 del C.C.N.L. del 1995, in virtù del quale il compenso per le ore eccedenti l’orario d’obbligo era rapportato non più al trattamento economico in godimento, di cui alla previgente normativa (art. 88 D.P.R. 417/74, DD.PP.RR. 209/87 e 399/88), bensì allo stipendio tabellare.

Con l’occasione si fa presente che, in base all’art. 76 del CCNL del personale della scuola in data 24.7.03, la indennità integrativa speciale è stata conglobata, a decorrere dal 1.1.2003, nello stipendio tabellare, per cui da tale data la indennità integrativa speciale deve essere corrisposta anche per le ore eccedenti l’orario d’obbligo.

                                                                                                                   f.to Il Direttore generale

                                                                                                                        Giuseppe Cosentino

 

                                                                                                                                 N. 281/05

 

ALLEGATO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI L’AQUILA

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

composta dai magistrati

dr. Stefano Jacovacci - presidente e relatore

dr. Rita Sannite - consigliere

dr. Paolo Sordi- consigliere

all’udienza del 10.3.2005, come da dispositivo in tale data, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

in controversia in materia di lavoro, n.1060 del ruolo generale dell'anno 2004, su appello proposto il 26.11.2004 dall'appellante Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con l'Avvocatura dello Stato, contro la parte appellata …omissis…. avverso la sentenza n.857 del 2.7.2004, notificata il 30.1 0.2004, del Giudice del Lavoro del Tribunale di Pescara, in esito a processo iniziato il 30.3.2004.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

l'appellato, insegnante di scuola media statale, pretende che la retribuzione delle ore eccedenti l'orario d'obbligo sia integrata mediante ricalcolo che tenga conto della "indennità integrativa speciale", per gli anni scolastici 1999 - 2000 e 2000 - 2001.

Avverso la sentenza di primo grado, a lui favorevole, propone appello il ministero datore di lavoro.

L’appellato resiste.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato, e deve quindi essere accolto.

Infatti, l'appellato invoca l'applicazione dell'art.88, quarto comma del D.P.R. n. 417 del 1974, che determina la retribuzione delle ore di insegnamento eccedenti l’orario d’obbligo (fissato in 18 ore settimanali), mediante l'applicazione del parametro costituito dal "trattamento economico", da rapportare, quindi, ad 1/18.

Ed il “trattamento economico” include la indennità integrativa speciale

E' sopraggiunto, peraltro, il CCNL 4.8.1995, che con l'art.70, comma primo, ha modificato il parametro di riferimento, riferendolo allo “stipendio tabellare” da rapportare ad 1/78.

“Stipendio tabellare" che, per definizione, non comprende la "indennità integrativa speciale”.

E la nuova regola prevale, ai sensi dell'art. 2 del D.L.vo n. 29 del 1993, che ha privatizzato-contrattualizzato il rapporto di impiego pubblico, regolato, da allora, dalla contrattazione collettiva, che può derogare, come nel caso deroga, le norme di legge precedenti, apportando modifiche, anche, in ipotesi, peggiorative.

Pertanto l'appello proposto dal ministero deve essere accolto, poiché la retribuzione delle ore eccedenti l'orario d'obbligo deve essere determinata come disposto dalla contrattazione collettiva all’epoca vigente, e come effettuato dall’amministrazione

Sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese legali dei due gradi, ai sensi dell'art. 92 cpc, in considerazione della buona fede del soccombente.

PQM

la Corte accoglie l'appello, e per l'effetto respinge la domanda proposta dall'appellato, compensando tra le parti le spese legali dei due gradi.

 

il Presidente estensore dr. Stefano Jacovacci







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