INFORTUNI ALUNNI, PAGA IL DOCENTE
Data: Venerdì, 04 novembre 2005 ore 01:10:00 CET
Argomento: Comunicati


Infortuni alunni. Paga il docente 02 novembre 2005 - Gennaro Capodanno Presidente Comitato Valori collinari - Napoli Da leggere con grande attenzione visto che contiene notizie davvero molto utili, sovente ignorate, per gli insegnanti. Attenzione quindi perché lo Stato "anticipa" ma poi chiede il "conto" con gli interessi! Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Direzione Generale Ufficio IX - Legale e del Contenzioso Via Ponte della Maddalena, 55 - Napoli Prot. n. 22059 Napoli, li 20 ottobre 2005 AI DIRIGENTI DEI CC. SS. AA. DIAVELLINO - BENEVENTO - CASERTA - NAPOLI - SALERNO AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA REGIONE CAMPANIA LORO SEDI e, p. c. : AL SIG. PROCURATORE REGIONALE PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI Via Piedigrotta, 63 80122 NAPOLI ALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO Via Armando Diaz, 11 80134 NAPOLI ALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO Piazza Ventiquattro Maggio, 26 84122 SALERNO OGGETTO: INFORTUNI ALUNNI. - PRONUNCE DEL TRIBUNALE ORDINARIO, IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO. RESPONSABILITA' PATRIMONIALE DEL PERSONALE DIRETTIVO, DOCENTE, EDUCATIVO E NON DOCENTE. CHIARIMENTI. ULTERIORI PRECISAZIONI. Con riferimento alle circolari di questo Ufficio prot. n. 11372 del 9 giugno 2004 - indirizzata ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali di ogni ordine e grado di Napoli e Provincia e per conoscenza alla Procura Regionale delle Corte dei Conti di Napoli e all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli - e prot. n. 12377 del 24 giugno 2004 - indirizzata ai Dirigenti dei CC. SS. AA. di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno e ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali di ogni ordine e grado di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno e Provincia, e per conoscenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti di Napoli ed alle Avvocature Distrettuali dello Stato di Napoli e Salerno -, di pari oggetto, si forniscono ulteriori precisazioni sulla delicata materia di cui trattasi. A seguito di osservazioni formulate dalla Procura Regionale della Corte dei Conti di Napoli e di un incontro tenutosi negli uffici della Procura stessa, si ritiene opportuno rappresentare che gli atti di costituzione in mora dei responsabili dell'evento dannoso, devono essere formulati non " in modo perplesso o condizionato ", bensì devono recare, oltre alla rituale formula di costituzione in mora, anche la formale intimazione al pagamento di quanto dovuto dagli stessi presunti responsabili, nelle more di decisioni definitive dell'inquirente. Tanto premesso, si impartiscono le seguenti nuove disposizioni:- * Per tutti i danni, le spese di giudizio e gli interessi liquidati direttamente dalle Istituzioni Scolastiche, i Dirigenti Scolastici stessi devono costituire in mora, ai sensi degli artt. 1219 e 2943 cod. civ., i responsabili dell'evento dannoso " per colpa grave " o " per dolo " con contestuale intimazione al pagamento. Siffatta costituzione in mora dovrà essere inviata alla Procura Regionale della Corte dei Conti di Napoli - Via Piedigrotta 63, 80122 Napoli - unitamente a copia della sentenza di condanna dell'Amministrazione e ad una dettagliata relazione sull'accaduto. Nello stesso tempo, i medesimi Dirigenti Scolastici comunicheranno alla Procura stessa: a) se la sentenza di condanna è stata impugnata o è passata in giudicato; b) se le somme di cui è stata pronunciata condanna ( sorta capitale, interessi, spese di giustizia ) sono state pagate agli aventi diritto: nell'affermativa invieranno, in copia, gli ordinativi di pagamento debitamente quietanzati; c) le generalità complete e il domicilio attuale dei responsabili del danno. E', appena, il caso di segnalare che ai responsabili del danno va notificata, in allegato all'atto di costituzione in mora, anche copia della sentenza di condanna dell'amministrazione. Nell'ipotesi, poi, che - per lo stesso evento dannoso - vengano individuati più responsabili " per colpa grave o dolo ", l'intimazione al pagamento deve essere rivolta solidalmente a tutti i presunti responsabili, costituiti in mora. Ovviamente, nel caso in cui i responsabili dell'evento dannoso dovessero provvedere al pagamento di quanto dovuto, i Capi di Istituto dovranno informarne, con ogni sollecitudine, la Procura Regionale della Corte dei Conti, venendo - così - meno il danno all'erario e la responsabilità dei dipendenti. Si ribadisce che, attesa la prescrizione quinquennale, l'atto di messa in mora va rinnovato di volta in volta, finchè la stessa Procura della Corte dei Conti non disponga l'archiviazione della vertenza. * Nei casi in cui, viceversa, i Dirigenti Scolastici - dall'esame degli atti, dalle modalità dell'infortunio, dalle testimonianze depositate agli atti stessi e da quanto accertato in sentenza - ritengano sussistere solo "colpa lieve" e non "colpa grave o dolo", dovranno inviare alla Procura della Corte dei Conti copia della sentenza di condanna, relazione sull'accaduto, copia degli