MOBILITA' 2006/2007,IL PUNTEGGIO AGGIUNTIVO DI 10 PUNTI
Data: Luned́, 02 gennaio 2006 ore 00:10:00 CET
Argomento: Redazione


Mobilità 2006/2007: il  punteggio aggiuntivo di 10 punti.  La norma è stata introdotta dal CCDN del 27.1.2000 .    Validità del punteggio .  Il punteggio aggiuntivo pari a 10 punti è valido:   •  ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio;   •  ai fini della determinazione del punteggio per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e  d’istituto per l’individuazione dei docenti soprannumerari rispetto all’organico 2006/2007;   •  ai fini della mobilità professionale: passaggi di cattedra e passaggio di ruolo.     Beneficiari del punteggio aggiuntivo.   Per le operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2006/2007 nonché per la determinazione del  punteggio per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e d’istituto per l’individuazione dei docenti  soprannumerari rispetto all’organico 2006/2007, i docenti beneficiari del punteggio aggiuntivo di 10  punti sono:   A) - i docenti già in possesso del bonus fin  dall’a.s. 2002/2003.   docenti che nell’anno scolastico 1999/2000 per l’a.s. 2000/2001, nell’a.s. 2000/2001 per l’a.s.  2001/2002 e nell’a.s. 2001/2002 per l’a.s. 2002/2003 (ultimo anno del triennio) non hanno  presentato domanda di  trasferimento provinciale ( prima e seconda fase dei movimenti) , di  passaggio di cattedra o di ruolo sempre nell’ambito provinciale oppure, pur avendola presentata,  l’abbiano revocata nei termini previsti dalle annuali OO.MM. che disciplinano le modalità  applicative dei contratti sulla mobilità;   B) - i docenti già in possesso del bonus  fin dall’a.s. 2003/2004.   docenti che nell’anno scolastico 2000/2001 per l’a.s. 2001/2002, nell’a.s. 2001/2002 per l’a.s.  2002/2003 e nell’a.s. 2002/2003 per l’a.s. 2003/2004 ( ultimo anno del triennio) non hanno  presentato domanda di  trasferimento provinciale ( prima e seconda fase dei movimenti) , di  passaggio di cattedra o di ruolo sempre nell’ambito provinciale oppure, pur avendola presentata,  l’abbiano revocata nei termini previsti dalle annuali OO.MM. che disciplinano le modalità  applicative dei contratti sulla mobilità;   C) - i docenti in possesso del bonus fin dall’a.s. 2004/2005 .  docenti che nell’anno scolastico 2001/2002 per l’a.s. 2002/2003, nell’a.s. 2002/2003 per l’a.s. 2003/2004 e nell’a.s. 2003/2004 per l’a.s. 2004/2005 ( ultimo anno del triennio) non hannopresentato domanda di trasferimento provinciale ( prima e seconda fase dei movimenti) , di  passaggio di cattedra o di ruolo sempre nell’ambito provinciale oppure, pur avendola presentata,  l’abbiano revocata nei termini previsti dalle annuali OO.MM. che disciplinano le modalità  applicative dei contratti sulla mobilità.;    D)  -  i docenti in possesso del bonus fin dall’a.s. 2005/2006 (docenti che maturano da  quest’anno il diritto al bonus.)   docenti che nell’anno scolastico 2002/2003 per l’a.s. 2003/2004, nell’a.s. 2003/2004 per l’a.s.  2004/2005 e nell’a.s. 2004/2005 per l’a.s. 2005/2006 ( ultimo anno del triennio) non hanno  presentato domanda di trasferimento provinciale ( prima e seconda fase dei movimenti) , di  passaggio di cattedra o di ruolo sempre nell’ambito provinciale oppure, pur avendola presentata,  l’abbiano revocata nei termini previsti dalle annuali OO.MM. che disciplinano le modalità  applicative dei contratti sulla mobilità.     