ASSENZE DEI PRECARI
Data: Martedì, 13 settembre 2005 ore 01:05:00 CEST
Argomento: Comunicati


Assenze dei precari Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato. L’art.: 19 del CCNL 2002/05 disciplina la materia in questione affermando che, per quanto riguarda le ferie, queste sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, queste verranno liquidate al termine dell’anno scolastico o dell’ultimo contratto dell’anno scolastico in corso. Non è obbligatoria la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, in alternativa vengono pagate al momento della cessazione del rapporto. ASSENZE PER MALATTIA Il personale nominato per tutto l’anno scolastico (fino al 31/08) o fino al termine delle lezioni, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in triennio scolastico. In ciascun anno la retribuzione spetterà per intero nel primo mese di assenza e per il 50% nel secondo e terzo mese. Per il periodo rimanente il personale ha il diritto alla conservazione del posto senza assegni. Anche per gli insegnanti di religione, assenti per malattia, vale il diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore ai 9 mesi, con le stesse modalità di retribuzione dei colleghi di cui sopra. Le assenze per malattia retribuite parzialmente non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. I supplenti temporanei (quelli nominati dal D.S.) hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%, nei limiti della durata del contratto stesso. Tali periodi di assenza parzialmente retribuiti non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio. Il personale con contratto a tempo determinato ha diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a concorsi o esami nel limite di 8 giorni complessivi per anno scolastico, compresi eventualmente quelli di viaggio; possono fruire inoltre di 6 giorni di permessi per motivi personali o familiari (che vanno possibilmente documentati anche mediante autocertificazione). Le assenze non retribuite interrompono l’anzianità di servizio. In caso di lutto (perdita del coniuge e di parenti entro il secondo grado) il dipendente ha diritto a 3 giorni di permesso retribuito computabili nell’anzianità di servizio. Per matrimonio i dipendenti hanno diritto a 15 giorni consecutivi di permesso retribuito, ma entro i limiti di durata del rapporto e comunque computabili nell’anzianità di servizio. Michela Gallina





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