E SE LA SUPPLENZA VIENE CONFERITA A UN ALTRO INSEGNANTE?
Data: Martedì, 04 ottobre 2005 ore 01:10:00 CEST
Argomento: Redazione


Conferma supplenze Cari colleghi del SAM, sono un’insegnante supplente di scuola elementare in graduatoria presso un Istituto Comprensivo; mi è capitato due volte, in una scuola a tempo pieno in cui il sabato non si fa lezione, di essere stata nominata fino al venerdì; il lunedì successivo la titolare si ri-assentava e la supplenza veniva conferita ad un altro insegnante che mi precedeva nella graduatoria. Ha operato correttamente la scuola nei miei confronti? In caso contrario, quali strumenti ho per tutelarmi? Entro quali termini? Rosa M. Cara collega, innanzi tutto dobbiamo precisarti che l’operato della tua scuola non è corretto, infatti il regolamento per il conferimento delle supplenze (D.M. 201 del 35 maggio 2000) all’art.: 7 comma 4 così afferma: “Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni”. Come vedi, è fuori discussione che, se un’insegnante si ri-assenta, senza tornare in classe, la supplenza debba essere confermata al docente già in servizio nell’ultimo giorno nella medesima classe. La CONFERMA, a differenza della PROROGA, non comporta il pagamento delle giornate d’interruzione (nel tuo caso si tratta proprio di conferma). Non vi sono termini, comunque è bene impugnare tempestivamente la mancata stipula del contratto. Veniamo ora agli strumenti che puoi utilizzare: 1 – puoi partire con un semplice atto di rimostranza facendo presente al D.S. che non sono state rispettate le norme e chiedendo che ti vengano riconosciute. Ben difficilmente, anche quando la ragione è lampante, il Dirigente risarcisce il danno con una semplice richiesta, in qualche caso però si riesce ad ottenere almeno il riconoscimento giuridico. 2 - L’altro strumento che puoi attivare, è il tentativo di conciliazione presso l’ufficio provinciale del lavoro con l’assistenza di un nostro dirigente provinciale o di un legale. 3 – Nel caso di esito negativo della conciliazione, puoi rivolgerti, con l’assistenza di un avvocato, al giudice del lavoro con la certezza di ottenere il risarcimento dei danni, il riconoscimento della nomina e il rimborso delle relative spese legali.





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