INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE, AUMENTI PER I PRECARI
Data: Giovedì, 04 agosto 2005 ore 19:38:46 CEST
Argomento: Eventi


Indennità ordinaria di disoccupazione:

aumenti a favore dei precari.

Dal decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005 <http://www.parlamento.it/parlam/leggi/decreti/05035d.htm>, convertito nella legge n. 80 del 14/5/2005 <http://www.senato.it/parlam/leggi/05080l.htm>, previsti miglioramenti al trattamento di disoccupazione in pagamento dal 1/4/2005 al 31/12/2006.

L’Inps, con circolare n. 87 del 8 luglio 2005 <../../../../precari/norme_precari/inps_8lug_2005_disoccupazione.pdf>, comunica che, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 13, comma 2, lett. a, del decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito, con modifiche, dalla legge n. 80 del 14/5/2005 <http://www.senato.it/parlam/leggi/05080l.htm>, sono state apportate variazioni alla durata del trattamento ordinario di disoccupazione, con requisiti normali, in pagamento dal 1/4/2005 al 31/12/2006. La durata è elevata a sette mesi per i lavoratori di età inferiore a 50 anni e a dieci mesi per quelli di età pari o superiore a 50 anni (si considera la data di cessazione del rapporto di lavoro). Per le prestazioni dal 1/4/2005 al 31/12/2006, l’indennità spettante è pari al 50% per i primi 6 mesi e al 30% per il settimo mese, per lavoratori con età inferiore a 50 anni. Per i lavoratori con età pari o superiore a 50 anni è del 50% della retribuzione per i primi 6 mesi, del 40% per i successivi 3 mesi e del 30% per il decimo mese. Nei periodi indicati è anche percepito l’assegno al nucleo familiare secondo le norme in vigore. La contribuzione figurativa viene calcolata, rispettivamente, nel limite massimo di 6 e 9 mesi e non più fino al settimo e decimo mese. Per la fruizione dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali occorre possedere: almeno due anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria antecedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro; una contribuzione di almeno cinquantadue settimane nel biennio precedente la data di cessazione dal servizio.







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