Legge
196
Roma,
24 giugno 1997
Oggetto:
Norme in materia di promozione dell'occupazione.
Limitatamente
all'Art. 16 - Modifiche alla disciplina dell'apprendistato per sostenere
l'inserimento dei giovani sul mercato del lavoro -
e all'Art. 17 - regolamentazione normativa in materia di tirocini formativi e
di orientamento.
...
Art.
16
(Apprendistato)
1.
Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di
apprendistato, i giovani di età non inferiore a sedici anni e non superiore a
ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2
del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive
modificazioni. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge
sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. L'apprendistato non
può avere una durata superiore a quella stabilita per categorie professionali
dai contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque non inferiore a diciotto
mesi e superiore a quattro anni. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap
i limiti di età di cui al presente comma sono elevati di due anni; i soggetti
portatori di handicap impiegati nell'apprendistato sono computati nelle quote di
cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni.
2. Ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere da un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le relative agevolazioni contributive
trovano applicazione alla condizione che gli apprendisti partecipino alle
iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi
nazionali di lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, su proposta del comitato istituito con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 18 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 290 dell'11 dicembre 1996, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, le associazioni di categoria dei datori di
lavoro e le regioni, sono definiti, entro trenta giorni dalla decisione del
comitato, i contenuti formativi delle predette iniziative di formazione che, nel
primo anno, dovranno riguardare anche la disciplina del rapporto di lavoro,
l'organizzazione del lavoro e le misure di prevenzione per la tutela della
salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, nonchè l'impegno formativo per
l'apprendista, normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue, prevedendo un
impegno ridotto per i soggetti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di
attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere.
Il predetto decreto definisce altresì i termini e le modalità per la
certificazione dell'attività formativa svolta.
3. In via sperimentale, possono essere concesse agevolazioni contributive per i
lavoratori impegnati in qualità di tutore nelle iniziative formative di cui al
comma 2, comprendendo fra questi anche i titolari di imprese artigiane qualora
svolgano attività di tutore. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono determinati le esperienze professionali richieste per
lo svolgimento delle funzioni di tutore, nonchè entità, modalità e termini di
concessione di tali benefìci nei limiti delle risorse derivanti dal contributo
di cui all'articolo 5, comma 1.
4. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore in materia di apprendistato
previste per il settore dell'artigianato dalla vigente disciplina normativa e
contrattuale.
5. Il Governo emana entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, norme
regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale in materia di speciali rapporti di lavoro con
contenuti formativi quali l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro,
allo scopo di pervenire ad una disciplina organica della materia secondo criteri
di valorizzazione dei contenuti formativi, con efficiente utilizzo delle risorse
finanziarie vigenti, di ottimizzazione ai fini della creazione di occasioni di
impiego delle specifiche tipologie contrattuali, nonchè di semplificazione,
razionalizzazione e delegificazione, con abrogazione, ove occorra, delle norme
vigenti. Dovrà altresì essere definito, nell'ambito delle suddette norme
regolamentari, un sistema organico di controlli sulla effettività
dell'addestramento e sul reale rapporto tra attività lavorativa e attività
formativa, con la previsione di specifiche sanzioni amministrative per l'ipotesi
in cui le condizioni previste dalla legge non siano state assicurate.
6. Sono abrogati gli articoli 6, primo comma, e 7 della legge 19 gennaio 1955,
n. 25, e successive modificazioni. Il secondo comma del predetto articolo 6
continua ad operare fino alla modificazione dei limiti di età per l'adempimento
degli obblighi scolastici.
7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 185 miliardi per
l'anno 1997, in lire 370 miliardi per l'anno 1998 e in lire 550 miliardi a
decorrere dall'anno 1999.
Art.
17
(Riordino della formazione professionale)
1.
