CORSI ABILITANTI, I COSTI LI DECIDERA' L'UNIVERSITA'
Data: Giovedì, 15 dicembre 2005 ore 00:15:00 CET
Argomento: Comunicati


Vademecum di Libero Tassella SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 22.12.2005 • Cosa dice la legge 143 del 4.6.2004? Art.2 c-bis) agli insegnanti in possesso del titolo conclusivo del corso di studi dell'istituto magistrale conseguito in uno degli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, che siano privi di abilitazione o idoneita' e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nella scuola materna e nella scuola elementare dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto(1), successivamente e in conformità alle modalità di formazione definite nella fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003; Art. 2 comma 1-ter. In sede di definizione della fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003, sono definite le modalita' di formazione per consentire ai docenti non abilitati che hanno prestato almeno 360 giorni di servizio di insegnamento dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,(1) l'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico. (1) La legge143/2004 entra in vigore il 6.6.2004, in quanto è pubblicata nella G.U. n. 130 del 5.6.2005. • Chi può presentare la domanda? Per la scuola dell’infanzia: gli insegnanti in possesso del diploma di scuola magistrale o di istituto magistrale o di titolo di studio dichiarato equivalente nel Decreto ministeriale autorizzativo della sperimentazione ( art. 278 e 279 D.lvo 297/94), purchè conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002,(2) privi di specifica abilitazione all’insegnamento, con un servizio, prestato con il prescritto titolo di studio, di almeno 360 giorni (3) nella scuola dell’infanzia statale, paritaria o autorizzata e/o nella scuola primaria statale, paritaria o parificata nel periodo dall’1.9.1999 al 6.6.2004Per la scuola primaria :gli insegnanti in possesso del diploma di scuola magistrale o di istituto magistrale o di titolo di studio dichiarato equivalente nel Decreto ministeriale autorizzativo della sperimentazione ( art. 278 e 279 D.lvo 297/94), purchè conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002 (2), privi di specifica idoneità all’insegnamento, con un servizio, prestato con il prescritto titolo di studio, di almeno 360 giorni (3) nella scuola dell’infanzia statale, paritaria oautorizzata e/o nella scuola primaria statale, paritaria o parificata nel periodo dall’1.9.1999 al 6.6.2004 (2) Sono ammessi ai corsi, in conformità del parere espresso dall’ufficio legislativo tutti i docenti della scuola materna e della scuola elementare in possesso oltre al requisito del servizio prescritto, del diploma di istituto magistrale a prescindere dalla data del conseguimento ( citata nota ministeriale 21.11.2005 prot. 2064) (3) I 360 giorni, ai sensi della legge 143/2004 art. 2 comma 1-c, i 360 giorni di servizio possono essere stati prestati indifferentemente in tutti e due gli ordini di scuola, con il prescritto titolo di studi ( citata nota ministeriale 21.11.2005 prot. 2064) Per la scuola secondaria: gli insegnanti in possesso del diploma di laurea, del diploma di Accademia di Belle Arti, del diploma di istituto superiore delle industrie artistiche, del diploma ISEF o della laurea in scienze motorie, che danno accesso all’insegnamento per il quale si chiede l’ammissione al corso abilitante, privi della specifica abilitazione e in possesso di 360 giorni di servizio prestato, con il prescritto titolo di studio, nella scuola secondaria statale, paritaria e legalmente riconosciuta nel dall’1.9.1999 al 6.6.2004. Nel caso di più contratti a tempo determinato, stipulati per ordini e gradi diversi di scuola l’interessato può far valere, ai fini del raggiungimento dei 360 giorni di servizio utile, in aggiunta al servizio prestato nella scuola secondaria, il servizio prestato in altro ordine di scuola.(4) I corsi speciali per il conseguimento dell’abilitazione o idoneità nella scuola secondaria sono svolti: - per ciascuna delle classi di concorso, di cui alla tabella A, allegata al D.M. n. 39/98, non comprese in ambiti disciplinari. - per gli ambiti disciplinari 1, 2, 4, 5 e 6, di cui al D.M. n. 354/98. - per l’ambito disciplinare 3 (classi di concorso 31/A e 32/A) di cui al D.M. n. 354/98, i corsi speciali abilitanti, da attivare presso i Conservatori di musica, anche a livello interregionale, sono riservati esclusivamente ai docenti in possesso della laurea in Musicologia o in DAMS, con il prescritto piano di studio, in quanto non ammessi ai corsi attivati per lo stesso ambito disciplinare con