Dipartimento per i Servizi
nel Territorio
Direzione Generale per l'Organizzazione dei Servizi nel Territorio
Ufficio III
Prot. n. 645
Roma, 11 aprile 2002
Oggetto: Visite guidate e viaggi d'istruzione.
Schema di capitolato d'oneri tra istituzioni scolastiche ed agenzie di viaggi.
Nel quadro dei propri compiti
istituzionali, questa Direzione Generale, a seguito di richiesta avanzata dalla
FIAVET, associazione di categoria nel settore di cui trattasi, ha curato, con
apposito gruppo di lavoro costituito in data 5 marzo 2002, la stesura di uno
schema di capitolato d'oneri che potrà essere utilizzato per disciplinare il
rapporto contrattuale tra istituzioni scolastiche e agenzie di viaggi in materia
di visite guidate e viaggi d'istruzione.
E' nota la valenza educativa e
culturale dei viaggi d'istruzione, relativamente ai quali sono state emanate
fino ad oggi numerose circolari; essi rappresentano, infatti, nell'articolato
progetto dell'offerta formativa della scuola, una opportunità fondamentale per
la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per
l'attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente diversamente
abile, nel pieno esercizio del diritto allo studio.
Non può non evidenziarsi, al
riguardo, l'importanza che assume, nella realizzazione delle iniziative in
questione, l'adozione di forme di collaborazione tra studenti per lo sviluppo
della convivenza civile e democratica, soprattutto in presenza di situazioni di
disagio.
Le visite guidate ed i viaggi d'istruzione esigono,
ovviamente, in considerazione delle motivazioni culturali, didattiche e
professionali, che ne costituiscono il fondamento ed il fine, un'adeguata
programmazione didattica e organizzativa per ottimizzare il perseguimento degli
obiettivi previsti, nonché per garantire l'importante ed ineludibile necessità
della massima sicurezza, a tutela dell'incolumità dei partecipanti.
Alla luce di tutto quanto sopra
esposto, lo schema di capitolato d'oneri, che si
allega,
elaborato nel più ampio confronto con la associazioni di categoria, vuole
essere uno strumento per le scuole che, nell'ambito della propria autonoma
gestione del servizio e della diretta responsabilità organizzativa in materia,
intendano stipulare contratti con agenzie di viaggi qualificate, per lo
svolgimento di viaggi d'istruzione e di visite guidate.
Si pregano, pertanto, codesti
Uffici di voler curare la diffusione del documento di cui trattasi presso tutte
le scuole dell'ambito territoriale di competenza, per favorire comportamenti
omogenei, nel rispetto della normativa vigente .
Il Direttore Generale
Silvana Riccio
SCHEMA
DI CAPITOLATO D'ONERI TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E LE AGENZIE DI
VIAGGI
L'Agenzia di Viaggi (di seguito denominata ADV) si impegna a rispettare le indicazioni delle CC.MM. n. 291 del
14/10/1992 e n.623 del 2/10/1996,
fornendo, su richiesta dell'Istituzione
Scolastica (di seguito denominata IS),
tutte le certificazioni richieste nelle circolari stesse, in particolare quelle
di cui all'art. 9, commi 7 e 10 della
C.M. n. 291/92, anche mediante autocertificazione del rappresentante legale
dell'ADV;
la validità dei preventivi sarà
riferita alla data prevista dell'effettuazione del viaggio, salvo variazioni
dei costi documentabili e non imputabili all' ADV (es.: cambi valutari,
trasporto, carburante, pedaggi autostradali, posteggi, ingressi, tasse, ecc. Si
richiama al riguardo l'art. 11 D.L.vo del 17/3/1995 n.111 di cui
all'appendice del presente capitolato, nota 1);
in calce ad ogni preventivo l'ADV
fornirà, su richiesta dell'IS, tutte le indicazioni riguardo ad altri servizi
quali, ad esempio, ingressi a musei
o siti archeologici, gallerie, mostre, ecc., che richiedono il pagamento in
loco. I suddetti servizi dovranno essere necessariamente richiesti al momento
della prenotazione del viaggio ed i relativi
importi saranno inclusi nella quota
di partecipazione. Lo stesso varrà per i servizi di guide, interpreti od
accompagnatori ;
l'affidamento
dell'organizzazione del viaggio, da parte dell'IS, dovrà avvenire con una
lettera d'impegno dell'IS stessa e dovrà essere stipulato un contratto con
l'ADV, contenente tutti gli elementi relativi al viaggio, come previsto dal
D.L.vo del 17/3/1995 n. 111 di attuazione della Direttiva 314/90/CEE (di cui
all'appendice del presente capitolato, nota 2) ed in coerenza con le norme
dettate dal D.I. n. 44 dell'1 febbraio 2001 concernente le “Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche”. Detto contratto
dovrà essere firmato sia dall'ADV che dall'IS nelle persone legalmente
autorizzate. Soltanto la regolare stipula del contratto consente all'IS di
