Collegato alla Legge di Bilancio dello Stato 1999
Legge
17 maggio 1999, n. 144 - articoli 68 e 69
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 118 del 22 maggio 1999
Art.
68.
(Obbligo di frequenza di attività
formative)
1.
Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani, ferme
restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda l'adempimento e
l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione, è progressivamente istituito, a
decorrere dall'anno 19992000, l'obbligo di frequenza di attività formative fino
al compimento del diciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere assolto in
percorsi anche integrati di istruzione e formazione: a) nel sistema di
istruzione scolastica; b) nel sistema della formazione professionale di
competenza regionale; c) nell'esercizio dell'apprendistato.
2.
L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque assolto con il conseguimento di
un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale. Le
competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione
scolastica, professionale e dell'apprendistato costituiscono credito per il
passaggio da un sistema all'altro.
3.
I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per le funzioni di propria
competenza, l'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto
l'obbligo scolastico e predispongono le relative iniziative di orientamento.
4.
Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 1 si provvede: a) a carico
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per i
seguenti importi: lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire 430 miliardi per il
2000 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2001; b) a carico del
Fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, per i seguenti
importi: lire 30 miliardi per l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001 e
fino a lire 190 miliardi a decorrere dall'anno 2002. A decorrere dall'anno 2000,
per la finalità di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, si provvede ai
sensi dell'articolo 11, comma 3 lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
5.
Con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale, su proposta dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalità di
attuazione del presente articolo, anche con riferimento alle funzioni dei
servizi per l'impiego di cui al comma 3, e sono regolate le relazioni tra
l'obbligo di istruzione e l'obbligo di formazione, nonché i criteri coordinati
ed integrati di riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro
certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al comma 4 tra le diverse
iniziative attraverso le quali può essere assolto l'obbligo di cui al comma 1.
In attesa dell'emanazione del predetto regolamento, il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale con proprio decreto destina nell'ambito delle risorse
di cui al comma 4, lettera a), una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno
1999, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se
svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità
di cui all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Le predette risorse
possono essere altresì destinate al sostegno ed alla valorizzazione di progetti
sperimentali in atto, di formazione per l'apprendistato, dei quali sia
verificata la compatibilità con le disposizioni previste dall'articolo 16 della
citata legge n. 196 del 1997. Alle finalità di cui ai commi 1 e 2 la regione
Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in
relazione alle competenze ad esse attribuite e alle funzioni da esse esercitate
in materia di istruzione, formazione professionale e apprendistato, secondo
quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di
attuazione. Per l'esercizio di tali competenze e funzioni le risorse dei fondi
di cui al comma 4 sono assegnate direttamente alla regione Valle d'Aosta e alle
province autonome di Trento e di Bolzano.
ART.
69
(Istruzione e formazione tecnica superiore)
1.
Per riqualificare e ampliare l'offerta formative destinata ai giovani e agli
adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrate
superiore (FIS), è istituito il sistema della istruzione e formazione tecnica
superiore (IFTS), al quale si accede di norma con il possesso del diploma di
scuola secondaria superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri della
pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui
al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le condizioni di
accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che non sono in possesso del diploma di
scuola secondaria superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le
modalità che favoriscono l'integrazione tra i sistemi formativi di cui
all'articolo 68 e determinano i criteri per l'equipollenza dei rispettivi
percorsi e titoli; con il medesimo decreto sono altresì definiti i crediti
formativi che vi si acquisiscono e le modalità della loro certificazione e
utilizzazione, a norma dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2.
Le regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS, che sono realizzati
con modalità che garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla base
di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del
lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e le parti sociali mediante l'istituzione di un apposito comitato
nazionale. Alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono università, scuole
medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione
professionale accreditati ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997,
n. 196, e imprese o loro associazioni, tra loro associati anche in forma
consortile.
3.
La certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma 1, che attesta le
competenze acquisite secondo un modello allegato alle linee guide di cui al
comma 2, è valida in ambito nazionale.
4.
Gli interventi di cui al presente articolo sono programmabili a valere sul Fondo
di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nei limiti delle
risorse preordinate allo scopo dal Ministero della pubblica istruzione, nonché
sulle risorse finalizzate a tale scopo dalle regioni nei limiti delle proprie
disponibilità di bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse
pubbliche e private. Alle finalità di cui al presente articolo la regione Valle
d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione
alle competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo quanto disposto
dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione; a tal fine accedono
al Fondo di cui al presente comma e la certificazione rilasciata in esito ai
corsi da esse istituiti è valida in ambito nazionale.