Pervengono
a questa Direzione Generale (U.S.R. Sicilia), da parte di alcune Istituzioni
Scolastiche, quesiti circa la retribuzione delle ore eccedenti l’orario
d’obbligo.
A tal proposito si rammenta che, in base al
disposto del comma 3 dell’art. 76 del CCNL – comparto scuola del 23/07/2003,
l’indennità integrativa speciale conglobata nello stipendio tabellare, ha
determinato una diversa quantificazione dell’importo orario rispetto alla
preesistente normativa. Al fine di omogeneizzare eguale comportamenti in ambito
regionale, conformemente ad eguali indirizzi nazionali, si allega la nota del
MIUR – Direzione generale per il personale della scuola – Ufficio IX – prot.
4567/E/ del 30/11/2005, corredata della sentenza n. 281/05 del 21/4/2005 della
Corte di Appello di L’Aquila – Sezione lavoro e previdenza.
Si precisa inoltre che ai fini della
determinazione del parametro di riferimento per la liquidazione delle ore
eccedenti l’avviamento alla pratica sportiva, la base di calcolo deve tener
conto del disposto del comma 2 dell’art. 85 del CCNL – comparto scuola 2003
che testualmente si trascrive : “Ferma restando la spesa complessiva
sostenuta nel decorso anno scolastico, il compenso in parola può essere
corrisposto, nella misura oraria, maggiorata del 10%, prevista dall’art. 70 del
CCNL del 4/8/1995, ovvero in modo forfetario e riguardare solo docenti di
educazione fisica impegnati nel progetto in servizio nell’istituzione scolastica”.
f.to IL DIRETTORE GENERALE
(Guido Di Stefano)
Si
trasmette, per opportuna conoscenza, la sentenza n. 281/05 del 21.4.2005 con cui
la Corte di Appello di L’Aquila - Sezione lavoro e previdenza- ha accolto
l’appello proposto da questo Ministero, con la locale Avvocatura dello Stato,
avverso la sentenza del giudice del Lavoro del Tribunale di Pescara che aveva
riconosciuto il diritto al computo dell’indennità integrativa speciale per gli
anni scolastici 1999/2000 e 2000/2001. La decisione della Corte d'Appello, già
inviata all’Avvocatura generale dello Stato, trova fondamento nella disciplina
introdotta dall’art. 70 del C.C.N.L. del 1995, in virtù del quale il compenso
per le ore eccedenti l’orario d’obbligo era rapportato non più al trattamento
economico in godimento, di cui alla previgente normativa (art. 88 D.P.R.
417/74, DD.PP.RR. 209/87 e 399/88), bensì allo stipendio tabellare.
Con l’occasione si fa presente che, in base
all’art. 76 del CCNL del personale della scuola in data 24.7.03, la indennità
integrativa speciale è stata conglobata, a decorrere dal 1.1.2003, nello
stipendio tabellare, per cui da tale data la indennità integrativa speciale deve
essere corrisposta anche per le ore eccedenti l’orario d’obbligo.
f.to Il Direttore generale
Giuseppe Cosentino
N. 281/05
ALLEGATO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L’AQUILA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai magistrati
dr. Stefano Jacovacci - presidente e relatore
dr. Rita Sannite - consigliere
dr. Paolo Sordi- consigliere
all’udienza del 10.3.2005, come da
dispositivo in tale data, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
in controversia in materia di lavoro, n.1060 del
ruolo generale dell'anno 2004, su appello proposto il 26.11.2004 dall'appellante
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con l'Avvocatura
dello Stato, contro la parte appellata …omissis…. avverso la sentenza n.857 del
2.7.2004, notificata il 30.1 0.2004, del Giudice del Lavoro del Tribunale di
Pescara, in esito a processo iniziato il 30.3.2004.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l'appellato, insegnante di scuola media statale,
pretende che la retribuzione delle ore eccedenti l'orario d'obbligo sia
integrata mediante ricalcolo che tenga conto della "indennità integrativa
speciale", per gli anni scolastici 1999 - 2000 e 2000 - 2001.
Avverso la sentenza di primo grado, a lui
favorevole, propone appello il ministero datore di lavoro.
L’appellato resiste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato, e deve quindi essere accolto.
Infatti, l'appellato invoca l'applicazione
dell'art.88, quarto comma del D.P.R. n. 417 del 1974, che determina la
retribuzione delle ore di insegnamento eccedenti l’orario d’obbligo (fissato in
18 ore settimanali), mediante l'applicazione del parametro costituito dal
"trattamento economico", da rapportare, quindi, ad 1/18.
Ed il “trattamento economico” include la indennità
integrativa speciale
E' sopraggiunto, peraltro, il CCNL 4.8.1995, che
con l'art.70, comma primo, ha modificato il parametro di riferimento,
riferendolo allo “stipendio tabellare” da rapportare ad 1/78.
“Stipendio tabellare" che, per definizione, non
comprende la "indennità integrativa speciale”.
E la nuova regola prevale, ai sensi dell'art. 2
del D.L.vo n. 29 del 1993, che ha privatizzato-contrattualizzato il rapporto di
impiego pubblico, regolato, da allora, dalla contrattazione collettiva, che può
derogare, come nel caso deroga, le norme di legge precedenti, apportando
modifiche, anche, in ipotesi, peggiorative.
Pertanto l'appello proposto dal ministero deve
essere accolto, poiché la retribuzione delle ore eccedenti l'orario d'obbligo
deve essere determinata come disposto dalla contrattazione collettiva all’epoca
vigente, e come effettuato dall’amministrazione
Sussistono giusti motivi per disporre l'integrale
compensazione tra le parti delle spese legali dei due gradi, ai sensi dell'art.
92 cpc, in considerazione della buona fede del soccombente.
PQM
la Corte accoglie l'appello, e per l'effetto
respinge la domanda proposta dall'appellato, compensando tra le parti le spese
legali dei due gradi.
il Presidente estensore dr. Stefano Jacovacci