VADEMECUM SULLE IMMISSIONI IN RUOLO
Data: Martedì, 02 agosto 2005 ore 01:00:00 CEST
Argomento: Comunicati


Vademecum delle immissioni in ruolo. di Libero Tassella • Normativa di riferimento. 1. Decreto legge 30.6.2005 n. 115 su G.U. n. 151 dell’1.7.2005 (disposizioni per l’assunzione a tempo indeterminato di 35.000 unità di personale docente). 2. Nota Miur prot. 1179 dell’11.7.2005 ( tabelle di distribuzione del contingente nazionale per ogni regione con l’indicazione del numero di immissioni in ruolo per ciascun ordine e grado d’istruzione e relativamente all’isctruzione secondaria di primo e secondo grado, anche la ripartizione per classi di concorso). 3. Nota Miur prot. n. 1190 del 12.7.2005 ( note operative per le assunzioni del personale docente). Le assunzioni con contratto a tempo indeterminato del personale docente ed educativo, nel numero stabilito, vanno ripartite al 50% rispettivamente: • tra le graduatorie dei concorsi a cattedre per titoli ed esami regionali indetti con i DD.DD.GG.. del 1999, ovvero per le classi in cui non furono espletati i concorsi ai sensi dei citati decreti, attingendo a quelle dei precedenti concorsi a cattedre per titoli ed esami provinciali di cui al D.M. 23.3.90; • tra le graduatorie permanenti provinciali riformulate per gli aa.ss. 2005/2006 e 2006/2007 ai sensi del DDG 31.3.2005. Le assunzioni con contratto a tempo indeterminato si effettuano sui posti che risultano disponibili e vacanti per l’intero anno scolastico ( posti di organico di diritto al 31.8.2006), dopo la conclusione di tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria ivi comprese le rettifiche ai trasferimenti e ai passaggi per l’a.s. 2005/2006. Ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato è assegnata una sede provvisoria ( vedi paragrafo sulla mobilità) essi non potranno chiedere di trasferirsi in un’altra provincia prima del decorso dei tre anni scolastici. Tale personale, sia che superi o che non superi l’anno di formazione, potrà invece chiedere l’assegnazione provvisoria per l’a.s. 2006/2007 per ricongiungimento nella provincia ove risiede il coniuge o il convivente o in assenza, i figli minori o maggiorenni inabili o handicappati o i genitori ovvero i minori inabili o handicappati affidati. Non è possibile per i neo immessi in ruolo chiedere l’assegnazione provvisoria per l’a.s. 2005/2006. I docenti immessi in ruolo con decorrenza 1.9.2005 che superano l’anno di formazione, potranno chiedere per l’anno scolastico 2006/2007 il passaggio di cattedra o di ruolo anche in provincia diversa rispetto a quella ove sono stati assunti. • Numero dei posti dispari. Nel caso il numero dei posti disponibili, dopo aver effettuato i previsti recuperi relativi alle precedenti operazioni di immissione in ruolo, sia dispari, l’unità eccedente viene assegnata alla graduatoria penalizzata nella tornata precedente di nomine. • Assunzioni in caso di graduatorie ( concorso e permanente) esaurite. In caso di esaurimento delle graduatorie sopraindicate, è consentito, fermo restando il limite del contingente provinciale assegnato, destinare tali eccedenze a favore di altre graduatorie. Nell’ambito della scuola secondaria di primo e secondo grado tale compensazione tra le classi di concorso dovrà avvenire, in relazione alle esigenze accertate in sede locale, con particolare riguardo agli insegnamenti per i quali esista da tempo la disponibilità di posto. • Effettuazione delle nomine dalle graduatorie dei concorsi per esami e titoli regionali. ( DD. DD. GG. 1999). Per quanto riguarda le nomine da effettuare su graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale, le operazioni di scelta della provincia e della sede di servizio, sulla base della disponibilità complessive a livello regionale, si svolgono in apposita conferenza di servizio con la presenza dei rappresentanti di tutti gli uffici scolastici provinciali interessati. • Effettuazione delle nomine dalle graduatorie dei concorsi per esami e titoli provinciali ( D.M. 23.3.1990). Per quanto riguarda, invece, i concorsi a cattedre e posti banditi nell’anno 1990 e non reiterati nel 1999, le cui graduatorie hanno una valenza provinciale, all’individuazione degli aspiranti vincitori provvedono direttamente i CC.SS.AA. competenti per territorio. • Effettuazione delle nomine dalle graduatorie provinciali permanenti. Per quanto riguarda le assunzioni dalle graduatorie permanenti che hanno valenza provinciale, l’ individuazione degli aspiranti aventi diritto