QUESTE FERIE NON S'HAN DA FARE...
Data: Domenica, 22 maggio 2005 ore 06:00:00 CEST
Argomento: Normativa Utile


QUESTE FERIE NON S’HAN DA FARE! Lo spunto per i chiarimenti sulle ferie è stato un Comunicato interno ad una scuola, in cui il Dirigente Scolastico invitava i docenti “onde evitare spiacevoli dinieghi” di richiedere la fruizione delle ferie “solo quando fosse garantita la copertura da colleghi liberi da impegni di servizio” (la sottolineatura è tutta del Dirigente) e “nella classe di appartenenza”. Ricordiamo le norme contrattuali nazionali che cosa stabiliscono in merito: art. 13 - Ferie, comma 9, del CCNL 2002-2005: “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative ;” “La fruibilità delle ferie è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede, e “alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi.” art. 15—Permessi retribuiti, al comma 2: E’ attribuita la fruizione dei sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica “per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione, prescindendo dalle condizioni poste nell’art. 13, comma 9” precedentemente citato, cioè dall’obbligo di non determinare oneri aggiuntivi; ne consegue la possibilità di sostituire l’insegnante assente con la nomina di un docente a tempo determinato. Dalla Comunicazione del Dirigente scolastico risultava che erano state poste ulteriori restrizioni al diritto di fruizione delle suddette ferie, in particolare : la limitazione della sostituzione all’interno della “classe di appartenenza” e non soltanto “nella stessa sede”, intesa normalmente per “plesso di servizio”; il diniego a priori della fruizione di ferie in base al comma 2 dell’art. 15 del CCNL; la condizione di essere sostituiti da colleghi “liberi da impegni di servizio”, che corrisponderebbe per gli stessi ad un orario aggiuntivo delle ore settimanali di insegnamento,assolutamente gratuito. Le norme contrattuali nazionali, però, non possono essere modificate, tanto meno in senso peggiorativo, e l’argomento della fruizione delle ferie, non è neppure materia di contrattazione a livello di Istituzione scolastica con la RSU (art. 6 del CCNL). Il comma 5 dell’art. 26 del CCNL stabilisce, in modo chiaro, che le ore di compresenza, se il Collegio dei Docenti non ha programmato alcuna attività di arricchimento dell’offerta formativa, sono destinate per supplenze (senza distinguere le ragioni dell’assenza: salute, ferie, studio o altro) nell’ambito del plesso di servizio. Secondo il SAM-Gilda, non può essere richiesto ai docenti, neppure sotto forma di “invito”, di non avanzare domande contrattualmente previste. Non è neppure corretto demandare agli insegnanti stessi – come generalmente avviene – la ricerca di “copertura” da parte dei colleghi: il quadro orario delle disponibilità deve essere depositato nella Segreteria della scuola dall’inizio dell’anno scolastico e sarà in base a questo che il Dirigente concederà o meno le giornate di ferie richieste, in base al comma 9 dell’art. 13 del CCNL vigente. Per quanto riguarda analoga richiesta ma con riferimento al comma 2 dell’art. 15, ben difficilmente il Dirigente potrà negare una domanda di ferie “per ragioni personali o familiari”, considerando che nel CCNL attuale non sono più richiesto che siano “gravi”. Infatti, le ragioni più comuni sono: la necessità di colloqui con gli insegnanti dei figli, l’espletamento di pratiche in uffici con apertura antimeridiana, la preparazione di matrimoni, Prime Comunioni, Cresime dei figli… Questo articolo sembra rimediare alla scomparsa di quei “permessi per ragioni di famiglia”, 15 giorni all’anno, esistenti nei Contratti di molti anni fa. Giuliana Bagliani





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