CONTRATTO SEPARATO PER I DOCENTI?
Data: Lunedì, 10 ottobre 2005 ore 01:10:00 CEST
Argomento: Comunicati


La Corte costituzionale apre la strada al contratto separato dei docenti? La sentenza 322/2005 ha affermato che le differenze tra docenti e personale ata riguardano lo status giuridico e non la qualifica. a cura di Renza Bertuzzi, Professione Docente, ottobre 2005 Professor Pisani, la sentenza n. 322 del 13 Luglio 2005 della Corte Costituzionale, conferma ciò che la Gilda va sostenendo da molti anni e cioè che i docenti svolgono una funzione diversa da quella delle altre figure che operano nella scuola. Da questo elemento, secondo la nostra Associazione, dovrebbe discendere la necessità di un’area di contrattazione separata per i docenti. Come va letta questa sentenza? La Corte Costituzionale, chiamata a decidere su di un caso particolare per il quale si era ipotizzata una presunta, illegittima, differenza di trattamento tra figure professionali, ha esaminato differenze ed identità delle figure in oggetto, ed ha concluso esaltando le differenze e non le identità. In più, le differenze tra i docenti, gli ATA e i dirigenti della scuola che la Corte ha messo in evidenza, non sono di tipo contrattuale, ma discendono dalla disciplina generale delle leggi. In sostanza, non ci si riferisce a differenze di qualifica, ma a differenze di status. Docenti, dirigenti ed ATA sono figure distinte, svolgono funzioni distinte e la Corte ha decisamente marcato questa distinzione. Quali ricadute può avere questa sentenza? Ragionevolmente, si potrebbe pensare ad una area (o sub –area) di contrattazione separata, ma questa è una pagina tutta da scrivere. Bene, Professore, quali potrebbero essere le azioni per dare vita a questa possibile pagina? Due sono le azioni che potrebbero rendere operativa quella sentenza: l’azione sindacale e l’azione giudiziaria. L’azione giudiziaria avrebbe un presupposto. In regime privatistico, la definizione di aree di contrattazione sindacale è lasciata alla lotta sindacale: se nuovi soggetti professionali sono in grado di organizzarsi per dare vita ad una nuova area contrattuale, nulla osta e l’azione giudiziaria non entra nel merito. Nel pubblico, invece, il Dlg. 165 ha creato un ibrido, assegnando comunque alla Pubblica amministrazione la facoltà di stabilire i comparti o le sub-aree contrattuali. Per questo, dunque, l’azione giudiziaria ha il compito di verificare che ogni atto compiuto dalla PA sia conforme alla Costituzione. Questa sentenza, esaltando le marcate diversità di funzioni all’interno del comparto della scuola, propone argomenti sistematici per sostenere la necessità di un distinto contratto collettivo per i docenti. In sostanza, vi sono fondati motivi per ritenere irragionevole l’attuale unificazione contrattuale del Comparto scuola. Come può una norma amministrativa mettere insieme funzioni così diverse? C’è il precedente di un’ azione giudiziaria, relativa all’accorpamento del contratto dei Vigili del Fuoco con figure che svolgono funzioni completamente differenti. L’ azione ha avuto successo, uno degli argomenti che ho sostenuto è stato proprio quello dell' “irragionevole accorpamento”. Ora i Vigili del Fuoco hanno un contratto separato. La via giudiziaria dunque avrebbe probabilità di successo? Non possiamo azzardare pronostici, tuttavia nella sentenza n. 322 vi sono argomenti validi da approfondire e che meritano una riflessione. Anche il possibile argomento contrario, secondo il quale è usuale trovare qualifiche differenti in molti contratti (per esempio nel contratto degli enti Territoriali ci sono qualifiche decisamente differenziate), non sarebbe dirimente, poiché le differenze a cui si riferisce questa sentenza non sono relative alle qualifiche ma allo status, alle persone che operano nella scuola. Le differenze di cui parla la Corte non sono di grado, ma di peculiarità, tanto che nella sentenza si trova testualmente un’affermazione di grande rilievo: “le indicate tipologie di personale versano in una situazione di stato giuridico che non ne consente l’assimilazione in un’ unica categoria", (Corte costituzionale, Sentenza, n. 322, del 13 Luglio 2005, 5.3). *Il professor Carlo Pisani è docente di Diritto del Lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’ Università di Trieste e presso la LUISS, oltre che libero professionista. Ha partecipato al seminario di Formazione per i quadri della Gilda che si è tenuto a Roma nel gennaio del 2005. (Si veda il resoconto in Professione docente, Febbraio 2005).





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