Ecc.ma Corte dei Conti di
PALERMO
A S. E. Il Procuratore dott.
Guido CARLINO
Via Cordova, 76 , 90141 Palermo
Tel. 0915015437 , Fax 0915015364
procuraregionale.sicilia@corteconti.it
Oggetto: Assemblee sindacali scolastiche in pubblica Via (assemblea di strada)
in orario di servizio. – Danno erariale ?
PREMESSO
Da segnalazioni pervenuteci da
parte di due scuole di Catania, e segnatamente dell’ITI Cannizzaro e della
Scuola Media Giovanni XXIII , siamo venuti a conoscenza di episodi inquietanti
dovuti al comportamento posto in essere da parte dell’Organizzazione sindacale
FLC-CGIL Scuola di Catania. La predetta organizzazione sindacale, infatti, ha
indetto e continua ad indire a Catania assemblee all’aperto, in pubbliche vie
antistanti uffici di pubbliche amministrazioni. A tali assemblee sindacali è
invitato a partecipare il personale in orario di servizio con richiesta di
autorizzazione ai Dirigenti delle relative scuole statali. Nel caso di diniego
da parte dei dirigenti , il sindacato , ricorre innanzi al giudice del lavoro
ex art. 28 traendoli in giudizio per attività antisindacale.
Specificatamente è successo che
:
- in data 09/11/04la CGIL scuola di Catania
ha inviato un fax circolare a tutti i dirigenti scolastici della provincia di
Catania per convocare in assemblea tutto il personale docente e ATA dalle ore
10,30 alle ore 13,30 di mercoledì 17 novembre 2004 in Via Coviello 15 davanti ai
locali del CSA di Catania.
La Camera del Lavoro territoriale di
Catania, in data 11/11/2004 comunicava al Questore di Catania e al Dirigente
Digos che mercoledì 17 novembre 2004 “sarà effettuato un presidio dalle ore
10,00 alle ore 13,30 dei lavoratori della scuola e degli studenti davanti ai
locali del CSA. Alla manifestazione è prevista la presenza di circa 300
persone.”
La maggior parte dei Dirigenti
scolastici ha negato l’autorizzazione alla partecipazione .
Il diniego di autorizzazione scaturiva da
una serie di circostanze che di seguito si evidenziano :
Le scuole hanno opposto
1. Violazione delll’art. 8 del CCNL “i
dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee
sindacali in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale
pubblica” . Una strada, non può essere un idoneo locale, né un luogo di
lavoro, né esso è stato concordato con la parte datoriale.
2. Lo Statuto dei lavoratori all’art. 20 recita
: << I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in
cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante
l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue,.>>.
3. L’orario della presunta assemblea non coincide
con le due ultime ore di lezione in contrasto con quanto richiesto dal CCNL
sottoscritto il 24/7/03.
4. Dal confronto della
richiesta inoltrata dal Sindacato alla Questura e alla Digos con la
Convocazione dell’Assemblea emerge che , ai Dirigenti Scolastici l’evento viene
presentato come assemblea ed ai tutori dell’ordine ,invece ,quale “presidio
e manifestazione”.
5. Le garanzie
assicurative e la copertura in itinere scatta solo all’interno delle
strutture scolastiche e solo durante il tragitto per raggiungerle. Analoga
situazione per la tutela legata alla L. n. 626 sulla sicurezza e tutela
della salute del personale nei luoghi di lavoro,
Il Sindacato con ricorso innanzi al Giudice del lavoro ex
art.28 ha convenuto in giudizio alcuni dirigenti scolastici per comportamento
antisindacale
Ad oggi si è già avuto un provvedimento
emesso in data 23.03.05dal Giudice del lavoro , dott. Puglisi, nella procedura
incardinata dal sindacato contro il dirigente scolastico dell’ITI Cannizzaro
, il quale così testualmente recita :
“ ritenuto che la
manifestazione del 17.11.2004 non può essere qualificata come assemblea (del
resto anche il sindacato ricorrente non l'ha qualificata assemblea, laddove nel
comunicato, prodotto in atti, aveva annunciato che << sarà effettuato un
presidio .... in via Coviello ...>>);
rilevato che dal quadro
normativo contrattuale si evince chiaramente che le rivendicate garanzie
attengono al titolo di assemblea in senso stretto e non già a manifestazioni (o
quant'altro) svolte in luoghi pubblici, come nella specie (tanto che sono stati
avvisati i responsabili dell'ordine pubblico);
considerato, pertanto,
che nessun comportamento antisindacale è
ravvisabile nei confronti del Dirigente scolastico convenuto..”