all’immissione in ruolo è a cura dei CC.SS.AA. competenti per territorio. I docenti inseriti in due province ( si tratta di quei docenti inseriti nella prima fascia delle graduatorie permanenti), ai sensi del D.M. 146/2000 mantengono l’iscrizione nella seconda provincia in caso di assunzione a tempo indeterminato ottenuta nell’altra. • Assunzione di personale docente già di ruolo. I posti che si rendono disponibili a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato del personale già di ruolo in altro grado di scuola, o posto o classe di concorso, saranno effettuate ulteriori corrispondenti assunzioni nel ruolo o posto di provenienza e nell’ambito della provincia, fatta eccezione nel caso nel ruolo di provenienza esista esubero provinciale. Ad esempio, se per la classe di concorso A028 sono disponibili per le immissioni in ruolo n. 10 posti e n. 2 docenti già di ruolo per tale classe di concorso sono assunti con decorrenza 1.6.2005 per la classe di concorso A025, le immissioni in ruolo per la classe di concorso A028 saranno incrementate di due posti. • Assunzione sui posti di sostegno. Per le assunzioni su posti di sostegno da effettuare nella scuola media e superiore sulla base di elenchi in cui confluiscono più classi di concorso e per cui debbano essere utilizzate graduatorie di merito di concorsi precedenti su base provinciale e graduatorie di merito su base regionale, verrà formulato un unico elenco da parte dei Direttori Regionali, in cui saranno collocati, nel rispetto del punteggio conseguito nel concorso, tutti i candidati dei concorsi ordinari banditi nell’anno 1990 e non reiterati nel 1999 e tutti i candidati dei concorsi ordinari indetti nel 1999 che abbiano con seguito nell’un caso e nell’altro il titolo di specializzazione entro il termine di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi. I candidati indicati nel paragrafo precedente che abbiano conseguito il titolo di specializzazione dopo il termine di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi ordinari , sono graduati, nel rispetto del punteggio conseguito nel concorso, in elenchi aggiuntivi compilati ai sensi delle istruzioni contenute nella nota ministeriale prot. 1082 del 27.6.2005. Tali elenchi aggiuntivi, ai fini delle immissioni in ruolo, saranno utilizzati per le assunzioni solo in caso di esaurimento dell’elenco prioritario di cui al precedente paragrafo. E’ ininfluente l’anno del conseguimento del titolo di specializzazione ai fini dell’inclusione negli elenchi aggiuntivi. Sulla validità dei titoli di sostegno si richiamano in particolare le disposizioni contenute nel D.M. n. 287 del 30.11.1999 concernente i diplomi di specializzazione, conseguiti ai sensi dell’art. 6 del D.I. n. 460 del 24.11.1998 ( corsi biennali attivati in via transitoria dalle Università). I docenti convocati dalla graduatoria permanente, destinatari di contratti a tempo indeterminato su posto di sostegno, dovranno esibire in originale o in copia autenticata il titolo di specializzazione. Il personale docente assunto su posto do sostegno ha l’obbligo di permanere per un quinquennio su tale tipologia di posto. Ai sensi della C.M. n. 146 del 4.10.2001, l’accettazione o la rinuncia nell’ambito del medesimo anno scolastico di una nomina a tempo indeterminato su posto di sostegno, consentono di conseguire nello stesso anno scolastico la nomina in ruolo su posto comune sulla base della medesima o altra graduatoria. • Delega per l’accettazione del contratto a tempo indeterminato. In caso di grave impedimento a presenziare personalmente, gli aspiranti potranno delegare per l’accettazione della proposta di assunzione e della sede di servizio una persona di loro fiducia munita di copia del documento di riconoscimento del delegante. ( vedi schema) Al Dirigente Coordinatore del CSA di………………………. Oggetto: delega per l’accettazione della proposta di assunzione a tempo indeterminato e della sede di servizio a.s. 2005/2006 ins/prof. …………………………………………………………………… . Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………nato/a a……………………. prov (….) il…../…../……… e residente a……………………………., domiciliato ……………………………………. ………………………………… n……, tel…...../…………………….. cell…………………………………………………………… email………………………………………………………, aspirante nella provincia di…………………………………….. alla stipula di un contratto a tempo determinato nella scuola dell’infanzia /primaria/secondaria di primo grado/ secondaria di secondo grado classe di concorso …….. con il presente atto DELEGA _il Sig./laSig.ra……………………………………………………………nato/a a…………………………………..il……………… residente a………………………………….. via/piazza……………………………………………………………………………(1) a rappresentarlo/a per l’accettazione della proposta di assunzione a tempo indeterminato e nella scelta della sede di servizio per l’ a.s. 2005/2006, impegnandosi di conseguenza ad accettare incondizionatamente la scelta operata dal designato in virtù della presente delega. Estremi del documento……………………………………………………………… Data…………………… Firma……………………………………. (1) Nel caso di delega a persona di propria fiducia, il delegato dovrà essere munito oltre che di un proprio documento di riconoscimento anche del documento di riconoscimento del delegante in originale o in copia autenticata. • Formalizzazione dell’assunzione a tempo indeterminato. I CC.SS.AA. provvedono, per la Provincia di competenza, solo all’assegnazione della sede di servizio, previa scelta da parte degli interessati, all’uopo convocati ed a definire con il docente individuato quale vincitore, la proposta di assunzione mediante contratto a tempo indeterminato e la relativa accettazione, mentre per la materiale stipula del contratto stesso è delegato dal Direttore Regionale il Dirigente Scolastico dell’Istituto o Scuola di assegnazione. Il Dirigente Scolastico provvede all’acquisizione al S.I.M.P.I. dei dati relativi al contratto stipulato ed a curare gli adempimenti consequenziali al fine della registrazione del contratto stesso da parte della competente Ragioneria Provinciale dello Stato ed alla liquidazione delle competenze da parte delle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero dell’Economia e delle Finanze. • Rinuncia e scorrimento delle graduatorie. Per i posti che si dovessero rendere disponibili a seguito di rinuncia, sarà effettuato lo scorrimento della graduatoria interessata. • Riserve di legge nelle assunzioni. Al momento della convocazione i docenti riservisti dovranno esibire la certificazione relativa all’iscrizione alla massima occupazione. Di seguito un rapido exursus sulla delicata materia . Per la definizione delle quote di riserva sulle assunzioni da disporre occorre far riferimento alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 (in G.U. n. 68 del 27.3.1999) ed alla circolare ministeriale n. 248 del 7 novembre 2000. La nuova Legge che entrata in vigore a decorrere dal 18 gennaio 2000, ha abrogato completamente la Legge 2 aprile 1968 n. 482 e successive modificazioni, dette disposizioni sono innovative e rilevanti soprattutto per quanto concerne i beneficiari e il computo delle quote di riserva. Come specificato nel regolamento delle supplenze di cui al D.M. 201/2000 , nelle assunzioni dalle graduatorie di circolo e di istituto non si tiene conto delle riserve di cui alla legge 12.3.1999 n. 68, che vengono invece soddisfatte solo per le assunzioni da effettuare dalle graduatorie permanenti e da quelle dei concorsi per titoli ed esami. Sarà pertanto utile riproporre in questo vademecum le disposizioni in materia. Destinatari dei benefici. Le riserve nelle assunzioni si applicano alle seguenti categorie. Alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento. Tale menomazione della capacità lavorativa è accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, in conformità alla tabella indicativa delle percentuali. Alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti. Alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970 n. 382 con successive modificazioni e 26 maggio 1970 n. 381 con successive modificazioni. Si considerano non vedenti le persone colpite da cecità assoluta o con una residua capacità visiva di entrambi gli occhi non superiore ad un decimo con eventuale correzione, mentre sordomuti sono quelli colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata. Alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 n. 915, e successive modificazioni. Disposizioni transitorie per gli orfani e categorie equiparate (art. 18 della Legge 68/1999). I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio, anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla Legge 68/99 e sono computati ai fini dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della Legge 26 dicembre 1981 n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale, con le modalità indicate precedentemente. