PERMANENTI E SCUOLE DI MONTAGNA: IL TAR RESPINGE
Data: Domenica, 11 settembre 2005 ore 01:00:00 CEST
Argomento: Comunicati


"Permanenti" e scuole di montagna: il TAR respinge Si attende la sentenza relativa al ricorso - di pari oggetto e dinanzi al medesimo giudice, seppur con profili di ricorso diversi da quelli impugnati da altri ricorrenti - promosso dalla CISL Scuola Preoccupa l'orientamento giurisprudenziale 09-09-2005 versione della pagina da stampare E' stata pubblicata, di recente, una prima sentenza del TAR del Lazio concernente il ricorso avente per oggetto la ”supervalutazione del servizio prestato nelle scuole di montagna”. Il Tribunale ha respinto il ricorso contro tale supervalutazione sulla scorta delle seguenti argomentazioni: ¸ non vi è stata, nel caso di specie, alcuna rideterminazione di punteggi acquisiti in quanto la nuova Tabella ed i nuovi punteggi sono applicabili solo ai servizi prestati nel corso dell'a.s. 2003/04 appena terminato e non a quelli gia valutati precedentemente; ¸ il mutamento dei criteri di valutazione non incide su diritti maturati, dal momento che l'inserimento nelle graduatorie permanenti non è di per sè costitutivo di diritti soggettivi perfetti, ma solo di legittime aspettative. L'aggiornamento delle graduatorie viene effettuato in relazione alla normativa vigente al momento dell'operazione e le stesse sono regolate dal criterio dell'inserimento "a pettine" dei nuovi aspiranti (es. i cosiddetti "sissini"): il che non assicura alcun mantenimento della posizione in graduatoria e l'inalterabilità dei rapporti tra gli aspiranti iscritti nella graduatoria stessa; ¸ la valutazione doppia dei titoli di servizio in questione è frutto di una scelta politico-legislativa insindacabile in quanto non irrazionale perché volta a valorizzare un servizio svolto in particolari condizioni di difficoltà (!); ¸ la modificazione dei criteri di valutazione non ha comportato alcuna lesione della “par condicio” degli aspiranti "... appare comunque giustificata da non illogiche finalità di compensazione di servizi plausibilmente svolti in condizioni di disagio" (!). Si resta in attesa della sentenza relativa al ricorso - di pari oggetto e dinanzi al medesimo giudice, seppur con profili di ricorso diversi da quelli impugnati da altri ricorrenti - promosso dalla CISL Scuola. E’ da ritenere, in ogni caso, preoccupante un simile orientamento giurisprudenziale.





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