Decreto
Ministeriale 9 agosto 1999, n. 323
(in GU 16 settembre 1999, n. 218)
Regolamento
recante norme per l'attuazione dell'articolo 1 della legge 20 gennaio 1999, n.
9
contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione
Il
Ministro della Pubblica Istruzione
d'intesa
con
il
Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica
e il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale
Visto l'articolo 34 della
Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il testo unico delle leggi in materia d'istruzione approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
Vista la legge 24 giugno 1997, n, 196;
Vista la legge 18 dicembre 1997, n. 440;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 251, e successive
modificazioni;
Vista la legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per
l'elevamento dell'obbligo di istruzione;
Visto l'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione espresso
nell'adunanza del 13 aprile 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione
normativa del 24 maggio 1999;
Ritenuto di aderire al suggerimento di cui al punto 5 del parere del Consiglio
di Stato relativamente alla previsione di stipule di convenzioni tra il
Ministero della pubblica istruzione e le regioni che ne facciano richiesta, con
l'esclusione della indicazione della data del 31 marzo entro cui le stipule
medesime devono essere sottoscritte;
Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome espresso nella seduta del 27 maggio 1999;
Acquisiti i pareri, previsti dal comma 7 della legge 20 gennaio 1999, n. 9,
delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del senato della
Repubblica espressi rispettivamente nelle sedute del 29 giugno 1999 e del 6
luglio 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 2743
del 19 luglio 1999);
EMANA
Il
seguete regolamento:
ART.
1 - Adempimento dell'obbligo scolastico
1. Al fine di migliorare la
qualità del livello di istruzione dei giovani, adeguandolo agli standard
europei, e di prevenire e contrastare la dispersione scolastica potenziando le
capacità di scelta degli alunni, l'obbligo di istruzione è elevato a nove
anni in prima applicazione.
2. All'obbligo scolastico
si adempie frequentando le scuole elementari, medie e il primo anno delle scuole
secondarie superiori, statali o non statali, abilitate al rilascio di titoli di
studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme di cui
alla parte seconda, titolo secondo, capo primo del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297.
3. Ha adempiuto
all'obbligo scolastico l'alunno che abbia conseguito la promozione al
secondo anno di scuola secondaria superiore; chi non l'abbia conseguita è
prosciolto dall'obbligo se, al compimento del quindicesimo anno di età,
dimostri di avere osservato per almeno nove anni le norme sull'obbligo
scolastico.
4. L'istruzione
obbligatoria è gratuita anche nel primo anno di scuola secondaria superiore.
Per l'iscrizione e la frequenza a tale anno non si possono imporre tasse o
contributi di qualsiasi genere.
ART. 2 - Adempimento dell'obbligo scolastico
per gli alunni in situazione di handicap
1. I giovani in situazione
di handicap sono soggetti all'obbligo scolastico per nove anni. È consentito,
a norma dell'articolo 110 comma 2 del decreto legislativo n. 297/94, il
completamento dell'obbligo di istruzione anche fino al compimento del 18°
anno di età.
2. Per favorire
l'integrazione degli alunni in situazione di handicap, anche nella scuola
secondaria superiore, si applicano, con i necessari adattamenti, le disposizioni
già vigenti in materia nella scuola dell'obbligo, anche in relazione alla
formazione delle classi. La domanda di iscrizione è corredata dalla
presentazione del piano educativo individualizzato svolto e della sua ultima
verifica.
3. Al termine
dell'assolvimento dell'obbligo a ciascun alunno viene rilasciata la
certificazione delle competenze acquisite in relazione al piano educativo
individualizzato.
