
FONDO ESPERO, CHIARIMENTI FISCALI PER CHI OPTA
Data: Sabato, 05 novembre 2005 ore 01:10:00 CET Argomento: Normativa Utile
Fondo Espero. Chiarimenti “fiscali” per chi opta to già tassati)
04 novembre 2005 - CISL
Emanata dall'INPDAP la nota operativa n. 22 del 30.9.2005 Trattamento fiscale della quota dell’1.5% su base TFS prevista per gli optanti. Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate a seguito dell’interpello 954-135/2005 del Fondo Scuola Espero
Con la nota operativa n. 22 del 30 settembre 2005 avente per oggetto ”Trattamento fiscale della quota dell'1.5% su base TFS (Trattamento Fine Servizio) prevista per gli optanti. Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate a seguito dell'interpello 954-135/2005 del Fondo Scuola Espero” l' INPDAP comunica
• che il ”Fondo pensione complementare per la Scuola Espero” (con nota del 15.3.2005) ha chiesto all'Agenzia delle Entrate se la quota pari all1,5% della base utile ai fini TFS destinata a previdenza complementare dovesse essere considerata tra gli oneri deducibili nei limiti e per le percentuali previste dalla vigente normativa (comma 56, art. 59, legge 449/97)
• che l'Agenzia delle Entrate (con la risoluzione del 5.7.2005, rinvenibile nel "file" allegato ) ha fornito chiarimenti in ordine al suddetto quesito formulato dal ”Fondo Espero” , confermando ed integrando il quadro di indirizzi interpretativi in materia di tassazione degli accantonamenti figurativi destinati a previdenza complementare, delineati nella risoluzione 80/E dell'8.3.2002, trasmessa con l' Informativa INPDAP n. 7 del 19.3.2002
• che l'Agenzia delle Entrate, nel parere contenuto nella risoluzione
1 evidenzia preliminarmente che la disciplina vigente prevede un unico plafond comprensivo dei contributi versati sia dal datore di lavoro che dal lavoratore e ne ammette la deducibilità entro il limite del 12% del reddito complessivo e comunque fino al limite massimo di € 5.164,57 annui
2 ribadisce la natura di elemento figurativo della quota dell'1,5% su base TFS (non a carico del lavoratore, né del datore di lavoro) con accantonamento e contabilizzazione virtuale della stessa da parte dall'INPDAP e conferimento al Fondo solo al momento della liquidazione della prestazione
3 rileva che la stessa quota: a) non possa essere considerata ai fini fiscali una componente diversa dal TFR ma che rappresenta una quota assimilata ad esso; b) non costituisca - al pari delle quote di TFR destinate al fondo pensione - anticipazione di TFR e, quindi, non è imponibile al momento della sua devoluzione a previdenza complementare; c) non concorra - come il TFR - al calcolo dei limiti di deducibilità previsti dal D.Lgs. n. 47/2000 (in altri termini, cioè, non entra nel computo del sopra richiamato plafond dei contributi deducibili)
4 precisa che la quota dell'1,5% costituisce imponibile solo all'atto dell'erogazione della prestazione, secondo le regole previste per il TFR
5 rammenta, infine, che la tassazione della prestazione in sede di erogazione esclude dalla base imponibile i rendimenti (in quanto già tassati)
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