PRESTITI INPDAP PIU' CONVENIENTI
Data: Mercoledì, 20 luglio 2005 ore 06:05:00 CEST
Argomento: Comunicati


Prestiti Inpdap più convenienti di A.R. L’Istituto nazionale di previdenza per l’assicurazione dei dipendenti e delle amministrazioni pubbliche (Inpdap) ha emanato una nota, con la quale ha elencato le agevolazioni previste per i prestiti ai dipendenti, a seguito della riduzione dei tassi di interesse (nota operativa 579/05) . Ecco le novità. Anzi tutto è prevista l’abolizione del limite della quota cedibile (attualmente fissato a 516,46 euro) con il ripristino della facoltà dell’iscritto di impegnare il quinto integrale della retribuzione, come previsto dall’art. 5 del DPR 180/50. A ciò si aggiunge la riduzione della percentuale di spesa da documentare con fattura, rispetto al preventivo prodotto, dal 20 al 10%. E’ stata prevista, inoltre, l’introduzione del prestito per acquisto di autovettura per l’iscritto e l’abolizione della circostanza che l’immobile oggetto di acquisto, di ristrutturazione o di opere di mantenimento debba essere l’unico immobile di proprietà su tutto il territorio nazionale. Pertanto è consentita l’erogazione del prestito, per acquisto o ristrutturazione, a condizione che l’immobile già in proprietà non sia situato in comune distante meno di 50 chilometri dal comune di residenza nel quale si intende operare l’acquisto o l’intervento. In più è stato introdotto il prestito quinquennale, nei limiti della spesa da sostenere, per l’acquisto da parte di iscritti ipovedenti, o anche loro familiari, dell’autovettura necessaria per il trasporto degli ipodenti. Un’altra agevolazione prevista dalla nuova disciplina è l’erogazione del prestito, anche in assenza di documentazione di spesa, agli iscritti per sostenere spese finalizzate alla cura e/o all’assistenza nei casi di infermità croniche che comportino perdita di autosufficienza o nei casi di patologie degenerative (es. morbo di Alzheimer, morbo di Parkinson, malattie mentali, ecc.) che abbiano colpito l’iscritto od un componente del suo nucleo familiare, ivi compresi i genitori dell’iscritto e/o del coniuge. Infine, è stato abolito il limite d’importo erogabile nei casi di matrimonio dell’iscritto o dei figli con elevazione della durata della prestazione da quinquennale a decennale.





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