4. Le istituzioni
scolastiche per raggiungere gli obiettivi previsti dal comma 3 dell'articolo 1
della legge n. 9/99 programmano e realizzano, anche in collaborazione con le
strutture della formazione professionale delle regioni, mediante accordi,
l'azione formativa del primo anno della scuola secondaria superiore, anche con
interventi di didattica orientativa e di organizzazione modulare dei curriculi,
finalizzati a:
1) motivare, guidare e sostenere la prosecuzione del percorso scolastico
negli istituti della scuola secondaria di
2º grado, nella prospettiva del conseguimento della qualifica professionale e/o
del diploma, da parte degli allievi
che ne abbiano le potenzialità;
2) motivare, guidare e sostenere, in un contesto integrato, percorsi
educativi individualizzati.
5. Nel quadro delle
iniziative previste dal successivo articolo 6 e sulla base di intese tra
l'amministrazione scolastica periferica e le regioni o gli enti locali
competenti, per la progettazione e la realizzazione dei percorsi integrati
istruzione-formazione di cui al precedente comma, si attuano appositi incontri
tra le scuole e i centri di formazione professionale, coinvolti nella
progettazione, tenuto conto delle specifiche esigenze formative degli alunni in
situazione di handicap.
6. Per l'attivazione, la
realizzazione e la gestione delle iniziative, di cui comma precedente, in favore
dell'integrazione degli allievi in situazione di handicap, sono utilizzate
anche le somme stanziate al comma 9 dell'articolo 1 della legge n. 9 del 20
gennaio 1999.
ART. 3 - Iniziative nella scuola media
1. La scuola media
contribuisce, nel quadro delle sue finalità istituzionali, al perseguimento
delle finalità previste dalla legge sull'elevamento dell'obbligo,
potenziando le valenze orientative delle discipline e le iniziative volte a
consentire agli alunni scelte più confacenti alla propria personalità e al
proprio progetto di vita.
2. Nei tre anni della scuola
media, coerentemente a quanto richiamato nel precedente comma, la formazione
orientativa si realizza anche attraverso attività a carattere trasversale, con
il concorso di più discipline, finalizzate a promuovere capacità di lavoro in
comune e a sviluppare la conoscenza critica dei principali temi del contesto
culturale contemporaneo. In sede di programmazione delle attività, si tiene
conto delle specifiche esigenze degli alunni la cui integrazione per ragioni
culturali, sociali e linguistiche presenta particolari difficoltà.
3. Nel terzo anno, in
particolare, il consiglio di classe, programma e realizza interventi diretti a
consolidare le conoscenze disciplinari di base e a rinforzare le capacità e le
competenze, per favorire il successo formativo e per mettere lo studente in
condizione di compiere scelte adeguate ai propri interessi e alle proprie
potenzialità.
4. La programmazione
curricolare, può prevedere, nell'ambito delle possibili compensazioni tra le
discipline fino a un massimo del 15% di ciascuna di esse, moduli che presentino
le caratteristiche essenziali degli indirizzi delle scuole secondarie superiori,
anche con il concorso dei docenti delle scuole secondarie superiori collegate in
rete con la scuola media.
5. Le istituzioni
scolastiche, anche attraverso i consigli di classe, promuovono le iniziative di
informazione sulle prospettive occupazionali presenti nel territorio, a sostegno
delle scelte, relative al percorso formativo successivo, e attivano i necessari
rapporti con i genitori per un loro coinvolgimento nel processo di
orientamento.A tal fine vengono organizzati incontri annuali degli alunni e dei
loro genitori con gli organi competenti operanti sul territorio.
ART. 4 - Formazione e orientamento nella scuola secondaria superiore
1. L'elevamento
dell'obbligo nel primo anno di scuola secondaria superiore, che conserva
l'attuale ordinamento, richiede una gestione flessibile del curricolo da
realizzare nell'ambito di quanto previsto dal successivo art. 8. La
programmazione e la realizzazione dell'attività didattica sono finalizzate al
successo formativo, da perseguire anche con iniziative di ri-orientamento verso
percorsi formativi di versi da quelli scelti, compresi quelli offerti dalla
formazione professionale.