D.M. n. 100/2004; -per ciascuna delle classi di concorso di cui alla tabella D del D.M. n. 39/98. (4) La limitazione prevista dalla lettera c) art. 1 del D.M. 85/2005, che intende precludere la partecipazione ai corsi speciali di durata annuale per il conseguimento dell’abilitazione nella scuola secondaria al personale docente precario non in possesso di servizio d’insegnamento nella scuola secondaria, è in contrasto con il 1 comma ter dell’art. 2 della legge 4.6.2004 n. 143 che non prevede la suddetta preclusione. In pratica i docenti precari di scuola elementare e materna che sono in possesso del diploma di laurea, del diploma di Accademia di Belle Arti, del diploma di istituto superiore industrie artistiche, del diploma ISEF o della laurea in scienze motorie che danno accesso all’insegnamento per il quale si chiede l’ammissione al corso abilitante, ovviamente privi della specifica abilitazione, e che hanno un servizio di insegnamento di 360 giorni nel periodo dall’1.9.1999 al 6.6.2004 nellascuola dell’infanzia statale, paritaria o autorizzata e/o nella scuola primaria statale paritaria o parificata, anche senza avere alcun periodo di servizio d’insegnamento nella scuola secondaria nel periodo sopra indicato; per vedersi riconosciuta l’ammissione ai corsi abilitanti dovranno impugnare al TAR Lazio il D.M. 18.11.2005. Chi sono gli esclusi dai corsi speciali ? I docenti in possesso d iun contratto di lavoro a tempo indeterminato nella scuola statale alla scadenza dei termini di presentazione della domanda ( 22.12.2005);(1) i docenti tecnico-pratici, i cui corsi sono già stati attivati con il precedente D.M. n. 21/05; i docenti che hanno partecipato ai corsi speciali previsti dai DD.MM. n. 100/04 e n. 21/05 (art. 2, comma 1 dell’allegato decreto); i docenti di strumento musicale - cl. 77/A, i cui corsi sono già stati attivati con il precedente D.M. n. 100/04; i docenti di educazione musicale (classi 31/A e 32/A), salvo i laureati in Musicologia o in DAMS, esclusi dalla partecipazione ai corsi indetti con D.M. n. 100/04, perché sprovvisti del diploma di Conservatorio. Non sono previsti corsi speciali: per il solo conseguimento del titolo di specializzazione polivalente per l’insegnamento su posto di sostegno ad alunni disabili psicofisici, della vista, dell’udito, per tutti gli ordini e gradi di scuole; per il solo conseguimento dell’idoneità all’insegnamento della lingua inglese per i docenti della scuola primaria già in possesso della specifica idoneità all’insegnamento ma privi della suddetta idoneità per l’insegnamento della lingua inglese. (1) Si fa notare che l’art. 2 comma 1 ter della legge 4.6.2005 prevede l’ammissione ai corsi abilitanti per tutti coloro” che hanno prestato almeno 360 giorni di servizio di insegnamento dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (6.6.2004), mentre il comma 3 dell’art. 2 del DM 85/2005 esclude dalla partecipazione i docenti che al 22.12.2005 sono in servizio con un contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualsiasi ordine e grado di scuola statale, ammettendo i soli docenti in servizio al 22.12.2005 con contratto a tempo determinato e i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole non statali. • Come va presentata la domanda? Le domande di ammissione ai corsi, redatte in carta semplice, secondo il modello allegato Allegato 4), sono indirizzate all’Ufficio scolastico regionale, per il tramite del Centro Servizi Amministrativi ove è ubicata la sede di servizio dei candidati, che verificherà i requisiti di accesso ai corsi stessi. Le domande debbono essere inviate entro 22.12.2005. Coloro che non sono in servizio al momento della presentazione della domanda o prestano servizio all’estero possono scegliere a quale Centro Servizi Amministrativi indirizzare la domanda. I Direttori regionali, d’intesa con le Università ed Accademie, provvedono ad assegnare i candidati alle varie sedi individuate nelle rispettive Regioni, per l’attivazione dei corsi. Sulla base delle autocertificazioni, contenute nelle domande di ammissione, gli Uffici scolastici regionali provvedono all’accertamento del possesso dei requisiti per accedere ai corsi speciali. Oltre al difetto dei requisiti, è motivo di esclusione la domanda prodotta fuori termine o priva della firma dell’interessatoLe dichiarazioni contenute nei modelli di domanda sono soggette ai controlli previsti dall’art. 71 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445. I nominativi dei docenti inseriti nell’elenco definitivo degli ammessi ai corsi sono distribuiti tra le diverse sedi universitarie, in base al numero delle domande e alla sede di servizio