Ai docenti di cui ai punti A) ,B) , C) e D) viene riconosciuto il punteggio aggiuntivo anche se hanno  presentato o presenteranno per l’a.s. 2006/2007 domanda di trasferimento condizionata in quanto  soprannumerari e, per la scuola elementare, domanda di trasferimento tra i posti ( comune e lingua)  dell’organico funzionale dello stesso circolo; la richiesta, nel quinquennio, di rientro nella scuola di  precedente titolarità fa maturare regolarmente il predetto punteggio aggiuntivo. Nei riguardi del  personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o  trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno del  quinquennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso  del quinquennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non fa perdere il diritto  al punteggio aggiuntivo di 10 punti. ( cfr. nota 5 ter della tabella di valutazione dei titoli, allegata al  CCNI 21.12.2005).   I docenti di cui al punto A) ,  B) , C), che hanno già acquisito, e quelli di cui al punto D) che  acquisiscono da quest’anno il punteggio aggiuntivo di 10 punti, lo perderanno solo nella misura in  cui chiedano ed ottengano,  a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il  trasferimento, il passaggio oppure l’assegnazione provvisoria per  il prossimo anno scolastico  2006/2007. (cfr. nota 5 ter della tabella di valutazione dei titoli allegata al CCNI del 21.12.2005).   I docenti di cui al punto A)  quelli di cui al punto B) e quelli di cui al punto C), che hanno  presentato domanda volontaria di trasferimento o passaggio provinciale rispettivamente per l’a.s.  2003/2004 e seguenti , per l’a.s. 2004/2005 e seguente e  per l’a.s. 2005/2006 , non  avendo ottenuto  la mobilità richiesta in ambito provinciale, non hanno perduto il bonus di 10 punti per l’a.s.  2006/2007.   I docenti di cui al punto A) che hanno chiesto ed ottenuto per l’a.s. 2003/2004 l’assegnazione  provvisoria non hanno perduto il diritto al bonus dei 10 punti.  I docenti di cui ai punti A), B) e C)  hanno perduto il bonus di 10 punti se hanno chiesto e ottenuto  l’assegnazione provvisoria  per l’  a.s. 2004/2005 o per  il corrente anno scolastico 2005/2006. Una volta perso il punteggio aggiuntivo di 10 punti non lo si può maturare una seconda volta, in  quanto trattasi di punteggio “una tantum”. Docenti che intendono maturare il bonus dall’a.s. 2006/2007.   I docenti che nell’a.s. 2003/2004 per l’anno scolastico 2004/2005, nell’a.s. 2004/2005 per l’a.s.  2005/2006 non hanno presentato domanda di trasferimento provinciale ( prima e seconda fase dei  movimenti), di passaggio  di cattedra o di ruolo sempre nell’ambito provinciale oppure, pur  avendola presentata, l’abbiano revocata nei termini previsti dalle annuali OO.MM. che disciplinano  le modalità applicative dei contratti sulla mobilità, nella misura in cui intendano maturare il  punteggio aggiuntivo per la mobilità 2007/2008, per l’anno scolastico 2006/2007 non dovranno  presentare entro il 3.2.2006 né la domanda volontaria di trasferimento in ambito provinciale  né  quella di passaggio provinciale oppure revocarla/le nei termini previsti dall’O.M. n. 94 prot. 4562  del 29.12.2005 art. 5 comma 2.    Il 2007/2008: ultimo anno utile per l’ acquisizione punteggio aggiuntivo.  L’anno scolastico 2007/2008 ( anno di scadenza del triennio di continuità che  è iniziato nell’anno  scolastico  2005/2006) sarà l’ultimo anno scolastico utile per l’acquisizione del punteggio  aggiuntivo di 10 punti a seguito della maturazione del triennio 2005/2006,2006/2007,2007/2008.  Il punteggio potrà essere utilizzato anche dopo il 2007/2008. (cfr. nota 5 ter della tabella di  valutazione dei titoli allegata al CCNI del 14.1.2005).   Per l’attribuzione del punteggio aggiuntivo di 10 punti nella domanda di mobilità è sufficiente  barrare l’apposita casella del modulo domanda; non è invece richiesta pertanto alcuna  autocertificazione come ha precisato il MIUR in occasione della mobilità per l’a.s. 2004/2005 (cfr.  nota MIUR prot. 252 ex DGPSA uff. VII del 5.2.2004).






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