SCUOLA, ANNULLATO L'ELENCO DEI COMUNI DI MONTAGNA
Data: Mercoledì, 13 luglio 2005 ore 06:05:00 CEST
Argomento: Comunicati


Cronaca di una sentenza che prelude al ripristino della legalità in tutto il territorio nazionale. Una legalità interrotta con l’emanazione della Legge 143/2004 contro la quale questo sito si è schierato già prima della sua emanazione, avvenuta per effetto di un inciucio tra Centrodestra e Centrosinistra, e grazie alla sconcertante timidezza dei sindacati della scuola. Sullo sfondo l’ipotesi non confermata che l’obiettivo della legge sia stato quello di favorire l’immissione in ruolo di alcuni personaggi vicini a uomini politici di rilievo. A questi presunti personaggi si sono accodati molti precari che si son visti premiati senza merito e che hanno scavalcato ingiustamente in graduatoria centinaia di colleghi. Alcuni di essi hanno preso d’assalto la posta di questo sito con attacchi personali (compensati dai messaggi di stima) che certo non sono degni di chi è chiamato a svolgere la professione docente. Anzi, fa specie che persone con una laurea, con un concorso superato, magari più di uno, con centinaia di libri letti (si spera) si facciano mobbizzare da leggi di questo genere che si aggiungono a leggi altrettanto ingiuste e mortificanti. A nessun metalmeccanico sarebbe mai capitata neppure una parte di quello che viene riversato sui precari della scuola e anche sui docenti di ruolo. La colpa è anche loro, che invece di guardare alla giustizia, confidano nel premio che questa o quella norma può conferire al proprio particulare e magari per puro caso. E i sindacati della scuola, invece di mandare al mittente le normative ingiuste, prima fanno consulenza ai premiati, poi mandano comunicati stampa contro i premi e infine parlano di “diritti acquisiti” e di “tutela delle aspettative”. Che provino a dirlo a un metalmeccanico quello che dicono al precario della scuola. Le testimonianze raccolte in questi mesi tra i precari e le precarie violentati dalla legge 143/04 spingono moralmente chi scrive a continuare a documentare i lettori sulla vicenda. [Iura praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere – Ulpiano, Regularum, in Digesto Liber, 1, 10] Cronaca della sentenza del Tar di Catania dell’8 giugno 2005. di Vincenzo Brancatisano Prendendo spunto dalla lettura del testo integrale della sentenza del Tar di Catania si offrono altri elementi ai precari in attesa della sentenza del tar del Lazio. I ricorrenti, assistiti dall’avvocato Fabio Rossi, del Foro di Catania, già protagonista di altre vittorie e divenuto l’avvocato dei precari della scuola, come si legge in vari forum, sono docenti iscritti nelle graduatorie permanenti della provincia di Catania, sia ai fini dell'immissione in ruolo che dell’assegnazione delle supplenze nelle scuole statali. Il loro ricorso ha indotto il Tar etneo ad annullare l’elenco dei comuni di montagna della provincia di Catania. Ma facciamo la storia della vertenza, ripercorrendo i tratti della sentenza del Tar. Con D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito in L. 4 giugno 2004, n. 143, il Legislatore ha rideterminato i criteri eli valutazione dei titoli del personale docente, prevedendo, nella Tabella allegata, Lettera B - B.3) sub h), che “il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1 marzo 1957, n. 90, nelle isole minori e negli istituti penitenziari è valutato in misura doppia. Si intendono quali scuole di montagna quelle in cui almeno una sede è collocata in località situata sopra i 600 metri dal livello del mare”. Con nota del 3 giugno 2004 prot. n. 29 il Direttore Generale per il Personale della Scuola ha dettato le prime disposizioni attuati ve del D.L. n. 97/2004, nel testo risultante dalla legge di conversione, e, all'allegato D, ha indicato l'elenco completo dei comuni di montagna ai sensi della L. n. 991/1952 (richiamata dalla L. n. 90/1957), precisando che il punteggio doppio avrebbe potuto essere accordato soltanto nel caso in cui la scuola di servizio, ubicata in uno dei comuni di cui all'elenco, avesse avuto almeno una sede collocata in località situata sopra i seicento metri dal livello del mare. Nel contempo, con D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito in L. 27 luglio 2004 n. 186, il Legislatore ha dettato norme di interpretazione autentica del D.L n. 97/2004, e all’art. 8 nonies, comma 1, 2° periodo, ha prescritto testualmente: “Il punto B. 3), lettera h), della tabella ... si interpreta nel senso che il servizio valutabile in misura doppia è esclusivamente quel1o prestato nella sede scolastica ubicata in comune classificato come di montagna, situata al di sopra dei seicento metri, e non anche quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola”. Le disposizioni attuative di tale nuovo intervento legislativo sono state poste in essere con decreto del Direttore Generale per il Personale della Scuola del 29 luglio 2004. Con il presente gravame i ricorrenti impugnano la nota direttoriale 3 giugno2004 prot. n. 29, deducendo l'illegittimità dell’elenco dei Comuni