DOPPIO PUNTEGGIO DI MONTAGNA, DECIDERA' IL CGA
Data: Sabato, 17 settembre 2005 ore 01:05:00 CEST
Argomento: Comunicati


si avvicina la soluzione della tormentata vicenda Doppio punteggio, è stato presentato l'appello al Cga Finalmente è stato notificato all'avv. Fabio Rossi, legale che ha difeso i docenti «non montani», l'appello al Cga presentato dalla Direzione regionale scolastica di Palermo alla sentenza del Tar di Catania, che aveva dato ragione ai docenti che non hanno insegnato in scuole ubicate in zone di montagna, non ottenendo quindi il doppio punteggio, come i loro colleghi montani. Il Tar del Lazio si è espresso sulla retroatttività della legge, emanata nel 2004. «Non vi è stata al alcuna rideterminazione dei punteggi acquisiti – è scritto in una sentenza emessa da quel tribunale – in quanto la nuova tabella ed i nuovi punteggi sono applicabili solo ai servizi prestati nel corso dell'anno scolastico 2003-2004 e non a qualli già valutati precedentemente». In altri termini, il Tar del Lazio ha rilevato che anche se il servizio fosse stato stato prestano nell'anno 2003 esso non era stato ancora oggetto di valutazione nella graduatoria permanente. Come si potrà notare il Tar del Lazio non si è soffermato sull'elenco dei Comuni di montagna relativo alla provincia di Catania bensì sulla retroattività della legge approvata nel 2004. Aspetto quest'ultimo non sollevato nei ricorsi proposti dai docenti catanesi. Finalmente, come si è detto, è stato presentato l'appello che dovrebbe porre fine a questa tormendata vicenda. Comunque, malgrado i rilievi del Tar del Lazio sulla retroattività della legge, rimane chiaramente aperta la questione relativa alla legittimità dell'inclusione dei Comuni catanesi che secondo il Tar di Catania sono privi dei requisiti per la definizione di Comuni di montagna. Problematica che, come si è detto, sicuramente nei prossimi giorni sarà affrontata dal Cga in sede di appello. Come è noto la sentenza del Tar di Catania, depositata nel giugno scorso, rileva che «per l'individuazione dei comuni momtani il Miur avrebbe dovuto utilizzare l'elenco predisposto dalla commissione censuaria centrale, art.1 della L. n.1 L. n. 99 1952». Secondo il Tar catanese «i comuni di Linguaglossa, Maletto, Milo, Maniace, Nicolosi, Pedara, Vizzini, Randazzo, Bronte, Castiglione di Sicilia, Sant'Alfio e Zafferana etnea non possiedono i requisiti redditali per ettaro indicati dall'art.1, comma,1 della L. n.991 del 1952 per cui non possono essere compresi tra i comuni di montagna ai fini dell'attribuzione del punteggio maggiorato». C'è da dire che anche quest'anno i docenti precari maggiromente graduati hanno scelto scuole ubicate in zone di montagna, lontani dal luogo di residenza, pur di avere il doppio punteggio. Si evince pertanto che il problema è aperto, contrariamente a quanto si era creduto con la sentenza del Tar Lazio, che, come si è detto, ha trattato solo la retroattività della legge, non entrando nel merito sui paesi di montagna della provincia di Catania. Insomma, la questione sarà definitivamente risolta solo con la pronuncia in merito da parte del Cga. MAR IO CASTRO_





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