Il telelavoro nella scuola è una realtà. Va incentivato e diffuso.
Data: Sabato, 09 febbraio 2002 ore 23:12:24 CET
Argomento: Comunicati







Art. 1
Disciplina sperimentale del telelavoro

1. Il presente Accordo si applica, a domanda, al personale
amministrativo non con funzioni apicali, in servizio nelle
istituzioni scolastiche, delle istituzioni scolastiche nell'ambito e
con le modalita' stabilite dal CCNL quadro sottoscritto il 23 marzo
2000, al fine di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di
realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle
risorse umane. In particolare trova applicazione per quanto concerne
l'assegnazione ai progetti di telelavoro l'art.4 del CCNQ 23-3-2000.
2. Le relazioni sindacali relative al presente accordo sono quelle
previste dall'art.6 del CCNL 26-5-1999 e dall'art.3 del CCNL
15-3-2001.
3. Il telelavoro determina una modificazione del luogo di
adempimento della prestazione lavorativa, realizzabile con l'ausilio
di specifici strumenti telematici, nelle forme seguenti:
a) telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell'attivita'
lavorativa dal domicilio del dipendente;
b) altre forme del lavoro a distanza come il lavoro decentrato da
centri satellite, i servizi di rete e altre forme flessibili anche
miste, ivi comprese quelle in alternanza, che comportano la
effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla
sede dell'ufficio al quale il dipendente e' assegnato.
4. La postazione di lavoro deve essere messa a disposizione,
installata e collaudata a cura e a spese delle Istituzioni
scolastiche ed educative, sulle quali gravano i costi di manutenzione
e di gestione dei sistemi di supporto peri lavoratori. Nel caso di
telelavoro a domicilio, puo' essere installata una linea telefonica
dedicata presso l'abitazione con oneri di impianto e di esercizio a
carico degli enti, espressamente preventivati nel progetto di
telelavoro. Lo stesso progetto prevede l'entita' dei rimborsi, anche
in forma forfetaria, delle spese sostenute dal lavoratore per consumi
energetici e telefonici.
5. Le istituzioni scolastiche presenteranno alle rispettive
Direzioni generali regionali specifici progetti di telelavoro che
potranno essere approvati purche' i relativi oneri trovino copertura
nelle risorse finanziarie iscritte nel bilancio delle istituzioni
scolastiche medesime.

Art.2
Orario di lavoro

1.L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del
tempo parziale, viene distribuito nell'arco della giornata a
discrezione del dipendente in relazione all'attivita' da svolgere,
fermo restando che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve
essere messo a disposizione per comunicazioni di servizio in due
periodi di un'ora ciascuno concordati con le istituzioni scolastiche
ed educative nell'ambito dell'orario di servizio; per il personale
con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, il periodo e'
unico con durata di un'ora. Per effetto della autonoma distribuzione
del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni
supplementari, straordinarie notturne o festive ne' permessi brevi ed
altri istituti che comportano riduzioni di orario.
2. Ai fini della richiesta di temporaneo rientro del lavoratore
presso la sede di lavoro, di cui all'art. 6 c. 1, ultimo periodo
dell'accordo quadro del 23/3/2000, per "fermo prolungato per cause
strutturali", si intende una interruzione del circuito telematico che
non sia prevedibilmente ripristinabile entro la stessa giornata
lavorativa.

Art.3
Formazione

1.L' Amministrazione centrale definisce in sede di contrattazione
integrativa nazionale, le iniziative di formazione che assumono
carattere di specificita' e di attualita' nell'ambito di quelle
espressamente indicate dall'art. 5 commi 5 e 6 dell'accordo quadro
del 23/3/2000; utilizza a tal fine, le risorse destinate al progetto
di telelavoro.
2. Nel caso di rientro definitivo nella sede ordinaria di lavoro e
qualora siano intervenuti mutamenti organizzativi, le istituzioni
attivano opportune iniziative di aggiornamento professionale dei
lavoratori interessati per facilitarne il reinserimento.

Art.4
Copertura assicurativa

Le Istituzioni, nell'ambito delle risorse destinate al
finanziamento della sperimentazione del telelavoro, stipulano polizze
assicurative per la copertura dei seguenti rischi:
- danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore,
con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave;
- danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore,
derivanti dall'uso delle stesse attrezzature;
La verifica delle condizioni di lavoro e dell'idoneita'
dell'ambiente di lavoro avviene all'inizio dell'attivita' e
periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con
l'interessato i tempi e le modalita' di accesso presso il domicilio.
Copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi dell'art. 4,
comma 2, d.lgs. 626/1994, e' inviata ad ogni dipendente per la parte
che lo riguarda, nonche' al rappresentante per la sicurezza.

Art.5
Criteri operativi

1. La disciplina prevista dal presente Accordo mira ad introdurre
elementi di flessibilita' nei rapporti di lavoro, con benefici di
carattere sociale e individuale ed un possibile incremento della
produttivita' e miglioramento dei servizi.
Si dovra' verificare pertanto che, a fronte dei costi a regime,
l'introduzione del telelavoro comporti incrementi di produttivita' e
risparmi di spesa anche legati al ridimensionamento della sede di
lavoro, oltreche' di benefici sociali e esternalita' positive,
nonche' di miglioramento di qualita' della vita, specie nei grandi
centri urbani.
Si dovra' prevedere, di conseguenza, una attendibile, seppure
tendenziale, quantificazione da un lato, di tutte le spese e,
dall'altro, dei risparmi di spesa e dei benefici in termini di
maggiore produttivita' e di positive ricadute nel sistema sociale,
con una ponderata valutazione e coerenza della compatibilita'
economica- finanziaria complessiva.

Art. 6
Norma finale

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia al
CCNL quadro sottoscritto in data 23/3/2000.

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

 







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