poter accedere al “Fondo nazionale di garanzia”, per i casi di cui
all'art.1 e
secondo le procedure di cui all'art. 5, del Regolamento n.349 del 23
luglio 1999 , recante norme per la gestione ed il funzionamento del Fondo
nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico. (Si rimanda, al
riguardo, all'appendice del presente capitolato, nota n. 3) ;
in caso di partecipazione al
viaggio di istruzione di alunni in situazione di handicap, dovranno essere
osservate le seguenti indicazioni:
l'IS, per una corretta e
funzionale organizzazione, nonché per la determinazione del costo del viaggio,
comunicherà all'ADV la
presenza di allievi in situazione di handicap, i relativi servizi necessari e
l'eventuale presenza di assistenti educatori culturali;
agli allievi in situazione di
handicap e agli assistenti educatori culturali dovranno essere forniti i servizi
idonei, secondo la normativa vigente in materia;
le quote di partecipazione
saranno stabilite in relazione ad un numero minimo e massimo di persone paganti
ed alla capienza dei mezzi di trasporto. In caso di difformità tra il numero di
tali persone ed il numero di persone partecipanti comunicato dall'IS, il costo
sarà ricalcolato ed indicato all'IS medesima;
lo/gli albergo/ghi dovrà/nno
essere della categoria richiesta. Lo/Gli stesso/i sarà/nno indicato/i (nome,
indirizzo, telefono/fax, ubicazione) da parte dell'ADV, dopo l'affidamento
dell'organizzazione, alla conferma dei servizi. Le sistemazioni saranno in
camere singole gratuite per i docenti (una ogni 15 paganti) ed a più letti per
gli studenti; ulteriori camere singole, subordinatamente alla disponibilità
dello/gli albergo/ghi, comporteranno un supplemento. La sistemazione del gruppo
avverrà in un solo albergo, salvo che, per l'entità del gruppo o in caso di
piccoli centri, si renda necessaria la sistemazione in più alberghi.
L'ubicazione dovrà essere il
più vicino possibile ai luoghi da visitare;
in relazione ai servizi di
pensione completa o di mezza pensione dovrà essere indicato se i pasti saranno
serviti nello/gli albergo/ghi stesso/i, in ristorante/i o con cestino/i da
viaggio (quest'ultimo/i se richiesto/i);
i viaggi d'istruzione potranno
essere effettuati con qualsiasi mezzo idoneo di trasporto. La comunicazione
dell'entità dei posti, richiesti ed assegnati da parte dei Vettori,
dovrà essere fornita all'IS dall'ADV (anche in copia) all'atto della
conferma dei servizi previsti per il relativo viaggio;
ove siano utilizzati
autopullmann, gli stessi saranno a disposizione per tutti gli spostamenti del
gruppo, inerenti all'itinerario
precedentemente stabilito. Nelle quote si intendono inclusi: carburante, pedaggi
autostradali, ingressi in città e parcheggi, iva, diaria vitto ed alloggio
autista/i, eventuale secondo autista nelle circostanze previste dalla C.M. n.291
del 14/10/1992.
L'IS può riservarsi di far verificare, alla partenza
del viaggio ed avvalendosi delle Autorità competenti, l'idoneità dei mezzi
utilizzati;
l'IS dovrà garantire, con
apposita dichiarazione scritta preventiva, la conservazione dello stato delle
strutture alberghiere/ristorative al momento della partenza dalle stesse, nonché
dei mezzi di trasporto utilizzati. Nel caso vengano denunciati danni imputabili
all'IS, quest'ultima e l'ADV si riserveranno di riscontrare gli stessi e
di verificarne l'entità con i relativi fornitori. L'ammontare
dell'eventuale spesa sarà addebitata all'IS
con specifica fattura emessa dall'ADV;
le gratuità di viaggio saranno
accordate in ragione di una ogni quindici partecipanti paganti;
sarà versato, al momento che
l'ADV confermerà i servizi prenotati e su presentazione della relativa
fattura, un acconto delle quote
pari al 25%. Il saldo avverrà, su presentazione delle relative fatture, entro e
non oltre cinque giorni dal rientro
dal viaggio;
l'ADV rilascerà all'IS,
prima della partenza, i documenti relativi al viaggio (voucher,
titoli di trasporto). Sui voucher
saranno indicati: il nome dell'IS, l'entità del gruppo, i servizi prenotati
ed il fornitore relativi al viaggio. L'IS, nella persona
del responsabile accompagnatore, avrà cura di rilevare l'esatto numero
dei partecipanti, nonché l'utilizzo dei servizi previsti, con apposita
dichiarazione sottoscritta sui
relativi documenti di viaggio (voucher,
titoli di trasporto); in caso di trasporto ferroviario/marittimo, il
responsabile accompagnatore avrà cura di farvi annotare dal personale
competente il numero esatto dei viaggiatori. Tali adempimenti
consentiranno all'IS di poter, eventualmente, ottenere il rimborso,
qualora il numero dei partecipanti sia stato oggetto di variazioni in meno
oppure non tutti i servizi siano stati utilizzati per causa di forza maggiore.
