RPD E TREDICESIMA, NIENTE SOLDI
Data: Sabato, 26 novembre 2005 ore 00:04:45 CET
Argomento: Comunicati


RPD E TREDICESIMA: LA CORTE DI CASSAZIONE SI ESPRIME NEGATIVAMENTE In merito allo stato del contenzioso promosso dall’ufficio giuridico- legale della Gilda degli Insegnanti di Napoli per il riconoscimento della retribuzione professionale docente ai fini della determinazione dell’importo della tredicesima mensilità, si informa che per l’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione sono state regolarmente inoltrate le relative istanze al MIUR, al C.S.A. di Napoli e all’Ufficio provinciale del lavoro di Napoli. L’amministrazione accusa regolare ricevuta della trasmissione dell’istanza, ma non presenta alcuna memoria all’ufficio del lavoro, organo deputato alla convocazione del collegio di conciliazione. Decorsi i rituali novanta giorni il tentativo di conciliazione,a norma di legge, deve ritenersi fallito e pertanto diviene procedibile il ricorso al giudice del lavoro. Nelle more interviene una pronuncia delle sezioni unite della Corte di Cassazione che, decidendo su un contrasto giurisprudenziale relativo ad analoga fattispecie, esclude che la tredicesima mensilità per i dipendenti del Ministero della giustizia sia comprensiva dell’indennità di amministrazione. (Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili, Sentenza n. 14698 del 13 luglio 2005) . La Suprema Corte nella sua decisione riprende, nella sostanza, la motivazione della Corte di Appello di Firenze che con sentenza del 10 luglio 2004, riformando la statuizione resa in primo grado dal Tribunale di Pisa in data 10.12.2003, aveva rigettato la domanda intesa ad ottenere le differenze retributive derivanti dall’inclusione della indennità di amministrazione nella tredicesima mensilità, escludendo che la tredicesima si debba commisurare alla “retribuzione individuale mensile” e che sia quindi comprensiva-oltre che della retribuzione di base- anche di tutti gli assegni a carattere fisso e continuativo, a prescindere da una specifica disposizione all’interno del CCNL. Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale si ritiene pertanto che, allo stato, manchino elementi sufficienti per proseguire con margini di successo nel contenzioso. Napoli, 12 novembre 2005 L’UFFICIO GIURIDICO-LEGALE GILDA DEGLI INSEGNANTI DI NAPOLI





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