dei corsisti. Nella compilazione della domanda si raccomanda quanto segue: 1. la domanda va spedita con raccomandata a/r ovvero presentata a mano; 2. non possono essere presentate domande ai competenti Uffici scolastici delle province di Trento e Bolzano e della regione Val d’Aosta; 3. l’autocertificazione è resa ai sensi del DPR n. 445/2000, di conseguenza, ai sensi dell’art. 76 del citato DPR, sono previste conseguenze di carattere amministrativo e penale per l’aspirante che rilascia dichiarazioni mendaci; 4. nella domanda indicare solo i servizi prestati fino al raggiungimento dei 360 giorni di servizio richiesti, aggiungendo altri fogli in caso di spazio insufficiente, tali fogli vanno datati e firmati; 5. indicare analiticamente quelle situazioni, previste dall’art. 3 commi 5 e 6 del DM 85/2005, che possono consentire la riduzione della durata del corso speciale, per ogni titolo indicare la data e la sede di conseguimento; 6. per i docenti che chiedono di partecipare ai corsi abilitanti per la scuola secondaria indicare il numero e la denominazione della classe di concorso o uno degli ambiti disciplinari 1,2,4,5 e 6. • Limiti e compatibilità nella partecipazione ai corsi abilitanti. E’ consentita la partecipazione ad uno solo dei corsi speciali previsti dall’art. 2 della legge n. 143/2004. Coloro che hanno partecipato, stanno partecipando o hanno concluso uno dei corsi speciali, attivati ai sensi del D.M. n. 100 dell’8 novembre 2004 e del D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005, non sono ammessi ai corsi, di cui al presente decreto. L’iscrizione ai corsi speciali abilitanti, fermi restando i limiti di assenza consentiti, previsti dal successivo art. 4, comma 5, è compatibile con l’iscrizione ai corsi di laurea, laurea specialistica, corsi di specializzazione, dottorati di ricerca, master e corsi di perfezionamento universitari. Il reclamo . Avverso il provvedimento motivato di esclusione disposto dal competente Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale è ammesso reclamo entro 5 giorni dalla notifica dell’esclusione, solo per errori materiali od omissioni. • Il ricorso.. Avverso l’elenco definitivo degli ammessi ai corsi, pubblicato all’albo dell’Ufficio scolastico regionale, è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione. I candidati che abbiano presentato ricorso avverso l'esclusione, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi con riserva alla frequenza del corso e alle prove finali e vengono, eventualmente, iscritti con riserva nell'elenco degli abilitati o degli idonei. Avverso l’elenco degli abilitati o degli idonei approvato con decreto del Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale, è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’albo. • Modalità di svolgimento dei corsi speciali in 14 punti. 1. I corsi si svolgono nell’anno accademico 2005/2006, secondo il calendario che sarà fissato dalle competenti Università e Accademie, nelle sedi che saranno individuate sulla base di una apposita intesa tra il Rettore dell’Università o il Direttore dell’Accademia interessata e il Direttore del competente Ufficio scolastico regionale. 2. In linea di massima, le lezioni si terranno due giorni a settimana, nelle ore pomeridiane e nell’intera giornata del sabato, fatta salva diversa articolazione fissata dalle Università e Accademie, in relazione a specifiche esigenze dei corsisti ed all’organizzazione di fasi intensive, da concentrare nei periodi di sospensione delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche. 3. Per garantire al massimo la frequenza dei docenti interessati, è possibile l’organizzazione dei corsi a livello provinciale, regionale ed, in ultima analisi, interregionale, attraverso specifiche intese tra i Direttori Regionali e le strutture didattiche universitarie e accademiche interessate. 4. Il contingente dei posti e il numero massimo di candidati da ammettere ai corsi è determinato da ciascuna Università o Accademia, di intesa con il Direttore Regionale, tenuto conto della disponibilità di strutture idonee, di personale docente e non docente e delle dotazioni didattico-strumentali. 5. Di norma, non possono essere attivati corsi con un numero di iscritti inferiore a 10. Deroghe in diminuzione sono consentite, previe intese tra Università, Accademie e Direttori Regionali interessati, qualora si renda possibile la partecipazione dei corsisti ad attività didattiche comuni e trasversali ai più corsi, anche a distanza. 