DOCENTI SENZA ESAMI: NESSUN OBBLIGO DI RIMANERE A SCUOLA
Data: Lunedì, 20 giugno 2005 ore 06:00:00 CEST
Argomento: Comunicati


DOCENTI SENZA ESAMI: NON C’È NESSUN OBBLIGO DI RIMANERE A SCUOLA di Maria Rosa Lanza dalla Gilda di Verona, 9/6/2005 Verona, 9 giugno 2005 Al Dirigente Scolastico Ai colleghi E p.c. alla componente RSU Oggetto: circolare 98 bis Egregio signor Preside, Le scrivo sia perché sollecitata da più di un collega, ma soprattutto per chiarire alcuni aspetti sindacali in merito agli impegni dei docenti non occupati con gli esami. Il nostro è un rapporto di lavoro regolato da un contratto, come cita il DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Articolo 2 Fonti 2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche . . . 3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. e il CCNL 2002/2005 descrive gli obblighi dei docenti negli articoli e nei relativi commi sottoriportati ART. 26 – ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTOComma 4. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazionedell’azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze ART. 27 – ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO (art. 42 del CCNL 4-8-1995 ed art. 24, comma 5 del CCNL 26-5-1999) Commi 2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; b) alla correzione degli elaborati; c) ai rapporti individuali con le famiglie. 3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, per un totale di 40 ore annue; b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere di massima un impegno non superiore alle quaranta ore annue; c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione. Da questi risulta che 1. le 40 ore collegiali essendo parte del contratto di lavoro di tutti i docenti devono essere svolte da tutti e non solo da chi non ha esami; 2. la programmazione di dette attività deve essere approvata dal Collegio Docenti; 3. gli esami rientrano nelle attività funzionali all’insegnamento come la correzione degli elaborati. Sempre a sua disposizione per ulteriori confronti e chiarimenti. Distinti saluti Maria Rosa Lanza





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