INSEGNO SOSTEGNO: SONO TENUTA A FARE SUPPLENZA IN ASSENZA DEL MIO ALUNNO?
Data: Sabato, 11 marzo 2006 ore 00:05:00 CET
Argomento: Normativa Utile


Sono un insegnante di sostegno. Desidero sapere se devo comunicare l'assenza della mia alunna, quando si verifica, ai collaboratori del preside (che lo pretendono). Essi vorrebbero, in tali circostanze, utilizzarmi come vigilante-supplente in altre classi, ove viene a mancare l'insegnante. Il tutto nelle mie ore di servizio.

Gentile utente, le giro la risposta a un quesito simile pubblicato ad aprile su Aetnanet

Silvana La Porta

IL DOCENTE DI SOSTEGNO? NON PUO' ESSERE UTILIZZATO COME TAPPABUCHI


I docenti di sostegno non possono essere utilizzati come "tappabuchi" del prof. Bartolo Danzi, Segretario Provinciale e Regionale Unams-scuola della Puglia 6 aprile 2005 inviato alla Redazione di Meridiano scuola dall'autore

Anche se dovesse essere assente l'alunno diversamente abile, i docenti di sostegno, in ogni caso non possono essere utilizzati per le supplenze in sostituzione di docenti colleghi momentaneamente assenti. Tale principio - esplicitato più volte da numerose circolari dei vari C.S.A. d'Italia tra cui si segnala quella del provveditorato di ROMA n.153 del 13.10.1997 e Provveditorato di Napoli del 30.3.1998, la n. 202, prot. 17337 - deve poi essere regolamentato al fine di evitare un utilizzo selvaggio di tali docenti(come spesso avviene) in sede di contrattazione d'istituto. È di tutto rilievo però che pacificamente il contratto d'istituto non possa derogare a norme imperative di legge (ai sensi dell'art. 1418-1419 del C.C.) come nel caso, all'art. 13 comma 6 della L. 104/92 che dispone chiaramente : "Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipando alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse. dei consigli di classe e dei collegi dei docenti"(vedi anche D.M. 9 luglio 1992). In merito la giurisprudenza afferma: "Ai sensi dell'art. 1418 c.c., deve ritenersi nulla la disposizione del Ccnl contraria a norme imperative di legge" (Trib. Milano 6 luglio 2000, est. Peregallo, in D&L 2000, 993). Tale utilizzo improprio dei docenti di sostegno, per anni tollerato dall’amministrazione scolastica, in molti casi ha compromesso i processi d’integrazione in favore degli alunni handicappati. L’insegnante di sostegno, docente contitolare della classe, in caso di presenza o assenza dell’alunno disabile non può essere impegnato in supplenze, in caso contrario si limiterebbe il diritto allo studio del disabile sancito dalla legge 104 e si violerebbe il principio di contitolarità innanzi citato. In caso di assenza dell’alunno, l’insegnante di sostegno dovrà rimanere nella classe in cui è contitolare. In caso sia assente il docente della classe nell’ora della contitolarità, il docente di sostegno è individuato prioritariamente per la sostituzione. Altra considerazione importante è che in assenza del diversamente abile il docente di sostegno non possa essere in nessun modo considerato a disposizione ai sensi dell'art. 62 D.P.R. 417/74 e quindi essere conseguentemente utilizzato in supplenze, sempre per il principio della contitolarità previsto dall'art. 13 comma 6 della L. 104/92 - D.M. 9. luglio 1992. bartolo.danzi@istruzione.it www.unamsbariscuola.3go.it"








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