ANNO DI FORMAZIONE, DUE CASI PARTICOLARI
Data: Martedì, 30 agosto 2005 ore 01:05:00 CEST
Argomento: Comunicati


Anno di formazione: due casi particolari. I docenti che stipulano con ritardo, rispetto all’inizio dell’anno scolastico, un contratto a tempo indeterminato, ai fini del compimento dei 180 giorni di servizio per il superamento dell’anno di formazione, possono sommare al servizio prestato con contratto a tempo indeterminato i giorni di supplenza prestati dall’inizio dell’anno scolastico fino alla data della nomina in ruolo. Lo stabilisce la nota ministeriale del 28.5.2001, prot. n. 39 che chiarisce “ si considerano utili al superamento di prova le supplenze prestate dall’inizio dell’anno scolastico corrente fino al momento dell’assunzione a tempo indeterminato. IL servizio prestato come supplente sarà valido solo se prestato sulla stessa classe di concorso ovvero per materie affini. Si ricorda che le materie affini sono quelle che possono essere insegnate con il medesimo titolo di studio posseduto dall’interessato ed utilizzato ai fini dell’immissione in ruolo per il quale egli deve sostenere l’anno di formazione. Ora analizziamo il caso dei docenti che stipulano un contratto a tempo indeterminato dopo il ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni nell’anno scolastico, mentre erano in servizio ad altro titolo e che non possono essere spostati per ragioni di continuità didattica e quindi obbligati a raggiungere la sede definitiva solo dall’inizio dell’anno scolastico successivo, ai sensi dell’art. 1 del d.l. 21.9.1973, n. 567, conv in legge 15.11.1973, n. 727, confermato col d.l. 6.11.1981, n. 281, conv. in legge 24.7.1981, n. 392. Per tali docenti, la già citata nota ministeriale n. 39/2001, con il riferimento specifico ai docenti che hanno ricevuto la nomina in ruolo dopo che erano stati nominati per una supplenza, ha precisato la validità dell’anno scolastico in corso al fine del superamento dell’anno di formazione solo se prestato nella stessa classe di concorso o posto per il quale la nomina in ruolo è stata conseguita o anche nell’insegnamento di materie affini. In tal caso si considerano utili al superamento del periodo di prova anche le supplenze prestate dall’inizio dell’anno scolastico corrente fino al momento dell’assunzione a tempo indeterminato.





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