2. Le istituzioni
scolastiche, per raggiungere gli obiettivi previsti dal comma 3 dell'articolo
1 della legge n. 9 del 20 gennaio 1999, programmano e realizzano l'azione
formativa del primo anno dei diversi indirizzi di scuola secondaria superiore
con modalità organizzative e didattiche volte a:
a) motivare tutti gli
allievi, favorendone l'esercizio del senso critico anche attraverso apposite
iniziative formative sui principali temi della cultura, della società e della
scienza contemporanee;
b) verificare la coerenza
tra l'indirizzo scelto e le potenzialità e le attitudini individuali al fine
di confermare e rafforzare le scelte effettuate o di individuare possibili
percorsi alternativi;
c) sostenere sul piano
didattico gli allievi orientati a passare ad altro indirizzo di scuola
secondaria superiore;
d) promuovere condizioni
favorevoli, anche attraverso una adeguata personalizzazione del curricolo, al
pieno sviluppo delle potenzialità educative degli alunni la cui integrazione
per ragioni culturali, sociali e linguistiche presenta particolari difficoltà;
e) realizzare percorsi
mirati per gli allievi orientati a uscire dal sistema scolastico.
3. Le istituzioni
scolastiche, in particolare, promuovono iniziative di:
a) accoglienza, analisi
delle competenze, consolidamento delle scelte o riorientamento, da realizzare
anche attraverso il ricorso a progetti e materiali strutturati adottati o
prodotti dai docenti;
b) agevolazione del
passaggio ad altri indirizzi di scuola secondaria superiore attraverso
specifiche attività didattiche, da realizzare anche in collaborazione con le
scuole destinatarie dei passaggi;
c) predisposizione di
percorsi integrati, ferma restando la competenza delle istituzioni scolastiche
in materia di certificazione delle attività svolte, da realizzare attraverso la
stipula di convenzioni anche con enti di formazione professionale riconosciuti.
4. Al fine di realizzare le
attività sopra indicate, le istituzioni scolastiche ne programmano
l'effettuazione prevedendo inoltre, nella seconda parte dell'anno
scolastico, la predisposizione delle iniziative finalizzate al passaggio ad
altro indirizzo, al sistema della formazione professionale e allo svolgimento
dell'attività di apprendistato.
ART. 5 - Passaggi fra indirizzi della scuola secondaria superiore
1. Al fine di agevolare il
passaggio degli studenti da un indirizzo all'altro, anche di ordine diverso,
vengono progettati e realizzati - nel corso del primo e/o del secondo anno della
scuola secondaria superiore - interventi didattici integrativi che si concludono
con una certificazione attestante l'acquisizione delle conoscenze e delle
competenze necessarie al passaggio.
2. Gli interventi didattici
integrativi sono progettati con il concorso dei docenti dell'indirizzo a cui
lo studente intende passare e si svolgono, di norma, nel corso di studi
frequentato. In particolare sono coprogettati moduli di raccordo sulle
discipline non previste nell'indirizzo di provenienza, al fine di consentire
un efficace inserimento nel percorso formativo di destinazione. Il consiglio di
classe dello studente che chiede il passaggio individua:
a) le discipline da seguire, sulle quali sarà espressa una valutazione
in sede di scrutinio finale, con eventuale
progettazione di moduli formativi coerenti con il nuovo percorso;
b) le discipline che non sono oggetto di valutazione nello scrutinio
finale;
c) i moduli di raccordo per le discipline presenti soltanto
nell'indirizzo di destinazione; le discipline in
questione sono oggetto di valutazione in sede di scrutinio finale a cui
partecipano, a pieno titolo, i docenti
che hanno svolto i moduli di raccordo.
3. Lo studente che, a
conclusione del primo anno della scuola secondaria superiore, sia stato promosso
e che richiede il passaggio ad altro indirizzo di studi è iscritto alla classe
successiva previo un colloquio presso la scuola ricevente, diretto ad accertare
gli eventuali debiti formativi da colmarsi mediante specifici interventi
realizzabili all'inizio dell'anno scolastico successivo. Il colloquio
sostituisce le prove integrative previste dall'articolo 192 del Testo unico n.
297 del 6/4/4.
ART. 6 - Interazione fra istruzione e formazione
1. Le istituzioni
scolastiche, titolari dell'assolvimento dell'obbligo e della sua
certificazione - al fine di potenziare le capacità di scelta dello studente e
di consentire, a conclusione dell'obbligo, eventuali passaggi degli studenti
dal sistema di istruzione a quello della formazione professionale - progettano e
realizzano, nel corso del primo anno di istruzione secondaria superiore,
interventi formativi da svolgersi anche in convenzione con i centri di
formazione professionale riconosciuti. Gli interventi predetti potranno
svolgersi anche sulla base di eventuali intese tra il Ministero della
pubblica istruzione e le regioni che ne facciano richiesta. Tali interventi, nel
rispetto delle norme attuative dell'autonomia, sono finalizzati a offrire allo
studente, i cui genitori ne facciano richiesta, strumenti di conoscenza e di
orientamento tra le diverse opportunità formative, incluse quelle del sistema
della formazione professionale e sono progettati non oltre i primi due mesi
dell'anno scolastico dai consigli di classe interessati, d'intesa con gli
operatori degli enti coinvolti e costituiscono parte integrante del curricolo
del primo anno e della valutazione conclusiva ai fini dell'adempimento
dell'obbligo e della certificazione prevista nell'articolo 9.
2. L'amministrazione
scolastica periferica d'intesa con la regione, promuove con le province
appositi incontri tra le scuole e i centri di formazione professionale,
coinvolti nella progettazione, per individuare i soggetti interessati e definire
le condizioni organizzative necessarie all'attuazione dei percorsi formativi
integrati sopra indicati e per avviare con le stesse scuole e i centri di
formazione professionale un piano coordinato territoriale di intervento. In tale
sede si terrà conto anche delle esperienze già realizzate sulla base della
collaborazione tra istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale.
Apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e i centri di formazione
professionale, stabiliscono sedi, tempi, modalità di realizzazione degli
interventi, di valutazione degli esiti nonché i conseguenti impegni da
assumere.
ART. 7 - iniziative sperimentali per l'assolvimento dell'obbligo
fra istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale
1. In sede di prima
applicazione, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo precedente,
sono previste iniziative sperimentali di assolvimento dell'obbligo con i
centri di formazione professionali riconosciuti, in particolare per gli alunni
iscritti in tali centri. Le iniziative da realizzare mediante idonee forme di
interazione tra istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale
prevedono percorsi formativi che favoriscano l'acquisizione delle conoscenze e
il conseguimento degli obiettivi relativi alle capacità e alle competenze di
base, nonché quanto previsto dal comma 3 articolo 1 legge 9/99 per consentire
la possibilità di scegliere, dopo il primo anno, il percorso di istruzione o di
formazione professionale da seguire assicurando gli eventuali passaggi con le
modalità previste dal precedente articolo 5.
ART. 8 - Flessibilità organizzativa e curricolare nella fase di
transizione al riconoscimento dell'autonomia
1. Nella scuola secondaria
di primo e secondo grado la gestione flessibile del curricolo, necessaria per la
diversificazione e la personalizzazione degli interventi formativi, richiesta
per l'efficace attuazione dell'elevamento dell'obbligo scolastico, può
essere realizzata attraverso una programmazione basata sulle disposizioni
contenute nel decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 251 del 29
maggio 1998, e successive eventuali modifiche e integrazioni, da disporre ai
sensi dell'articolo 1, comma 8 del 20 gennaio 1999.
2. Gli istituti di scuola
secondaria superiore al fine di realizzare le iniziative previste nei precedenti
articoli 4, 5 e 6 - fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 7 - possono
realizzare compensazioni fra le discipline e le attività previste dagli attuali
programmi. Il decremento orario di ciascuna disciplina e attività è possibile
entro il 15% del relativo monte orario annuale. Negli istituti professionali di
stato possono essere utilizzate, in tutte o in parte, in aggiunta a tale monte
orario anche le ore destinate all'area di approfondimento.
ART. 9 - Certificazione
1. La certificazione di cui
all'articolo 1, comma 4, della legge n. 9 del 20 gennaio 1999, è rilasciata
dalla scuola a ciascun allievo che, a conclusione dell'anno scolastico, è
prosciolto dall'obbligo o vi abbia adempiuto senza iscriversi alla classe
successiva.
2. Il modello di
certificazione è adottato con decreto del ministro della pubblica istruzione e
attesta il percorso didattico ed educativo svolto dall'allievo, e ne indica le
conoscenze, le capacità e le competenze acquisite mediante idonei descrittori,
che devono essere riferiti ai risultati conseguiti sia nel curricolo ordinario
sia nelle attività modulari e nelle esperienze, anche personalizzate,
realizzate in sede di orientamento, riorientamento, arricchimento e
diversificazione dell'offerta educativa e formativa.
3. Per gli aspetti
riguardanti il valore di credito formativo della certificazione ai fini del
conseguimento della qualifica professionale, il modello è adottato previo
parere della conferenza unificata stato, regioni, città e autonomie locali.
ART. 10 - Informazione e monitoraggio
1. L'amministrazione della
pubblica istruzione promuove specifiche attività di informazione e
sensibilizzazione sulle finalità e sugli obiettivi formativi dell'elevamento
dell'obbligo al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica,
realizzando le condizioni affinchè ogni studente possa raggiungere livelli
formativi adeguati alle proprie potenzialità ed attese e all'impegno profuso.
Effettua inoltre, nell'ambito dell'avviato monitoraggio della
sperimentazione dell'autonomia di cui al dm 251/98 con i finanziamenti della
legge 440/97, e della legge n. 9/1999, una specifica raccolta di dati e di
esperienze, realizzate nell'ambito del piano dell'offerta formativa,
relative all'elevazione dell'obbligo di istruzione sia nella scuola media
che nella scuola secondaria superiore, al fine anche della individuazione di
positive esperienze sviluppate a livello nazionale e internazionale per la
riduzione dei fenomeni di dispersione e l'innalzamento dei livelli di
apprendimento, che, unitamente ai risultati del monitoraggio, vengano portate a
conoscenza di tutte le scuole in modo da potenziare l'autonoma azione di ogni
singola istituzione e dell'intero sistema scolastico.
2. Nell'attività di
monitoraggio deve essere prestata particolare attenzione ai percorsi formativi
indicati al comma 4 dell'articolo 2 per gli alunni in situazione di handicap.
3. Il Ministero della
pubblica istruzione garantisce la raccolta e lo scambio delle esperienze anche
mediante l'istituzione di banche dati accessibili a tutte le istituzioni
scolastiche, affinchè possano tenerne conto nelle attività di programmazione.
ART. 11 - Formazione del personale della scuola
1. Nell'ambito degli
annuali piani nazionali di aggiornamento vanno previste attività di formazione
in servizio del personale della scuola secondaria di 1º e 2º grado finalizzate
a sviluppare le competenze professionali necessarie alla realizzazione delle
finalità indicate dalla legge 20 gennaio 1999 n. 9 e all'attuazione delle
iniziative previste dal presente decreto.
ART. 12- Finanziamenti
1. Le attività svolte dai
docenti delle scuole secondarie di 1º e 2º grado relative alla realizzazione
degli interventi integrativi e dei moduli di raccordo, previsti dagli artt. 3,
4, 5, 6 e 7, sono retribuite con i fondi relativi al fondo per il miglioramento
dell'offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive e con quelli previsti
dalla legge 440/97 per l'ampliamento dell'offerta formativa, coerentemente
con il parere espresso dalle competenti commissioni parlamentari di cui al comma
2 dell'articolo 1 della legge medesima.