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge 68/’99, gli invalidi del lavoro, che alla medesima data risultino iscritti nelle liste di cui alla Legge 2 aprile 1968 n. 482 e successive modificazioni, sono avviati al lavoro dagli uffici competenti senza necessità di inserimento nei nuovi elenchi previsti dalla Legge. Calcolo delle quote di riserva. Le riserve delle assunzioni vengono fatte nelle seguenti percentuali: per le persone disabili, in misura del 7% dei posti da calcolare sul numero degli occupati a tempo indeterminato, se si hanno più di 50 dipendenti. I lavoratori da assumere sono 2, se gli occupati sono da 36 a 50, viene assunto un solo lavoratore se gli occupati sono da 15 a 35; per gli orfani, coniugi superstiti e categorie equiparate, in via transitoria ed in attesa della ridefinizione della materia, è riservata la quota dell'1%. La Legge dispone che i soggetti già assunti a norma delle disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie, il cui numero va detratto dalla base di calcolo, siano mantenuti in servizio anche in esubero rispetto alle quote d'obbligo e siano altresì computabili a tali fini. Si ritiene opportuno precisare che la predetta operazione di computo deve effettuarsi prescindendo dalle vecchie categorie di appartenenza dei soggetti medesimi, a copertura della complessiva aliquota di obbligo. Per quanto riguarda la categoria dei disabili, l'idoneità nella procedura concorsuale dà titolo all'assunzione entro il limite dei posti ad essi riservati nel concorso e fino al limite massimo del 50% annualmente assegnabili alle procedure concorsuali. Resta fermo in ogni caso, nelle distinte fasi di assegnazione delle sedi a livello regionale e provinciale, il diritto alla precedenza assoluta nella scelta della sede, per i soggetti di cui all'art. 21 della Legge n. 104/’92. Calcolo a livello provinciale. In ogni provincia, secondo le disposizioni applicative della Legge 68/’99 introdotte dalla C.M. 248/2000, per ogni graduatoria provinciale di scuola materna ed elementare e nell'ambito del settore della secondaria e del personale A.T.A. nonché di quello educativo, per ogni classe di concorso e profilo professionale va calcolato il numero degli occupati (da intendersi come dotazione organica al primo settembre) con le detrazioni indicate nel paragrafo precedente e successivamente, in base alle aliquote citate, il numero dei posti da riservare alle due categorie di beneficiari. Qualora l'aliquota sia satura, ovviamente non verranno effettuate assunzioni a norma della Legge n. 68/’98, mantenendo tuttavia in servizio, come detto, gli eventuali beneficiari assunti in precedenza risultanti in esubero rispetto alla quota assegnata. Su conforme parere del Consiglio di Stato, le riserve si applicano per ogni singolo scaglione di graduatoria. Pertanto una volta assunti i riservisti all'interno della fascia cui si riferisce la convocazione, si dovrà passare ad assegnare i posti sul merito degli appartenenti alla stessa fascia; solo ad esaurimento della fascia di interesse, si potrà passare all'assunzione di eventuali riservisti nella fascia successiva. (nota MIUR del 2 febbraio 2001, “Diritto al lavoro dei disabili”). Da tale numero vanno detratti i posti eventualmente già ricoperti dal personale beneficiario delle norme sulle assunzioni obbligatorie. Il risultato evidenzierà il numero di assunzioni da effettuare sulle graduatorie. Ovviamente il numero dei posti da riservare alle due categorie di beneficiari, prioritariamente finalizzato all'attribuzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel limite massimo del 50% dei posti complessivamente autorizzati a tal fine, va ulteriormente distribuito in ragione del 50% tra il personale incluso nelle graduatorie permanenti e tra quello incluso nelle graduatorie del concorso per titoli ed esami. Nel caso in cui il numero dei posti autorizzati per le assunzioni in ruolo non consenta l'assolvimento integrale della quota di riserva, le ulteriori assunzioni da effettuarsi nei riguardi delle categorie di beneficiari della legge in questione saranno effettuate con rapporti di lavoro a tempo determinato, tramite lo scorrimento delle graduatorie permanenti. Assunzione dei disabili a prescindere dallo stato di disoccupazione. La disposizione di cui all'art. 16 della Legge prevede che l'assunzione del disabile (e, quindi, del soggetto appartenente alle categorie tassativamente indicate all'art. 1 della Legge), una volta che sia risultato idoneo nei concorsi, possa avvenire a prescindere dallo stato di disoccupazione al momento dell'assunzione stessa, in ciò innovando rispetto alla precedente disposizione di cui all'art. 19 della Legge n. 482/’68, che prevedeva la