IL CONIUGE DIVORZIATO HA DIRITTO ALLA PENSIONE DI REVERSIBILITA' ?
Data: Giovedì, 12 gennaio 2006 ore 08:16:31 CET
Argomento: Comunicati


 

L'INPDAP in riferimento alla legge 28 dicembre 2005, n. 263 - G.U. n. 301/2005, da i dovuti chiarimenti con la nota operativa n. 2/2006 ...

 

 

NOTA OPERATIVA N. 2 del 09-01-2006

OGGETTO: Legge 1° dicembre 1970, n.898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio).

Nel Supplemento Ordinario n. 290/L alla Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 301 del 28 dicembre 2005 è stata pubblicata la legge 28 dicembre 2005, n. 263, recante ”Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, al codice civile, alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, e disposizioni in tema di diritto alla pensione di reversibilità dal coniuge divorziato”.

Per i conseguenti riflessi sull’attività di codeste sedi provinciali e territoriali, si fa presente che l’art. 5 della legge in commento stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che per titolarità dell’assegno ai sensi dell’art. 5 deve intendersi l’avvenuto riconoscimento dell’assegno medesimo da parte del tribunale ai sensi del predetto art. 5 della citata legge n. 898 del 1970.

In concreto, ai fini della corresponsione della pensione di reversibilità all’ex coniuge divorziato è necessaria la preesistenza di una pronuncia positiva del giudice del divorzio sul diritto all’assegno divorzile.

Ne consegue che, nei casi in cui il richiedente–ex coniuge non sia titolare dell’assegno in questione, le sedi dovranno emettere apposita determinazione negativa.

Nel fare altresì rinvio alla informativa n. 52 del 18/10/2000, si fa comunque presente che la quota di pensione spettante all’ex coniuge divorziato deve sempre essere attribuita dal tribunale, ancorché il medesimo sia titolare dell’assegno divorzile.

Nel caso in cui, viceversa, ricorrano le condizioni di cui all’art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (decesso dell’ex coniuge e assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità), le sedi provinciali e territoriali possono provvedere nella via amministrativa alla concessione del trattamento pensionistico di reversibilità, secondo le consuete modalità.

IL DIRIGENTE GENERALE

Dr. Costanzo Gala

F.to Dr. Gala 







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