Graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia.– Diploma di maturità magistrale.
Data: Marted́, 03 gennaio 2006 ore 16:11:47 CET
Argomento: Comunicati


Si trasmette nota ministeriale di risposta ai numerosi quesiti riguardanti candidati che, essendo in possesso di un diploma di maturità magistrale, hanno prodotto domanda per l’ accesso alle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia nel profilo professionale di assistente amministrativo.  

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’istruzione

Direzione Generale per il personale della scuola

Prot. n. 2270 Roma 19 dicembre 2005

D.G. per il personale della scuola Uff. III

Oggetto: Personale ATA - Graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia. – D.M. 9.6.2005, n. 55 – Diploma di maturità magistrale.

Dagli Uffici Periferici sono pervenuti numerosi quesiti riguardanti candidati che, essendo in possesso di un diploma di maturità magistrale, hanno prodotto domanda ai sensi del D.M. 9.06.2005, n. 55 per l’ accesso alle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia nel profilo professionale di assistente amministrativo.

A riguardo si precisa che l’art. 2, comma 3 del citato D.M. 55/05, nel definire i titoli di studio richiesti per l’accesso al profilo di assistente amministrativo, non fa alcun riferimento a specifici diplomi di maturità, ma il riferimento in esso contenuto concerne esclusivamente il “ diploma di maturità che consenta l’accesso agli studi universitari”.

Tale dizione è stata, in alcuni casi, interpretata nel senso che candidati in possesso del “ diploma di maturità magistrale” siano legittimamente inseriti nelle suddette graduatorie di assistente amministrativo per il fatto che il citato diploma sia utile a consentire gli studi universitari.

Nel merito della questione quest’ufficio ritiene che la citata dizione sia riferita a diplomi di maturità conseguiti a seguito di frequenza di un corso di durata quinquennale e non di durata quadriennale , quale è il diploma di maturità magistrale.

Sostegno di tale assunto, peraltro, è rinvenibile nella considerazione che i titoli finali conseguiti a seguito di frequenza di un corso di studi di durata quinquennale consentono, com’è noto, automaticamente l’accesso a qualunque facoltà universitaria, mentre quello dell’ex corso magistrale non è di per sé valido a detto accesso, occorrendo a tal fine il superamento del relativo corso ntegrativo oppure il riconoscimento di crediti formativi richiesti dagli ordinamenti didattici dei corsi di studi universitari.

Per quanto sopra ritenuto è , pertanto, superfluo sottolineare che qualora sia soddisfatta almeno una delle citate condizioni di accesso agli studi universitari il titolo in questione è da ritenersi valido per l’accesso alle graduatorie di circolo e di istituto per il profilo di assistente amministrativo.

Tale accesso resta, comunque, garantito al personale che , in base a tale titolo conseguito a seguito di un corso di durata quadriennale, sia stato legittimamente inserito in qualità di assistente amministrativo nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto .

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Giuseppe Cosentino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







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