Circolare Ministeriale 4 gennaio 2006, n. 2
Data: Lunedì, 09 gennaio 2006 ore 23:11:28 CET
Argomento: Normativa Utile


Com'è noto, l'art.21-9° comma della legge 11-3-1988, n.67 (legge finanziaria 1988) stabilisce, tra l'altro, che i limiti di reddito previsti dall'art.28 -4° comma della legge 28-2-1986, n.41 (legge finanziaria 1986) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988,in ragione del tasso d'inflazione annuo programmato.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro ha comunicato in data 30-12-2005 che il tasso d'inflazione programmato per il 2006 è pari all'1,7%.
I limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche, pertanto, sono rivalutati, per l'anno scolastico 2006-2007, come dal seguente prospetto in euro:
Per i nuclei familiari formati dal seguente numero di persone Limite massimo di reddito per l'anno scolastico 2005-2006 riferito all'anno d'imposta 2004 Rivalutazione in ragione del 1,7 %, con arrotondamento all'unità di euro superiore Limite massimo di reddito espresso in euro per l'a.s. 2006-2007 riferito all'anno d'imposta 2005
1 euro 4.547,00 78,00 4.625,00
2 euro 7.544,00 129,00 7.673,00
3 euro 9.699,00 165,00 9.864,00
4 euro 11.584,00 197,00 11.781,00
5 euro 13.468,00 229,00 13.697,00
6 euro 15.264,00 260,00 15.524,00
7 e oltre euro 17.058,00 290,00 17.348,00

Si ricorda che la misura delle tasse scolastiche è stata determinata dal D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie Generale n.118 del 23-5-1990).

Ai sensi del combinato disposto dell'art.6, comma 1, del Decreto Legislativo 15-4-2005, n.76 e dell'art. 28 del Decreto Legislativo 17-10-2005,n.226, a partire dall'anno scolastico 2006-2007, il diritto dovere all'istruzione e formazione professionale comprende i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo-quadro in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni,Città e Autonomie Locali del 19-6-2003.

Conseguentemente gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria superiore sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali.

Il Vice Direttore
Sergio Scala







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