UTILIZZAZIONI 2005-2006: SINTESI DELLE NOVITA'
Data: Lunedì, 20 giugno 2005 ore 06:05:00 CEST
Argomento: Comunicati


Utilizzazioni 2005-2006: sintesi della novità Scadenza delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria (art. 1): 2 luglio 2005 per il personale docente e 9 luglio 2005 per il personale Ata. Destinatari delle utilizzazioni (art. 2 e art 11): o si è chiarito che possono presentare domanda i docenti e il personale Ata, trasferito d’ufficio perché soprannumerari, solo nel caso in cui abbiano presentato domanda condizionata o siano stati trasferiti d’ufficio per non averla presentata affatto. o può presentare domanda di utilizzazione anche il personale Ata dichiarato inidoneo (art. 11 lett. g1), pur non essendo in esubero né trasferito d’ufficio, a condizione che richieda una scuola che non abbia già in servizio analogo personale inidoneo. Tale modifica ha l’obiettivo di attenuare gli effetti della possibile e casuale concentrazione di personale inidoneo nella stessa scuola. Piano delle disponibilità (art. 3): o al comma 1, si è chiarito che gli abbinamenti di ore residue nella scuola secondaria non possono comunque superare le 18 ore, se non previsto esplicitamente dagli ordinamenti; o al nuovo comma 3 si è stabilito che la contrattazione regionale dovrà definire modalità e criteri di utilizzazione del personale su progetti attivati o confermati a qualsiasi titolo. Va con se che, in assenza di specifica contrattazione regionale, si applicano i criteri e le modalità di utilizzazione definiti nel presente contratto integrativo nazionale. Assegnazione del personale nel circolo o istituto (art. 4): si è ulteriormente precisato che: o c’è l’obbligo a regolare la materia con il contratto di scuola e il contratto va fatto in tempo utile per l’avvio dell’anno scolastico; o nel definire il contratto di scuola le parti si dovranno fare carico di regolare le agevolazioni spettanti a particolari categorie di personale sia per norme di legge che contrattuali (es. non vedenti, handicappati, lavoratrici madri con prole entro il 1° anno di vita, studenti lavoratori, ecc...); o negli istituti d’arte, i criteri di utilizzazione del personale docente sono di competenza del contratto di scuola ed i successivi provvedimenti, di competenza del DS, non potranno non tenere conto di alcune norme specifiche sia sulla costituzione dei posti che sulle relative classi di concorso di riferimento. Criteri di articolazione delle utilizzazioni (art. 5): o si è chiarito che il personale in esubero destinatario di provvedimenti di messa a disposizione, nel corso dell’anno non potrà essere utilizzato contestualmente, nell’arco dell’orario obbligatorio settimanale, in più di tre scuole e comunque a condizione che siano raggiungibili; si ricorda il contenuto del comma 8 (inserito lo scorso anno) che consente al personale docente perdente posto in organico di fatto per riduzione di classi, di rimanere a disposizione nella scuola. Quindi l’utilizzazione in altre scuole non può essere imposta, ma è possibile solo a domanda volontaria. Assegnazione provvisorie (art. 7): o si ricorda quanto già chiarito lo scorso anno e cioè che è possibile presentare domanda anche per altre tipologie di posti e/o classi di concorso e per diversi gradi di scuola; o nel nuovo contratto si è stabilito che, in assenza di coniuge o convivente e in assenza anche di figli, è possibile chiedere l’assegnazione provvisoria per ricongiungersi ai genitori a prescindere dalla loro età. L’età superiore ai 65 anni rimane solo come condizione per avere il punteggio (vedasi tabelle specifiche per docenti e Ata). In altre parole è possibile chiedere l’assegnazione provvisoria per ricongiungersi ai genitori, ancorché con punteggio pari a zero; o inoltre si è chiarito un punto che è stato fonte di contenzioso in passato (art. 7 comma 2). Chi è neo assunto non può, nel primo anno, partecipare alle operazioni di assegnazione provvisoria (anche perché tale operazione riguarda solo il personale già con contratto a tempo indeterminato e precede la stessa proposta di nuova assunzione). Chi invece non ha ancora superato il periodo di prova ma è stato assunto già dall’anno (o dagli anni) precedente e quindi al secondo anno di servizio oppure uno che abbia ottenuto un passaggio di ruolo, può chiedere l’assegnazione provvisoria, ma solo per lo stesso grado di istruzione di attuale titolarità (in cui è tenuto a fare l’anno di prova) e non anche per un grado diverso. Precedenze (art. 8): si è chiarito che in caso di concorrenza tra più persone nel rientro nella scuola di precedente titolarità (comma 1 punto II), prevale l’istanza del docente appartenente alla stessa tipologia di posto o classe di concorso. Sostituzione DSGA (art. 11-bis): si è chiarito che nei casi in cui non sia possibile provvedere alla sostituzione del DSGA secondo quanto previsto agli artt. 47 e 55 del Ccnl/03 e quindi si debba procedere utilizzando personale appartenente ai profili di responsabile amm. vo o assistente amm.vo. si provvede mediante un “provvedimento utilizzazione” in funzioni superiori e non con nuovo e diverso incarico. Tabelle di valutazione: si utilizzano quelle dei trasferimenti con le precisazioni contenute all’art. 1 c. 6. Tra le precisazioni si è chiarito che al personale ITP o ex assistente di cattedra proveniente dagli EE.LL. si valuta il servizio precedentemente prestato alle dipendenze dell’EE.LL. purché prestato nella scuole statali in effettiva attività d’insegnamento. Sequenza delle operazioni personale docente (allegato 3). Si è chiarito che le operazioni di conferma e di nuova utilizzazione del personale docente, avvengono prima nell’ambito della stessa tipologia di posto o classe di concorso di titolarità e poi nei confronti di chi proviene da posto o classe di concorso diversa (perché appartenenti a profilo in esubero). Vedasi a questo proposito le modifiche ai punti 27, 32, 33 e 35 dell’allegato sulla sequenza delle operazioni.





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