ASSEMBLEE SINDACALI: LA NORMATIVA
Data: Martedì, 01 novembre 2005 ore 01:00:00 CET
Argomento: Redazione


ASSEMBLEE SINDACALI di Libero Tassella Riferimenti normativi: art. 8 CCNL del 2003 - art. 13 CCNL del 1995 - art. 13 del CCNL 2° biennio del 2001 I dipendenti con contratto a tempo indeterminato e determinato hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con il dirigente scolastico, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione. In ciascuna scuola non possono essere tenute più di due assemblee al mese. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con specifico ordine del giorno: a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali; b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 8, comma 1, dell' accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998; c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, sempre ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico. Negli istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello previsto dal comma precedente, secondo le modalità stabilite con le procedure della contrattazione d’Istituto e con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti delle 10 ore per anno scolastico. La convocazione dell'assemblea, l’ordine del giorno, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono resi noti dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta (o fonogramma, fax, e-mail), indirizzata ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative invitate all'assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo delle istituzioni scolastiche o educative interessate, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Entro le successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiestad’assemblea per la stessa data e la stessa ora, concordando o un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - va affissa all'albo dell'istituzione scelta come sede per l’assemblea entro il suddetto termine di quarantotto ore, e se ne da’ notizia alle altre sedi. Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto d’avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. Il dirigente scolastico: a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell’infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio in quanto non ha aderito all’assemblea; b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, si attiene a quanto stabilito al riguardo nella contrattazione d’istituto, nella quale si definiscono la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi al controllo degli ingressi nella scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale. All’organizzazione sindacale non compete alcuna verifica delle presenze all’assemblea né il rilascio di alcun attestato di partecipazione. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali. Per il personale docente, quanto previsto per le assemblee durante l’orario di lavoro si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applica quanto detto per le assemblee in orario di servizio, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la tempestiva affissione all'albo da parte del dirigente scolastico della comunicazione riguardante l'assemblea. Per quanto non previsto e modificato dal CCNL del 2003 restano ferme la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 e le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative s





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