SENTENZA TAR, A RISCHIO LE GRADUATORIE PERMANENTI
Data: Giovedì, 06 ottobre 2005 ore 11:06:59 CEST
Argomento: Comunicati


Sentenza TAR: a rischio le graduatorie permanenti 06 ottobre 2005 - CISLScuola Commento alla recentissima sentenza del TAR del Lazio che, accogliendo uno specifico motivo di ricorso, rende seriamente vulnerabili le attuali graduatorie permanenti. Con sentenza n. 7354 del 18 luglio 2005, il TAR del Lazio ha accolto, tra gli altri motivi di ricorso addotti dai ricorrenti insegnanti e tutti respinti, uno solo ma particolarmente significativo perché minaccia la “sopravvivenza” delle attuali graduatorie permanenti, paventando uno scenario di radicale cambiamento riguardo ai criteri di attribuzione del punteggio per il servizio prestato. Secondo il TAR, infatti, l’art.3, comma 3, del D.D. 7.6.2004 e il punto C. 2 della Nota n. 29/2004 del MIUR devono ritenersi illegittimi, e pertanto sono annullati, in quanto limitano a 6 mesi il servizio valutabile “impedendo senza alcun fondamento normativo il raggiungimento del punteggio massimo” (12 punti) previsto dalla relativa Tabella di valutazione dei titoli. La portata dell’esito processuale, seppur limitata – per il momento – al primo grado di giudizio, è enorme. In dettaglio. • Viene annullato il limite massimo di valutabilità del servizio riferito all’arco temporale dei sei mesi: il TAR ha ritenuto illegittimo il divieto di far valere fino a un massimo di sei mesi il servizio non specifico che, essendo valutato la metà di quello specifico, non dà la possibilità, ai docenti interessati, – con soli 6 mesi - di arrivare al punteggio massimo consentito per ciascun anno di servizio e che la normativa fissa in 12 punti. • Viene confermato, invece, il limite massimo di valutazione del servizio corrispondente a 12 punti per anno scolastico: se in un anno non si raggiungono i 12 punti con 6 mesi di servizio è possibile far valere anche gli altri eventuali mesi restanti fino ad arrivare al punteggio massimo consentito • Di fatto, i giudici amministrativi hanno, in tal modo, equiparato il servizio specifico (quello prestato nella stessa classe di concorso cui si riferisce la graduatoria) al servizio non specifico (fornito in classe di concorso diversa da quella cui si riferisce la graduatoria).Ciò rileva, in particolare, per gli incarichi annuali • Il servizio prestato, dunque, diventa fungibile e dà diritto al raggiungimento del massimo del punteggio in tutte le graduatorie richieste: bastano 6 mesi di servizio specifico oppure si possono utilizzare tutti i mesi di servizio non specifico prestato. E’ evidente, a questo punto, che l’esecuzione della sentenza potrebbe sconvolgere nuovamente le graduatorie permanenti. Quali gli scenari possibili? A questo punto dominus delle scelte conseguenti è l’Amministrazione Centrale che ha facoltà di agire, necessariamente, nell’ambito di uno dei tre percorsi indicati. • La prima scelta di comportamento potrebbe andare nella direzione (più ovvia) di proporre appello al Consiglio di Stato, sospendendo, nelle more del giudizio, gli effetti della sentenza. • La seconda possibilità potrebbe vedere impegnato il MIUR nella scelta di ottemperare alla sentenza del TAR applicando correttamente la legge. La portata di una simile decisione sarebbe davvero enorme in quanto si tratterebbe non solo di rifare le graduatorie permanenti ma di rivedere anche le immissioni in ruolo appena fatte e gli incarichi annuali appena conferiti • L’ultima ipotesi potrebbe vedere impegnato il governo nella pronta emanazione di un decreto legge con il quale ripristinare la situazione precedente alla sentenza riaffermando per legge quanto appena annullato dal TAR, dal momento che tale provvedimento governativo ha natura e forza di legge. Abbiamo sollecitato il MIUR ad assumere adeguata decisione in merito al fine di garantire la certezza delle graduatorie





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