presenza di tale condizione, sia al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso sia al momento della successiva assunzione. Insegnanti non vedenti. Gli insegnanti non vedenti di cui all'art. 61 della Legge 20 maggio 1982 n. 270, beneficiano, in aggiunta all'aliquota complessiva prevista dalla Legge, di una autonoma e ulteriore quota di riserva corrispondente al 2% e non meno di 2 posti annualmente assegnabili a livello provinciale. Norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Si rammenta che, in base alle disposizioni della Legge 23 novembre 1998 n. 407, e dell'art. 2 comma 2 della Legge 17 agosto 1999 n. 288, i soggetti di cui all'art. 1 della Legge 20 ottobre 1990 n. 302, nonché coniuge e figli superstiti, ovvero fratelli conviventi e a carico, qualora siano gli unici superstiti dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi, godono anche del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli nei profili professionali del comparto Ministeri. • Precedenza nella scelta della sede di servizio. Coloro che beneficiano degli effetti di cui all’art. 21 della legge 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.lvo n. 297/94, in quanto handicappati con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa legge 10.8.1950 n. 648, hanno diritto alla priorità nella scelta della sede. Essi al momento dell’assegnazione della sede di servizio dovranno presentare idonea documentazione. • Decorrenza della nomina Ai sensi della legge 333/2001, al personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato entro la data del 31.7.2005, sarà attribuita la decorrenza giuridica dall’1.9.2005 ed economica dalla data di assunzione in servizio e sarà comunque assegnata una sede provvisoria di servizio per l’a.s. 2005/2006. Le assunzioni disposte dopo il 31.7.2005 avranno decorrenza giuridica dall’1.9.2005 e decorrenza economica dall’1.9.2006. Documenti di rito. Al momento della stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, il docente è invitato a presentare entro il termine di trenta giorni, pena l’annullamento della stipulazione o la risoluzione del rapporto di lavoro eventualmente già instaurato, la documentazione che certifichi il possesso dei requisiti generali per l’accesso ai pubblici impieghi e di quelli specifici per l’accesso alla cattedra o posto, indicati nei bandi che disciplinano il reclutamento. I requisiti generali sono documentati con la presentazione dei seguenti atti: Certificato di nascita rilasciato dal Comune di residenza ( non occorre più l’estratto dell’atto di nascita rilasciato dal comune di origine). Certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal comune di origine o di residenza ovvero di cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea. Certificato generale del Casellario giudiziale rilasciato dalla Segreteria della Procura della Repubblica in data non anteriore a 6 mesi. . Certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal comune ove si vota, in data non anteriore a 6 mesi; Copia del foglio matricolare o certificato di esito di leva ( solo per gli uomini). Certificato di costituzione sana ed esente da difetti che impediscano il pieno rendimento del servizio, rilasciato dall’ASL o da un medico militare in data non anteriore a 6 mesi, con l’indicazione dell’esito dell’accertamento seriologico previsto dall’art. 7 della legge 837/1956. Per i docenti già di ruolo basta presentare lo stato di servizio o analogo certificato. I cerificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualifiche personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. I certificati anagrafici sono ammessi anche oltre i termini di validità nel caso che l’interessato dichiari in calce al documento che le informazioni ivi contenute non hanno subito variazioni dalla data del rilascio ( art. 41 DPR 28.12.2000 n. 445). In alternativa alla presentazione della documentazione, è consentito presentare dichiarazioni sostitutive sottoscritte sotto la propria responsabilità per attestare fatti, stati o qualità per i quali è ammessa l’autocertificazione, sono escluse le attestazioni di carattere sanitario. L’anno di Formazione L’anno di formazione, istituito dalla Legge 270/82, è disciplinato dall’art. 440 del T.U. Ha inizio con l’anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni; per la sua validità è richiesto il servizio minimo di 180 giorni. La conferma dell’assunzione si consegue con il superamento favorevole dell’anno di formazione e di un’attività