L'IS dovrà, al rientro in sede della comitiva e, comunque, entro e non oltre
cinque giorni, informare l'ADV
delle eventuali variazioni relative al numero dei partecipanti, nonché dei
servizi di cui non si è usufruito.
Per quanto non specificatamente richiamato nel presente documento, si
rinvia alla normativa vigente in materia, già menzionata, con particolare
riferimento al decreto legislativo del 17-3-95,n.111, relativo all'
“Attuazione della direttiva n.314/90/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i
circuiti “tutto compreso” “
Le richieste di preventivo per i
viaggi di istruzione non rientrano nella normativa di legge prevista per le gare
d'appalto.
APPENDICE:
Nota 1 – Art. 11, D.L.vo
del 17 marzo 1995, n.111 – Revisione
del prezzo
1. La revisione del
prezzo forfetario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle parti è
ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con la
definizione delle modalità di calcolo, in conseguenza della variazione del
costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di
atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di
cambio applicato.
2. La revisione al
rialzo non può in ogni caso essere superiore al 10% del prezzo nel suo
originario ammontare.
3. Quando l'aumento
del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l'acquirente può recedere
dal contratto, previo rimborso delle somme già versate alla controparte.
4. Il prezzo non può in
ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza.
Nota 2 - Art.7, D.L.vo del 17 marzo 1995, n.111
- Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici
Il contratto contiene i seguenti
elementi:
destinazione, durata, data
d'inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata
del medesimo con relative date di inizio e fine,
nome, indirizzo, numero di
telefono ed estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'organizzatore o
venditore che sottoscrive il contratto;
prezzo del pacchetto turistico,
modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio,
sbarco e imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del
viaggiatore;
importo, comunque non superiore
al venticinque per cento del prezzo, da versarsi all'atto della prenotazione,
nonché il termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo è versato a
titolo di caparra ma gli effetti di cui all'art. 1385 del codice civile non si
producono allorchè il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile,
ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte;
estremi della copertura
assicurativa e delle ulteriori polizze convenute con il viaggiatore;
presupposti e modalità di
intervento del fondo di garanzia di cui all'art.21;
mezzi, caratteristiche e
tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di
posto assegnato;
ove il pacchetto turistico
includa la sistemazione in albergo, l'ubicazione, la categoria turistica, il
livello, l'eventuale idoneità all'accoglienza di persone disabili, nonché
le principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato
membro ospitante, i pasti forniti;
itinerario, visite, escursioni o
altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di
accompagnatori e guide turistiche;
l. termine entro
cui il consumatore deve essere informato dell'annullamento del viaggio per la
mancata adesione del numero minimo dei partecipanti previsto;
accordi specifici sulle modalità
del viaggio espressamente convenuti tra l'organizzatore o il venditore e il
consumatore al momento della prenotazione;
eventuali spese poste a carico
del consumatore per la cessione del contratto ad un terzo;
termine entro il quale il
consumatore deve presentare reclamo per l'inadempimento o l'inesatta
esecuzione del contratto;
termine entro il quale il
consumatore deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle
condizioni contrattuali di cui all'art.12.
Nota 3 - artt.1 e 5, Decreto
del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 23
luglio 1999, n. 349 (relativi al
Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico)
Art. 1 - Competenze e ambito di
applicazione
Al Dipartimento del turismo è
affidata la gestione del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di
pacchetto turistico istituito dall'articolo 21
del decreto legislativo n.111/1995, di seguito denominato Fondo.
Compito del Fondo è quello di :
assicurare al consumatore il
rimborso del prezzo versato sia in caso di fallimento del venditore o
dell'organizzatore, che in caso di accertata insolvenza degli stessi soggetti,
tale da non consentire, in tutto o in parte, l'osservanza degli obblighi
contrattuali assunti;
organizzare il rimpatrio del
turista in viaggio all'estero nel caso in cui si verificano le circostanze di
cui al punto a ;
assicurare la fornitura di
un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da
Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno
all'organizzatore.
Il Fondo interviene
esclusivamente nei casi in cui il pacchetto turistico è stato venduto od
offerto in vendita con contratto stipulato nel territorio nazionale
dall'organizzatore o dal venditore in
possesso di regolare autorizzazione.
… omissis …
Art. 5 - Domanda per l'intervento del Fondo fuori dei casi
d'urgenza
La domanda per accedere alle
erogazioni del Fondo nazionale di garanzia per il turista è indirizzata alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo, comitato di
gestione del Fondo nazionale di garanzia.
La domanda da presentare entro
tre mesi dalla data prevista per la conclusione del viaggio, al fine di
consentire al Fondo di avvalersi del diritto di rivalsa, è corredata da:
a. contratto di viaggio in originale;
b. copia della ricevuta del versamento della somma corrisposta
all'agenzia di viaggio;
c. ogni elemento atto a comprovare la mancata fruizione
dei servizi pattuiti.
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