6. Le competenti Università e Accademie avranno cura di avviare ai corsi speciali di cui al precedente articolo 1 anche i docenti che, iscritti a pieno titolo ai corsi indetti con D.M. 21 del 9 febbraio 2005, non hanno potuto frequentarli per mancata attivazione dei corsi medesimi. A tal fine sono disposte le opportune aggregazioni dei corsi. 7. Qualora non si renda possibile procedere a tali aggregazioni, si può consentire che gli interessati si iscrivano al secondo anno della Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario (S.S.I.S.), fermo restando il rilascio del relativo diploma di abilitazione, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 143/04. 8. A favore di coloro che non hanno beneficiato dello scioglimento della riserva previsto dall’art. 2, comma 7 bis della citata legge n. 143/04, in quanto non hanno completato il requisito dei 360 giorni di servizio nel periodo compreso tra il 27 aprile 2000 e il 29ottobre 2000, le competenti strutture didattiche possono valutare la possibilità di concedere uno specifico credito per il percorso formativo già effettuato dal corsista, esclusivamente nel caso in cui l’abilitazione o l’idoneità conseguita con riserva sia la stessa da conseguire con il corso speciale annuale ( indicare tale circostanza nel modello di domanda allegato 4). 9. Limitatamente ai corsi speciali per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento nella scuola primaria, è prevista una prova iniziale di idoneità linguistica per accedere al modulo concernente i fondamenti e la didattica della lingua inglese. 10. La frequenza dei corsi è obbligatoria. E’ consentito un massimo di assenze non superiore al 30 % delle ore complessive del corso. Non è previsto alcun tipo di esonero dagli obblighi di servizio, fatta salva la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, da concedere, previa riapertura dei termini di presentazione della domanda e, ove necessario e possibile, anche in esubero rispetto al contingente di profilo, e comunque, nel limite del contingente complessivo fissato, sulla base di criteri stabiliti dal competente Direttore Regionale. 11. E’ possibile una riduzione della durata del corso, rispetto a quella prevista, entro il limite del20% del totale delle ore, per competenze disciplinari certificate da titoli accademici o da attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento. ( indicare tale circostanza nel modello di domanda allegato 4). 12. I Direttori Regionali, le Università e le Accademie avranno cura di stipulare appositi accordi quadro che disciplinino aspetti particolari riguardanti sia lo svolgimento deicorsi, ed in particolare, le attività di tirocinio nelle istituzioni scolastiche, da assolvere, ove possibile, nello svolgimento del servizio scolastico, sia la partecipazione a specifiche attività didattiche o tecnico-pratiche, non presenti nelle Università o nelle Accademie, da affidare al personale delle istituzioni scolastiche competenti. . 13. I corsi di cui al precedente art. 1 si concludono con un esame finale, avente valore diesame di Stato. Coloro che superano l’esame finale conseguono l’abilitazione o idoneità all’insegnamento su posto o classe di concorso o ambito disciplinare per il quale hanno partecipato. 14. I docenti della scuola primaria conseguono, con il superamento dello specifico esame finale, anche l’idoneità all’insegnamento della lingua inglese. 15. Le discipline dei percorsi formativi e i relativi crediti, la durata dei corsi, le modalità di svolgimento delle prove d’esame e i criteri di valutazione saranno definiti con un successivo provvedimento. • Corsi abilitanti e inserimento nelle graduatorie permanenti. Gli ammessi alla partecipazione sono iscritti con riserva nelle graduatorie permanenti dell’anno scolastico 2006/2007, in attesa del conseguimento del titolo abilitante. A tal fine, con apposito provvedimento sarà fissato il termine di presentazione della relativa domanda. Con successivo D.M., a conclusione dei corsi, saranno definiti le modalità e i termini per lo scioglimento delle riserve al momento della conclusione dei corsi. • Quanto costano i corsi abilitanti? I corsi speciali abilitanti a differenza di quelli istituiti con le OO.MM. 153/99, 33/2000, 1/2001 (corsi gratuiti) sono finanziati con le maggiori entrate realizzate dalle Università, mediante i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti, ai sensi dell’art. 2, comma 7, della legge 143/04. L’esatto ammontare dei contributi e delle tasse è quantificato dalle singole Università e Accademie, sulla base del numero delle domande, al momento dell’effettiva iscrizione. Il Ministero valuta e pone in essere tutte le iniziative che possano contribuire alla perequazione e al contenimento dei costi.





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