seminariale di formazione di 40 ore. Ad ogni neoimmesso in ruolo è assegnato un tutor, docente esperto con il compito di armonizzare la formazione sul lavoro e l’apprendimento teorico. Al termine dell’anno di formazione, il docente discute con il comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte. Il rinvio ai successivi anni scolastici per numero insufficiente di giorni di servizio (meno di 180) può avvenire più volte senza limitazioni. Dalla C.M. n. 267/1991 emerge il principio secondo il quale, dei due elementi costitutivi dell’anno di formazione (prestazione di servizio per almeno 180 gg., attività seminariali), solo il primo è essenziale al superamento dell’anno di formazione, mentre il secondo può in tutto o in parte mancare per causa di forza maggiore documentata (es. assenza per maternità, infermità, ecc.). I periodi computabili per il compimento dei 180 gg. Tra i periodi computabili ai fini del compimento dei 180 giorni prescritti non vanno solo computati i giorni di lezione, ma anche altri periodi che di seguito si elencano con gli specifici riferimenti normativi: le domeniche e tutti gli altri giorni festivi, nonché le quattro giornate di riposo previste dalla lettera b), art. 1 Legge 23.12.1977 n. 937; le vacanze natalizie e pasquali; il giorno libero; i periodi d’interruzione delle lezioni dovute a ragioni di pubblico interesse (ragioni profilattiche, elezioni politiche ed amministrative); i giorni compresi nel periodo che va dal 1° settembre alla data d’inizio delle lezioni (C.M. n. 180 dell’11.7.1979); il servizio prestato nelle commissioni degli esami di Stato; la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento indetti dall’Amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di circolo o di istituto; il periodo compreso tra l’anticipato termine delle lezioni a causa di elezioni politiche e la data prevista dal calendario scolastico (C.M. 180 dell’11.7.1979); il primo mese di astensione obbligatoria per maternità (art. 31 Regio Decreto 21.8.1937, n. 1542; C.M. n. 54 del 23.2.1972; C.M. n. 180 dell’11.7.1979); il periodo prestato quale preside incaricato (art. 2, comma 2 del D.L. 21.9.1973 n. 567, convertito in Legge 15.11.1973 n. 727, richiamato anche dall’art. 1, comma 2 della Legge 10.6.1982 n. 349). I periodi non computabili per il compimento dei 180 gg. Non sono computabili: i periodi di ferie, permessi retribuiti e non, le assenze per malattia,le aspettative, eccetto quelle parlamentari; i periodi di chiusura della scuola per vacanze estive, ad eccezione dei periodi di partecipazione alle sessioni di esame; le due giornate che vanno aggiunte alle ferie ai sensi della Legge 23.121977 n. 937. Ai sensi dell’art. 67 del CCNL del 24.7.2003, l’anno di formazione trova realizzazione attraverso specifici progetti contestualizzati, anche con la collaborazione di reti e/o consorzi di scuole. L’impostazione delle attività tiene conto dell’esigenza di personalizzare i percorsi, di armonizzare la formazione sul lavoro, con il sostegno di tutor appositamente formati, e con l’approfondimento teorico. Nel corso dell’anno di formazione vengono create particolari opportunità opzionali per il miglioramento delle competenze tecnologiche e della conoscenza delle lingue straniere, anche nella prospettiva dell’acquisizione di certificazioni internazionalmente riconosciute. Le attività seminariali. Le attività seminariali hanno una durata di 40 ore da svolgersi durante tutta la durata dell’anno scolastico. Ogni corso è costituito da un minimo di 15 docenti ad un massimo di 30, suddivisi in gruppi di 8-10. I corsi seminariali hanno carattere intensivo residenziale solo nel caso di assoluta impossibilità a procedere con incontri durante tutto l’anno scolastico. Le assenze giustificate non potranno superare 1/3 del monte ore previsto (13 ore). I coordinatori degli incontri rilasceranno un attestato di partecipazione da presentare al comitato di valutazione per il servizio, presso il quale il neodocente dovrà sostenere la discussione finale di una relazione da lui preparata. Il docente durante l’anno di formazione viene assistito da un docente esperto o tutor, al quale non possono essere affidati più di due neodocenti. L’istituto del tutor non è previsto, invece, per i docenti che si trovano nell’anno di prova, cioè per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Il docente redige una relazione sulle esperienze e attività svolte, comprese quelle seminariali, che è oggetto di discussione con il