- L'ARAN
all’interrogativo :
“ L'assemblea sindacale può svolgersi all'aperto?”
ha così risposto:
“ L'art 2 del CCNQ del 7 agosto 1998 e i CCNL prevedono
che le assemblee sindacali siano tenute in idonei locali concordati con
l'amministrazione. Non è possibile utilizzare surrettiziamente l'istituto
dell'assemblea per azioni sindacali che abbiano natura diversa.”
QUESITO
Da quanto sopra esposto sorge spontaneo un dubbio che
solo codesta Ecc.ma Corte adita potrà risolvere :
Il dirigente scolastico che, in siffatta ipotesi, dovesse autorizzare il
personale a lasciare le classi durante l’orario di insegnamento, con conseguente
interruzione del servizio di istruzione, per partecipare a questa tipologia di
assemblee può incorrere in responsabilità patrimoniali e conseguente danno
erariale?
Una risposta puntuale contribuirà a fare chiarezza
nell’interesse di un pubblico servizio.
Distinti saluti
NOTA
Trascriviamo per comodità il testo integrale dell’art. 8
ART. 8 -
ASSEMBLEE
(art.13 del
CCNL 1995 e art.13 del CCNL 2001)
1. I dipendenti hanno
diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in
idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica,
per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della
retribuzione.
2. In ciascuna scuola non
possono essere tenute più di due assemblee al mese.
3. Le assemblee che
riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con
specifico ordine del giorno:
a) singolarmente o
congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel
comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle
prerogative sindacali;
b) dalla R.S.U. nel suo
complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 8, comma 1,
dell' accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998;
c) dalla RSU congiuntamente
con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi
dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali.
4. Le assemblee coincidenti
con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività
didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee
del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle
assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio
scolastico.
5. Negli istituti di
educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello previsto
dal comma precedente, secondo le modalità stabilite con le procedure di cui
all'art.6 e con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli
alunni.
6. Ciascuna assemblea può
avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di singola istituzione
scolastica o educativa nell'ambito dello stesso comune. La durata massima delle
assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa
regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento
della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei
limiti di cui al comma 1 del presente articolo.
7. La convocazione
dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti
sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6
giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti
scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all'assemblea.
La comunicazione deve essere
affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione
scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o
succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle
successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano
diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la
stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti
dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva
relativa all'assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa
all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto
ore, dandone comunicazione alle altre sedi.
8. Contestualmente
all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso,
mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di
raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma
scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione
fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
9. Il dirigente scolastico:
a) per le assemblee in cui è
coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole
classi, o sezioni di scuola dell'infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di
partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli
eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle
dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio;
b) per le assemblee in cui è
coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con
la contrattazione d'istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad
assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla
scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con
l'assemblea sindacale.
10. Non possono essere
svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e
degli scrutini finali.
11. Per il personale
docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e 8 si applica anche nel caso di
assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali
all'insegnamento.
12. Per le riunioni di
scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale
si applica il comma 3 del presente articolo, fermo restando l'obbligo da parte
dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali
e la tempestiva affissione all'albo da parte del dirigente scolastico della
comunicazione riguardante l'assemblea.
13. Per quanto non previsto
e modificato dal presente articolo restano ferme la disciplina del diritto di
assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 e le modalità di utilizzo
dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali.