LA SCUOLA E L’HANDICAP
Data: Mercoledì, 15 maggio 2002 ore 16:04:28 CEST
Argomento: Istituzioni Scolastiche


Una complessa storia legislativa si sovrappone nei diversi tentativi di sanare una situazione sociale spinosa che vedeva emarginati gli alunni disabili a scuola, riuniti nelle classi differenziali o, nei casi estremi, rifiutati sulla base di generiche diagnosi (molte volte rilevate dal rendimento didattico e/o dal comportamento in classe) che classificavano gli alunni ritenuti "difficili" come soggetti educabili o non educabili. Una pletora di normative non era sufficiente per sostenere l'impegno delle istituzioni, i cui deboli interventi, esclusivamente di tipo assistenziale, lasciavano il sistema aperto agli ostacoli dei retaggi sociali, per cui il disabile era ritenuto un "diverso", escluso dai diritti umani e privo della dignità sociale. Le fondamenta di una scuola che, finalmente, si apriva alle diversità venivano poste dalla legge 820 del 1971 e, successivamente, dalla legge 517 del 1977; ma, per gli alunni in situazione di handicap, il diritto di frequenza e d'istruzione nelle comuni e normali classi della scuola secondaria superiore era riconosciuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n° 215 del 3 giugno 1987 e sancito dalla legge 104 del 1992 (che abolisce definitivamente le classi differenziali). La legge quadro rappresenta il documento organico di massima espressione della volontà di cambiamento radicale di tutte le istituzioni che intervengono nel processo di formazione sociale della persona umana nei suoi aspetti fisici e psichici. I principi sanciti dalla legge demoliscono gli ostacoli strutturali che si oppongono alla crescita dell'individuo e valorizzano le diversità, riconoscendo ad ognuno il diritto alle pari opportunità per l'integrazione sociale. La scuola aperta agli alunni in condizione di handicap è pienamente coinvolta negli articoli da 12 a 16, dove il corpo legislativo cura l'integrazione scolastica, attraverso una serie di adempimenti obbligatori che lasciano il pietismo e l'assistenza un lontano ricordo anche nel modo di pensare l'handicap. Nell'articolo 8, ribadito il diritto allo studio, viene descritta la parte tecnica degli interventi, in quanto riguarda l'uso di ausili per il linguaggio e la comunicazione, nonché le diverse attività extrascolastiche e quant'altro è indispensabile per fruire del diritto allo studio fino all'Università. Estremamente innovativo nel campo della formazione sociale è l'articolo 17, dedicato alla formazione professionale; per cui la scuola , soprattutto gli Istituti Tecnici e Professionali, assume un ruolo fondamentale per gli alunni in situazione di handicap che intendono proseguire fino al conseguimento di un credito formativo, fruibile per l'inserimento nel mondo del lavoro. Ma si coglie nello spirito della legge un significato che va oltre: l'integrazione scolastica dell'alunno disabile inserito nelle "classi normali" non è più intesa con il solo obiettivo della socializzazione, in quanto anche il più grave deve poter fruire del diritto all'istruzione; per cui l'impegno dei docenti è nella totalità degli interventi, sia sul piano didattico, con finalità per obiettivi individualizzati, suscettibili di verifiche e di valutazioni periodiche; sia sul piano della formazione sociale e professionale, con interventi programmati di concerto con gli Enti e le diverse Istituzioni extrascolastiche. Prof. L. Palermo (Responsabile Settore H)





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