comitato per la valutazione; sulla base di ciò e tenendo conto anche della relazione di spettanza del dirigente, il Comitato esprime il suo parere per la conferma in ruolo. E’ compito del dirigente curare alla fine dell’anno scolastico la relazione conclusiva sull’anno di formazione di ciascun neodocente. La lavoratrice madre in astensione obbligatoria che abbia compiuto i 180 giorni di servizio nell’anno scolastico, può sostenere, previa autorizzazione del suo medico di fiducia, la discussione della relazione finale col Comitato per la valutazione del servizio, al fine di veder definito il superamento dell’anno di formazione con la relazione del Capo d’istituto (circ. telegrafica n. 357 del 2.11.1984). La dichiarazione dei servizi. Il docente immesso nei ruoli, all’atto dell’assunzione in servizio è tenuto a dichiarare per iscritto tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza allo Stato o ad altri enti pubblici, il servizio militare, i periodi di studio e di pratica ed esercizio professionali. La dichiarazione, in carta semplice, deve essere presentata entro 30 giorni dalla stipula del contratto individuale di lavoro. La dichiarazione è obbligatoria anche in assenza di precedenti servizi, ed è un adempimento molto importante in quanto l’omissione entro i due anni previsti, per eventuali integrazioni, non consente successivamente di chiedere il riconoscimento dei servizi ai fini pensionistici. Il dipendente, inoltre, è tenuto a dichiarare i dati relativi al suo stato di famiglia nonché le successive variazioni. Ai fini dell’emanazione dei provvedimenti concernenti la quiescenza e la previdenza, nonché la relativa valutazione dei periodi e servizi, l’interessato può, sotto la propria responsabilità, sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge n. 15 del 4/1/’68 come modificata dalla Legge n. 127 del 15/5/’97 (art. 2 D.P.R. n. 351 del 28/4/’98). Per ottenere una base informativa completa ed aggiornata, e quindi evitare errori, è stato predisposto un apposito modello allegato alla nota ministeriale prot. n. D13/1943 del 10/8/’99. Con la nota prot. n. 981 del 9/12/’99, il Ministero ha ribadito l’importanza dell’acquisizione di dati precisi per poter raggiungere lo scopo dell’adozione di provvedimenti di stato giuridico ed economico in modo tempestivo ed efficace. In tale contesto è stato stabilito che le dichiarazioni dei servizi anteriori all’assunzione in ruolo devono essere trattenute agli atti dalle singole scuole in originale e non in copia. Sono invece da trasmettere in originale ai CSA le eventuali dichiarazioni integrative. Si consiglia di conservare la fotocopia della dichiarazione dei servizi e di annotare la data ed il numero di protocollo dell’inoltro della pratica al CSA. ( Ruggiero Pinto). La mobilità L’assegnazione della sede ai neoimmessi in ruolo per l’a.s. 2005/2006 ha un carattere provvisorio, il raggiungimento della sede definitiva, a partire dal primo settembre 2006, avverrà per trasferimento nell’ambito della seconda fase dei movimenti contestualmente all’altro personale titolare nella provincia ( fase intercomunale della mobilità). Il personale docente neoimmesso in ruolo, come si è già detto, in attuazione di quanto previsto dall’art..1 comma 3 della legge n. 124/1999, con la sola esclusione del personale di cui all’art. 21 della legge n. 104/92 (handicappato con invalidità superiore ai 2/3) non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un triennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo ( 1.9.2005). Il personale docente neoimmesso in ruolo non può altresì partecipare al trasferimento in altra sede della stessa provincia di assunzione per un biennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo . Il personale neoimmesso in ruolo per l’anno scolastico 2006/2007 potrà invece partecipare alla mobilità annuale ( utilizzazioni, assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale). I docenti immessi in ruolo sui posti di sostegno hanno l’obbligo di permanere per 5 anni su tale tipologia di posti. Le ferie. I docenti neoimmessi in ruolo hanno diritto a 30 giorni di ferie, solo dopo tre anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, avranno diritto a 32 giorni. Nel corso del 2004/2005 i docenti neoimmessi in ruolo matureranno le ferie in proporzione ai servizi prestati in tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio, la frazione superiore a 15 giorni equivale a un mese.





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