Ai docenti non vigilare costa sempre
Data: Mercoledì, 30 novembre 2005 ore 19:16:34 CET
Argomento: Rassegna stampa


 
 

 (Da Italia Oggi)

 Sentenza della Corte dei conti della Puglia rafforza la culpa in vigilando.

Ai docenti non vigilare costa sempre

In caso di motivata e breve assenza si risponde degli incidenti

Se un alunno acceca un compagno, tirandogli un cacciavite in un occhio, mentre il docente è momentaneamente assente, l'insegnante è responsabile anche dell'eventuale danno erariale. Lo ha stabilito la Corte dei conti della Puglia che ha condannato una docente a pagare all'amministrazione oltre 50 mila euro (sentenza n. 404/2005).

Il fatto

Il caso riguardava una docente di educazione artistica, che si era improvvisamente allontanata dalla classe per andare in bagno. Senza chiamare il bidello a vigilare sulla classe. E nel frattempo, un alunno aveva scagliato un cacciavite nell'occhio di un compagno. Dopo di che l'alunno era stato soccorso dai bidelli della scuola attirati dalle grida del ragazzo, che era stato accompagnato presso l'ospedale di Castellaneta e, successivamente, in quello di Taranto, dove era stato sottoposto a un intervento chirurgico urgente. Nonostante il pronto soccorso e una serie di ulteriori interventi chirurgici, il ragazzo aveva perso definitivamente l'occhio destro, tanto dal rendere necessario l'impianto di una protesi.

Il giudizio civile

A seguito di questo incidente, i genitori dell'alunno infortunato avevano convenuto in giudizio il ministero dell'istruzione. Il tutto ottenendo un risarcimento di circa 200 milioni di vecchie lire (tribunale di Lecce 2749/2001 e corte d'appello di Lecce 564/2003). E nel settembre 2003, in esecuzione del giudicato, il Centro servizi amministrativi per la provincia di Taranto aveva provveduto al pagamento dei danni. Contestualmente, la procura regionale della Corte dei conti aveva avviato la procedura per accertare l'eventuale responsabilità amministrativa per danno erariale e il relativo giudizio.

La tesi della procura

A seguito delle indagini, la procura addebitava l'imputabilità della responsabilità dell'incidente occorso all'alunno al comportamento dell'insegnante che, contravvenendo ai propri obblighi, aveva lasciato la classe senza alcuna vigilanza durante la propria ora di lezione. Senza nemmeno preoccuparsi di avvertire il personale ausiliario.

Il tutto giudicando inconsistente la circostanza che l'allontanamento fosse stato giustificato da un malore improvviso o da una impellenza collegata al proprio stato di salute, ´poiché in ogni caso non è ravvisabile alcuna gravità tale da impedire di avvisare il personale ausiliario la cui postazione era sul percorso per raggiungere i bagni siti al piano superiore dell'edificio'.

La tesi della difesa

Secondo la difesa della docente, invece, la procura non aveva dimostrato il nesso di causalità tra la condotta della docente e il verificarsi del fatto dannoso. Ciò perché non si sarebbe tenuto conto della assoluta imprevedibilità ed imprevenibilità dell'evento. E che la presenza dell'insegnante non avrebbe potuto evitare con certezza l'evento causato dalla condotta di un altro alunno, che sarebbe stato impossibile sottoporre a controllo preventivo. E inoltre, sempre secondo la difesa, non vi sarebbe stata nemmeno la gravità della colpa. Perché l'allontanamento temporaneo dalla classe non sarebbe avvenuto ingiustificatamente, ma per motivi fisiologici inerenti alle precarie condizioni di salute. E che, in presenza di una legittima causa di abbandono dell'aula, la sorveglianza restava affidata direttamente al personale di custodia, a prescindere dalla loro formale investitura.

La decisione

La Corte dei conti della Puglia, dopo avere acquisito i riscontri delle parti, ha ritenuto giustificabile l'allontanamento dalla classe da parte della docente.

Ma ha individuato come presupposto della colpa grave il mancato avvertimento e richiesta di collaborazione del personale ausiliario, che, secondo i giudici, ´appare improntato a trascuratezza inescusabile sotto il profilo deontologico dell'osservanza di specifici obblighi di servizio.

Sebbene l'allontanamento temporaneo potrebbe essere stato giustificato da impellenti esigenze fisiologiche correlate alle condizioni di salute ed allo stato di gravidanza', si legge nel provvedimento, ´in alcun modo la classe poteva essere abbandonata in balia di se stessa senza richiedere la presenza del personale ausiliario disponibile affinché la scolaresca avvertisse di essere comunque sotto osservazione'.

L'obbligo di vigilanza

Di particolare interesse, nella motivazione della sentenza, un passo che riguarda la regolamentazione dell'obbligo di vigilanza.

A questo proposito i giudici contabili hanno citato il regolamento generale sull'istruzione elementare (regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297) che prevede all'articolo 350 l'obbligo di sorvegliare gli alunni ´durante il tempo destinato agli insegnamenti, alla ricreazione e alla refezione e deve rimanere nella scuola finché gli alunni ne siano usciti'.

E l'articolo 17 del regolamento tipo (allegato alla circolare 16 aprile 1975, n. 105 ) il quale prevede che durante l'intervallo il personale di turno debba vigilare sul comportamento degli alunni in modo da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone o alle cose.


 

 

 







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