ordinativi di pagamento debitamente quietanzati, senza dover procedere ad alcuna costituzione in mora ( vedi art. 3, comma 1 - lett. a) della legge 20.12.1996 n. 639 ). E', appena, il caso di ribadire che, prima della sentenza di condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni, al pagamento delle spese di lite e degli interessi, non bisogna inviare alcun atto alla Procura della Corte dei Conti. Si rammenta, inoltre, che ai sensi della C. M. prot. n. 275 del 1° marzo 2002, lett. c), gli atti di costituzione in mora dei presunti responsabili dell'evento dannoso devono essere curati, rispettivamente, dal Dirigente Scolastico nei confronti del personale della scuola e dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico nei confronti dei Dirigenti Scolastici. Pertanto, nei casi di esecuzione di sentenze e liquidazione dei danni curati direttamente, i Capi di Istituto delle scuole comprese nel territorio di Napoli e Provincia dovranno informarne, con ogni sollecitudine, lo scrivente Ufficio trasmettendo, nel contempo, copia di tutto quanto inviato alla Procura della Corte dei Conti, al fine di consentire l'eventuale messa in mora dei Dirigenti Scolastici stessi; viceversa, i Capi di Istituto delle scuole comprese nel territorio di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno dovranno informarne, con ogni urgenza, il competente C.S.A. inviando allo stesso Ufficio copia di tutto quanto trasmesso alla Procura della Corte dei Conti. I Dirigenti dei CC. SS. AA. di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, attesa la competenza esclusiva del Direttore Generale Regionale a costituire in mora i Dirigenti Scolastici, ove ravvisino responsabilità dei Capi di Istituto, dovranno inviare, con assicurata, a questa Direzione Generale - Ufficio IX - il relativo incartamento, al fine di consentire allo scrivente l'eventuale messa in mora dei Dirigenti Scolastici stessi. Ad ogni buon fine si trasmettono, in allegato, nuovo fac-simile della messa in mora e della denuncia alla Corte dei Conti. Si ribadisce, infine, che i Dirigenti Scolastici devono liquidare le somme previste entro il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, emettendo sia il provvedimento di autorizzazione alla liquidazione delle spese sia l'ordinativo di pagamento; pertanto, al verificarsi dell'evenienza, rivolgeranno al competente Ufficio motivata richiesta di accredito delle relative risorse finanziarie sul bilancio della propria istituzione scolastica. I Capi di Istituto, se non hanno ancora ricevuto l'accredito delle somme richieste, dovranno ricorrere ad anticipazioni di cassa con i fondi del bilancio della propria istituzione scolastica. Tale procedura si rende necessaria ed obbligatoria al fine di evitare aggravi dovuti a spese giudiziarie ( atti di precetto ) e ad eventuali pignoramenti. Prima del suddetto termine di 120 giorni il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'Amministrazione, né può porre in essere atti esecutivi. Nel caso in cui non venga rispettato il più volte citato termine di 120 giorni - per eseguire i pagamenti dovuti - gli eventuali aggravi di spese potrebbero essere ascritti solo al Dirigente Scolastico che ha determinato gli aggravi stessi. Si precisa, inoltre, che solo i Dirigenti dei CC. SS. AA. - che non abbiano ancora ricevuto l'accredito delle somme richieste -, in carenza di fondi, possono emettere lo speciale ordine di pagamento da regolare in conto sospeso, con le caratteristiche e le modalità fissate dal Decreto del Ministero del Tesoro del 2 aprile 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5.5.1997. Per quanto non trattato nella presente nota, si fa rinvio alle già citate circolari del 9 giugno 2004 e del 24 giugno 2004. Si raccomanda a tutti i Dirigenti in indirizzo l'applicazione - da subito - delle nuove disposizioni contenute nella presente circolare. Con l'occasione si raccomanda, nuovamente, ai Dirigenti Scolastici di trasmettere, solo al momento della notifica della citazione in giudizio, direttamente all'Avvocatura Distrettuale dello Stato e per conoscenza a questo Ufficio - relativamente alle scuole comprese nel territorio di Napoli e Provincia - ed al competente C.S.A. - relativamente alle scuole comprese nel territorio di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno - gli atti relativi all'infortunio ed una relazione sull'accaduto, al fine di consentire la migliore difesa dell'Amministrazione. Si pregano, infine, i Dirigenti dei CC. SS. AA. di assicurarsi che tutte le scuole della propria provincia abbiano ricevuto la presente circolare, che lo scrivente Ufficio invia " per posta elettronica "; in caso contrario, si chiede alle SS. LL. di voler trasmettere la circolare in questione con i relativi allegati alle scuole, comprese nel proprio ambito territoriale, che - per vari motivi - non dovessero aver ricevuto quanto inviato dallo scrivente. Nel raccomandare la massima attenzione e puntualità, come richiede la delicata e complessa materia, si confida nella consueta fattiva collaborazione. IL DIRETTORE GENERALE DOTT. Alberto BOTTINO Firmato il Direttore Generale





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