Allo scopo di assicurare ai lavoratori adeguate opportunità di formazione ed
elevazione professionale anche attraverso l'integrazione del sistema di
formazione professionale con il sistema scolastico e con il mondo del lavoro e
un più razionale utilizzo delle risorse vigenti, anche comunitarie, destinate
alla formazione professionale e al fine di realizzare la semplificazione
normativa e di pervenire ad una disciplina organica della materia, anche con
riferimento ai profili formativi di speciali rapporti di lavoro quali
l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, il presente articolo
definisce i seguenti princìpi e criteri generali, nel rispetto dei quali sono
adottate norme di natura regolamentare costituenti la prima fase di un più
generale, ampio processo di riforma della disciplina in materia:
valorizzazione
della formazione professionale quale strumento per migliorare la qualità
dell'offerta di lavoro, elevare le capacità competitive del sistema produttivo,
in particolare con riferimento alle medie e piccole imprese e alle imprese
artigiane e incrementare l'occupazione, attraverso attività di formazione
professionale caratterizzate da moduli flessibili, adeguati alle diverse realtà
produttive locali nonchè di promozione e aggiornamento professionale degli
imprenditori, dei lavoratori autonomi, dei soci di cooperative, secondo modalità
adeguate alle loro rispettive specifiche esigenze;
attuazione
dei diversi interventi formativi anche attraverso il ricorso generalizzato a
stages, in grado di realizzare il raccordo tra formazione e lavoro e finalizzati
a valorizzare pienamente il momento dell'orientamento nonchè a favorire un
primo contatto dei giovani con le imprese;
svolgimento
delle attività di formazione professionale da parte delle regioni e/o delle
province anche in convenzione con istituti di istruzione secondaria e con enti
privati aventi requisiti predeterminati;
destinazione
progressiva delle risorse di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, agli interventi di formazione dei lavoratori nell'ambito di piani
formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali, con
specifico riferimento alla formazione di lavoratori in costanza di rapporto di
lavoro, di lavoratori collocati in mobilità, di lavoratori disoccupati per i
quali l'attività formativa è propedeutica all'assunzione; le risorse di cui
alla presente lettera confluiranno in uno o più fondi nazionali, articolati
regionalmente e territorialmente aventi configurazione giuridica di tipo
privatistico e gestiti con partecipazione delle parti sociali; dovranno altresì
essere definiti i meccanismi di integrazione del fondo di rotazione;
attribuzione
al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di funzioni propositive ai
fini della definizione da parte del comitato di cui all'articolo 5, comma 5, dei
criteri e delle modalità di certificazione delle competenze acquisite con la
formazione professionale;
adozione
di misure idonee a favorire, secondo piani di intervento predisposti d'intesa
con le regioni, la formazione e la mobilità interna o esterna al settore degli
addetti alla formazione professionale nonchè la ristrutturazione degli enti di
formazione e la trasformazione dei centri in agenzie formative al fine di
migliorare l'offerta formativa e facilitare l'integrazione dei sistemi; le
risorse finanziarie da destinare a tali interventi saranno individuate con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale nell'ambito delle
disponibilità, da preordinarsi allo scopo, esistenti nel Fondo di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
semplificazione
delle procedure, definite a livello nazionale anche attraverso parametri
standard, con deferimento ad atti delle Amministrazioni competenti e a strumenti
convenzionali oltre che delle disposizioni di natura integrativa, esecutiva e
organizzatoria anche della disciplina di specifici aspetti nei casi previsti
dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del comma 2;
abrogazione,
ove occorra, delle norme vigenti.
2.
Le disposizioni regolamentari di cui al comma 1 sono emanate, a norma
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti,
sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica
istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per le
pari opportunità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
per la funzione pubblica e gli affari regionali, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
3. A garanzia delle somme erogate a titolo di anticipo o di acconto a valere
sulle risorse del Fondo sociale europeo e dei relativi cofinanziamenti nazionali
è istituito, presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato -
Ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per
l'attuazione delle politiche comunitarie (IGFOR), un fondo di rotazione con
amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
4. Il fondo di cui al comma 3 è alimentato da un contributo a carico dei
soggetti privati attuatori degli interventi finanziati, nonchè, per l'anno
1997, da un contributo di lire 30 miliardi che graverà sulle disponibilità
derivanti dal terzo del gettito della maggiorazione contributiva prevista
dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che affluisce, ai sensi
dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al Fondo di rotazione per
la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo previsto
dal medesimo articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978.
5. Il fondo di cui al comma 3 utilizzerà le risorse di cui al comma 4 per
rimborsare gli organismi comunitari e nazionali, erogatori dei finanziamenti,
nelle ipotesi di responsabilità sussidiaria dello Stato membro, ai sensi
dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio del 20 luglio
1993, accertate anche precedentemente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, stabilisce con proprio decreto le norme di amministrazione e di
gestione del fondo di cui al comma 3. Con il medesimo decreto è individuata
l'aliquota del contributo a carico dei soggetti privati di cui al comma 4, da
calcolare sull'importo del finanziamento concesso, che può essere rideterminata
con successivo decreto per assicurare l'equilibrio finanziario del predetto
fondo. Il contributo non grava sull'importo dell'aiuto finanziario al quale
hanno diritto i beneficiari.