DOVERE DI VIGILANZA A SCUOLA, MAI TRASCURARLO
Data: Giovedì, 01 dicembre 2005 ore 00:10:00 CET
Argomento: Normativa Utile


Dovere di vigilanza a scuola, trascurarlo è una grave negligenza . da Italiascuola del 30/11/2005 Benché un docente possa doversi allontanare temporaneamente dalla classe a causa anche di impellenti esigenze fisiologiche correlate - ad esempio - alle condizioni di salute, in alcun modo la classe stessa può essere "abbandonata in balia di sé stessa senza richiedere la presenza del personale ausiliario disponibile affinché la scolaresca avvertisse di essere comunque sotto osservazione". A stabilirlo è stata la Corte dei Conti (sezione giurisdizionale per la Puglia) che, con sentenza n. 404 depositata il 7 luglio 2005, ha condannato una professoressa al pagamento di circa 50mila euro in favore dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione. Il Ministero era infatti già stato condannato dal tribunale civile al pagamento di circa 150mila euro, a seguito del grave incidente accorso ad uno studente, colpito all'occhio da un cacciavite scagliato da un compagno mentre la suddetta docente si era momentaneamente allontanata dalla classe. Già in passato, spiega la sentenza, "questa Sezione [...] ha avuto occasione di affrontare la tematica del rapporto tra la responsabilità civile dell'amministrazione per fatto colpevole del dipendente e la responsabilità personale dell'insegnante la cui condotta, presuntivamente colpevole per fatto proprio omissivo, era valsa a rendere riferibile organicamente il fatto illecito dannoso all'amministrazione scolastica". In ogni caso, si legge, "le due responsabilità quella civile e quella amministrativa, pur traendo origine dal medesimo evento [...], si fondano su presupposti e strutture differenziate; [...] quella amministrativa ha radice nella violazione di un obbligo di servizio e come tale è ritenuta generalmente di tipo contrattuale". A quali obblighi di vigilanza si rifaccia la sentenza è specificato dalla stessa Corte dei Conti: innanzitutto il regolamento generale sull'istruzione elementare, "R.D. 26 aprile 1928 n. 1927 che prevede (art. 350) l'obbligo di sorvegliare gli alunni durante il tempo destinato agli insegnamenti, alla ricreazione e alla refezione e deve rimanere nella scuola finché gli alunni ne siano usciti"; quindi il 'regolamento tipo' (art. 17) "prevede che durante l'intervallo il personale di turno vigila sul comportamento degli alunni in modo da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone o alle cose". In questo senso - e per concludere -, i giudici contabili hanno stabilito che la continuità ed "indefettibilità del dovere di vigilanza" impone di adottare "tutte le cautele possibili ad evitare una soluzione di continuità e che pertanto il non aver tenuto conto di tale esigenza ineludibile denota un comportamento omissivo assolutamente negligente ed una trascuratezza delle regole minime di diligenza nell'assicurare in qualsiasi modo la permanenza di una sorveglianza se non proprio diretta quapersonale ausiliario di turno, a ciò tenuto, oppure ai colleghi ove disponibili".





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