IL TESTO UFFICIALE DELLA RIFORMA ELETTORALE
Data: Domenica, 08 gennaio 2006 ore 00:10:00 CET
Argomento: Normativa Utile


Il provvedimento è in vigore dopo la pubblicazione nella gazzetta del 30 dicembre 2005

Il testo ufficiale della riforma elettorale
(Legge 270/2005)

E’ in vigore dal 31 dicembre 2005 la riforma della legge elettorale che segna il ritorno al proporzionale e l’abolizione dei collegi uninominali e delle preferenze. Il testo è stato infatti pubblicato sul supplemento ordinario n.213 alla Gazzetta n.303 del 30 dicembre e l’entrata in vigore in questo caso – come previsto dall’articolo 11, è quella del giorno successivo alla pubblicazione. Con le nuove regole per la Camera si prevede una rappresentanza proporzionale in ambito nazionale, mentre per il Senato viene rispettato il principio, sancito all'articolo 57 della Costituzione, della sua formazione su base regionale. In entrambi i casi è previsto un premio di maggioranza per assicurare un numero minimo garantito di seggi. In dettaglio per eleggere i deputati le liste saranno presentate nelle 26 circoscrizioni elettorali nelle quali è suddiviso il territorio nazionale. Gli elettori potranno scegliere esclusivamente il simbolo della lista, senza facoltà di indicare preferenze. I seggi vengono attribuiti alle liste secondo l'ordine di presentazione dei candidati (liste bloccate). Unica eccezione quella dei dodici deputati eletti, con sistema proporzionale e possibilità di voto di preferenza, dai cittadini italiani residenti all'estero per la circoscrizione Estero (suddivisa in quattro ripartizioni continentali). Per la Camera accedono alla ripartizione dei seggi solo le coalizioni che abbiano superato il 10% dei voti validi sul piano nazionale e, al loro interno, i partiti che abbiano superato il 2% o che rappresentino minoranze linguistiche, nonché la migliore lista sotto soglia, cioè quella che abbia ottenuto più voti tra le liste che non sono arrivate al 2%. I partiti che si presentano al di fuori di una coalizione devono conseguire almeno il 4% per poter ottenere deputati. Alla coalizione (o alla singola lista) che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi a livello nazionale,a ma inferiori a 340, viene attribuito un premio di maggioranza affinché raggiunga la quota di 340 deputati previsti. Per il Senato, invece, i seggi sono ripartiti tra le regioni sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istat, con due eccezioni: la Valle d'Aosta, che è costituita in unico collegio uninominale, e il Trentino-Alto Adige che mantiene sei collegi uninominali. L'assegnazione dei seggi tra le liste è effettuata in misura proporzionale, con l'eventuale attribuzione del premio di coalizione anch’esso su base regionale. Le soglie di sbarramento sono pari al 20% per le coalizioni, 3% per le liste coalizzate, 8% per le liste non coalizzate e per le liste che si siano presentate in coalizioni che non abbiano conseguito il 20%. Nel caso in cui nessuna lista raggiunga un numero pari al 55 per cento dei seggi regionali sarà l'ufficio elettorale regionale ad assegnare alla coalizione di liste o alla singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti il premio di maggioranza, ossia gli ulteriori seggi necessari per raggiungere la quota del 55 per cento. Ai senatori eletti sul territorio nazionale si aggiungono i sei eletti con sistema proporzionale e possibilità di voto di preferenza, dai cittadini italiani residenti all'estero per la circoscrizione Estero (suddivisa in quattro ripartizioni continentali). (06 gennaio 2006)





Eccovi il testo della legge







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