PERSONALE ATA: CHIARIMENTI SULLA TERZA FASCIA
Data: Venerdì, 04 novembre 2005 ore 01:15:00 CET
Argomento: Comunicati


Personale ATA: chiarimenti sulla III fascia. 3/11/2005 Alcune indicazioni alle scuol Con la nota 1881 del 24 ottobre 2005 Il Miur ha chiarito alcune modalità operative da seguire per l'inserimento nelle graduatorie d'istituto di III fascia presentate dal personale ata. La nota, sollecitata dalla FLC Cgil, si è resa necessaria perché alcune scuole, interpretando in maniera errata le disposizioni del D.M.55/2005, escludevano in toto le domande del personale appartenente ad un profilo professionale non previsto nell'organico della scuola capofila dove l'interessato aveva presentato la domanda (il caso ad esempio degli assistenti tecnici che hanno scelto come scuola capofila una direzione didattica). Il Miur ha chiarito che in questi casi l'esclusione del candidato che abbia prodotto domanda ad una istituzione scolastica dove non è istituito uno o più profili professionali richiesti è del tutto arbitraria. La nota chiarisce inoltre che le preferenze esprimibili sono max 30 per tutti i profili. Roma, 3 novembre 2005 Oggetto: Personale ATA – Graduatorie di circolo e di istituto di 3° fascia – Gestione domanda da parte delle istituzioni scolastiche – D.M. 9.6.2005, n. 55 - Dagli Uffici periferici sono pervenuti, anche per le vie brevi, numerosi quesiti circa quanto disposto dall’art.5, comma 3 del D.M. 9.6.2005, n. 55, in particolare se è da ritenersi nulla la domanda di inserimento nella 3° fascia delle graduatorie di circolo e di istituto se prodotta ad una istituzione scolastica presso la quale non sia istituito l’organico concernente il profilo professionale richiesto. A riguardo si riferisce che l’art. 1, comma 4 del citato D.M. 55/05 stabilisce che “ Le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sono formulate a cura del Dirigente dell’istituzione scolastica indicata per prima nel modello di domanda. A tale istituzione è affidato il compito di curare lo svolgimento della procedura di cui al presente decreto, con esclusione delle istituzioni scolastiche della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano. “. Pertanto l’assolvimento di tale compito sarà soddisfatto da tutte quelle istituzioni scolastiche indicate per prima nel modello di domanda, indipendentemente se nelle stesse citate istituzioni sia o meno istituito l’organico concernente uno o più profili professionali richiesti . L’ istituzione scolastica prescelta dal candidato e deputata a ricevere la domanda provvederà, quindi, a curare l’esame delle domande per quanto attiene ai requisiti di ammissione e quant’altro previsto dal citato D.M. 55/05 . Per quanto, invece, concerne la fase dell’inserimento del candidato nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3° fascia con riferimento al profilo professionale richiesto si riferisce che tale inserimento è consentito nelle citate graduatorie di una o più istituzioni scolastiche delle trenta scelte dal candidato e precisamente in quelle dove è istituito l’organico concernente il profilo professionale richiesto. Ciò che in questa fase è opportuno maggiormente evidenziare è il fatto che la domanda di inserimento nelle graduatorie di 3° fascia è unica per tutti i profili professionali e per non più di 30 istituzioni scolastiche, per cui essa va presa in considerazione per ogni singola istituzione scolastica delle 30 eventualmente indicate. Una volta, quindi, accertato che l’inserimento nella graduatoria di circolo e di istituto di una singola istituzione scolastica è stato richiesto per un profilo professionale il cui organico non è istituito, si provvederà a dichiarare nulla la sola domanda riferita alla suddetta singola istituzione scolastica e nella fase della manualità non sarà digitato il solo codice dell’istituzione scolastica interessata. E’ il caso di chi produce domanda per l’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia per i profili professionali di assistente amministrativo ed assistente tecnico e contestualmente richiede l’inserimento in 10 circoli didattici e 20 istituti tecnici, indicando per prima un circolo didattico. In tal caso , fatto salvo quanto attiene ai requisiti di ammissione, la domanda relativa al profilo professionale di assistente amministrativo è valida per tutte le 30 istituzioni scolastiche prescelte in quanto in tutte è istituito l’organico di assistente amministrativo, mentre per il profilo di assistente tecnico è nulla con riferimento ai 10 circoli didattici e valida con riferimento ai 20 istituti tecnici. A riguardo è superfluo segnalare che il riferimento all’organico è il profilo professionale di assistente tecnico e non i laboratori presenti nelle istituzioni scolastiche. In tale contesto si ritiene di fatto arbitraria l’esclusione del candidato per il solo fatto che abbia prodotto domanda ad una istituzione scolastica dove non è istituito uno o più profili professionali richiesti. Si rinnova, infine, l’invito alle SS.LL. ad accelerare la definizione della procedura per pervenire ad una rapida approvazione delle citate graduatorie. Il Direttore Generale F.to Giuseppe Cosentino





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