QUANDO SI ENTRA DI RUOLO
Data: Mercoledì, 21 settembre 2005 ore 01:05:00 CEST
Argomento: Redazione


QUANDO SI ENTRA IN RUOLO: tutta la documentazione necessaria DOCUMENTI INDISPENSABILI I neo-assunti con contratto a tempo indeterminato (ruolo) debbono produrre perentoriamente entro trenta giorni , pena la risoluzione del contratto, i seguenti documenti detti “di rito”. • Estratto dell’atto di nascita; • Cerificato generale del casellario giudiziale; • Certificato di cittadinanaza italiana rilasciato dal sindaco del comune di nascita o di residenza; • Titolo di studio o fotocopia prodotta secondo le vigenti disposizioni; • Certificato di godimento dei diritti politici; • Residenza anagrafica Per i documenti di cui sopra, possono essere utilizzate dichiarazioni sostitutive di certificazione. • Certificazione sanitaria ,rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni, recante l’esplicita attestazione del possesso dell’idoneità fisica all’assolvimento della specifica funzione cui si accede. Coloro che, all’atto della nomina, siano già dipendenti di ruolo dello Stato, sono tenuti a produrre: • certificazione sanitaria (di cui sopra). • Stato matricolare di servizio rilasciato dall’amministrazione di appartenenza • DICHIARAZIONE DEI SERVIZI/PERIODI prestati alle dipendenze dello Stato, o altri Enti pubblici. La dichiarazione dei servizi è un obbligo previsto dall’art.: 145 del D.P.R. 1092/73 e va resa anche se negativa. Servizi/periodi da dichiarare: _ studi universitari, _ servizio militare, _ servizio presso Patronati scolastici, Cracis, popolari, _ scuola parificata, _ scuola pareggiata, _ scuola legalmente riconosciuta, _ FF.SS., _ Ente Poste, _ Enti locali etc; _ vanno dichiarati anche i periodi di lavoro svolto nel privato e comunque tutti i periodi valutabili ai fini della pensione. I modelli di dichiarazione sono disponibili presso le segreterie delle istituzioni scolastiche e presso le sedi sindacali. Per la valutazione dei servizi/periodi ai fini della pensione, della buonuscita e della progressione economica, occorre presentare apposite domande documentate. E’ conveniente presentarle il più presto possibile, perché il calcolo dell’onere a carico del richiedente è correlato allo stipendio, età e servizio alla data di presentazione della domanda. 8. Dichiarazione sotto propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art.: 58 del Decreto Legislativo n. 29 del 1993. I documenti non obbligatori ma molto utili. Al momento dell’assunzione in ruolo è opportuno definire subito la propria posizione previdenziale, ricongiungendoo riscattando i periodi di lavoro o, comunque di contribuzione, maturati prima dell’assunzione. Ad esempio i contributi maturati lavorando alle dipendenze di privati possono essere ricongiunti presso la gestione INPDAP, ma si paga un onere di ricongiunzione che diventa più pesante con il trascorrere del tempo. Le domande più importanti sono due: 1 Richiesta di computo dei servizi prestati prima dell’immissione in ruolo presso lo Stato o altri Enti pubblici (ricongiunzione gratuita) con la stessa domanda si chiede anche il riscatto della durata legale del corso di laurea (si paga anche parecchio) 2 Richiesta di ricongiunzione (ai sensi dell’art. 2 della legge n.29/79) dei servizi prestati alle dipendenze di privati, ma anche di periodi figurativi (esempio disoccupazione e maternità) a pagamento, anche in base allo stipendio e dall’età SERVIZI UTILI PER LA PENSIONE Sono valutabili da parte dell’Amministrazione i servizi prestati presso lo Stato o altri Enti pubblici, il servizio di ruolo, quello militare o, in sostituzione, il servizio civile. Per gli altri servizi avviene soltanto su richiesta, in carta semplice, dell’interessato e potrà essere di computo (senza alcun onere, ma con lo spostamento dei contributi già versati da un’altra gestione a quella del Tesoro) o di riscatto (con onere economico dell’interessato). La domanda va inoltrata alla sede provinciale dell’INPDAP, tramite la scuola di appartenenza; l’INPDAP ricaverà ogni informazione utile presso il CSA. Sono valutabili: i servizi non di ruolo prestati alle dipendenze dello Stato con versamento dei contributi INPS; i servizi negli Enti parastatali e di diritto pubblico; il servizio volontario nei Paesi in via di sviluppo, i periodi di disoccupazione. Sono ricongiungibili, ai sensi della Legge n. 29/79: tutti i servizi prestati per cui sono stati pagati i contributi previdenziali, quindi anche presso privati; i servizi negli Enti locali con iscrizione agli istituti di previdenza amministrati al Tesoro. Nella domanda sono da menzionare: il servizio militare, il servizio volontario nei Paesi in via di sviluppo prestato anteriormente alla nomina in ruolo o non di ruolo in sostituzione del servizio militare, il servizio di supplenza annuale e temporanea. Sono riscattabili (a pagamento dell’interessato): il periodo di durata legale degli studi universitari (diploma universitario, di laurea, di specializzazione, dottorato di ricerca) purché non già coperto da contributi; i servizi nelle scuole legalmente riconosciute e nei convitti nazionali (questi ultimi, se prima del 9.3.1967); l’aspettativa per ragioni di famiglia e/o di studio; interruzioni per provvedimenti disciplinari; il servizio prestato all’estero senza copertura contributiva; il periodo intercorrente tra la nomina giuridica e quella economica della nomina in ruolo se non coincidono; i periodi di astensione facoltativa senza retribuzione (al massimo 5 anni). E’ conveniente quindi, per evitare la richiesta di maggiori oneri, chiedere non appena possibile il riscatto (detto anche copertura contributiva) per tutti i periodi validi ai fini pensionistici. Per quanto riguarda la disoccupazione, sono oggetto di valutazione i periodi successivi al 31.12.1996 e per i quali si è goduto del beneficio. Le supervalutazioni erano ammesse senza limiti fino al 31 dicembre 1997. Agli insegnanti non vedenti si attribuisce per ogni anno di servizio il beneficio di contribuzione figurativa (ai soli fini della pensione e dell’anzianità contributiva); due mesi all’anno fino a un massimo di 5 anni a favore dei sordomuti e degli invalidi con invalidità superiore al 74 %, dalla data del riconoscimento dell’invalidità o del sordomutismo da parte dell’ASL o degli Ospedali Militari. Alla domanda di riscatto, in carta semplice, vanno allegati: il certificato di nascita, certificati di servizio, militari e degli studi universitari. «La domanda non può essere ritirata una volta emesso il relativo provvedimento, il cui contenuto deve essere preventivamente comunicato all’interessato e da questi non rifiutato entro il termine di cinque giorni, da indicarsi espressamente, dalla ricezione della comunicazione»





Questo Articolo proviene da AetnaNet
http://www.aetnanet.org

L'URL per questa storia è:
http://www.aetnanet.org/scuola-news-3024.html