di montagna approntato dall'Amministrazione scolastica con riferimento alla Provincia di Catania, la violazione dell’art. 1 della L. 25 luglio 1952 n. 991, l'eccesso di potere per omessa motivazione, difetto d'istruttoria ed il1ogicità manifesta, nonché la violazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. Le Autorità intimate si sono costituite in giudizio per avversare il gravame, chiedendone il rigetto. Con ordinanza collegiale n. 448 del 10 settembre 2004 sono stati disposti taluni incombenti istruttori eseguiti dall'Amministrazione. Con successiva ordinanza n. 2008 dell’11 dicembre 2004 il Tar, pur dando atto della fondatezza del ricorso, ha rigettato la domanda di sospensione dell'esecuzione della nota n. 29/2004, per mancata dimostrazione dell'esistenza di un danno grave ed irreparabile attuale. Con atto notificato il 17 maggio 2005, depositato il 19 maggio 2005, i ricorrenti hanno riproposto l’istanza cautelare, evidenziando l'esistenza di un ulteriore danno, a seguito della pubblicazione del Decreto del Direttore Generale per il Personale della Scuola del 31 marzo 2005, con il quale è stato disposto 1'aggiornamento delle graduatorie permanenti per gli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007. Così si arriva all’8 giugno, la causa va in Camera di Consiglio per la decisione. Il Tar rileva che, per l'individuazione delle scuole di montagna, la Lettera B - B. 3) sub h) della tabella allegata al D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito in. L. 4 giugno 2004, n. 143, menziona la L. 1 marzo 1957, n. 90, che, all’art. 1, rinvia, a sua volta, all’art. 1 della L. 25 luglio 195, n. 991, disciplinante le modalità di determinazione dei territori montani. Ritiene poi che, mediante il riferimento alla L. n. 90/1957, il Legislatore de12004 ha inteso richiamare le modalità di qualificazione dei Comuni montati previste dall’art. 1 della L. n. 991/1952. Precisa inoltre che la norma da ultimo citata (abrogata dall' art. 29 della L. 8 giugno 1990, n. 142, ma tornata in vigore in virtù del riferimento alla L. n. 90/1957, contenuto nella Tabella allegata al D.L n. 97/2004) dispone quanto segue: <> Vista la nota prot. n. 2922/E/2 del 18 ottobre 2004 (inviata in esecuzione dell'ordinanza collegiale istruttoria n. 448/2004), con la quale l'Amministrazione resistente ha comunicato di aver proceduto all'individuazione dei Comuni classificati "di montagna", utilizzando l'elenco ufficiale predisposto dall'U.N.C.M. - Unione dei Comuni e delle Comunità Montane per l'anno 2002, tratto dal sito internet www.simontagna.it; rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla predetta Amministrazione, l'elenco in questione non ha alcun carattere di ufficialità, in quanto proveniente da un ente a carattere associativo, l'adesione al quale avviene su base meramente volontaria e non comporta alcuno specifico accertamento in ordine ai requisiti posseduti (Cfr. artt. 5 e segg. Dello Statuto dell'U.N.C.M., prodotto in giudizio dai ricorrenti). Considerato che, per individuare i Comuni montani conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 1 della L. n. L. n. 991/1992, il M.I.U.R avrebbe dovuto utilizzare l'elenco predisposto dalla Commissione Censuaria Centrale, cosa che nella specie, non è stata fatta; vista altresì la documentazione depositata in giudizio dai ricorrenti, da cui risulta che i Comuni di Linguaglossa, Maletto, Milo, Maniace, Nicolosi, Pedara, Vizzini, Randazzo, Bronte, Castiglione di Sicilia, Sant’Alfio e Zafferana Etnea non possiedono i requisiti reddituali per ettaro indicati dall’art.1, comma l, della L. n. 991/1952, per cui gli stessi in ogni caso non possono essere ricompresi tra i Comuni di montagna, ai fini dell’attribuzione del punteggio maggiorato di cui alla Lettera B - B. 3) sub h), della tabella allegata al D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito in L. 4 giugno 2004. n. 143; ritenuto, per le ragioni che precedono, di annullare l'impugnata nota del Direttore Generale per il Personale della Scuola del 3 giugno 2004 prot. n. 29 "Allegato D", limitatamente all'inclusione di Linguaglossa, Maletto, Milo, Maniace, Nicolosi. Pedara, Vizzini, Randazzo, Bronte, Castiglione di Sicilia, Sant' Alfio e Zafferana Etnea nell'elenco dei Comuni di montagna della provincia di Catania; ritenuto di compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio, il Tribunale .Amministrativo per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania, Sezione Quarta, ha accolto il ricorso in questione e, ha annullato la nota del Direttore Generale per il Personale della Scuola del 3 giugno 2004 prot. n. 29 – “Allegato D”, limitatamente all'inclusione di Linguaglossa, Maletto, Milo, Maniace, Nicolosi, Pedara, Vizzini, Randazzo, Bronte, Castiglione di Sicilia, Sant'Alfio e Zafferana Etnea nell'elenco dei Comuni di montagna della provincia di Catania. Il Tar ha inoltre compensato le spese e ha ordinato che la sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Su www.vincenzobrancatisano.it





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