applicazione legge n.186/2004
Data: Giovedì, 05 maggio 2005 ore 17:16:01 CEST
Argomento: Comunicati


Il MIUR ha chiarito, a seguito di analogo parere del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero dell'Economia, che per l'anno in corso non dovranno essere disposti, a favore di personale scolastico, trattenimenti in servizio fino al settantesimo anno di età ai sensi dell'art.1 quater del D.L. 136/2004. Gli stessi, infatti, equiparati ex lege ad una nuova assunzione, sono sottoposti al regime autorizzatorio proprio di tale istituto giuridico, che comporta una complessa procedura, non più attivabile per le istituzioni scolastiche per le questioni connesse con il regolare avvio dell'anno scolastico.

 

Prot.    97/N                                                               Roma, 29/04/05

                                                                                 

Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale

per la Campania

                                               Via Ponte della Maddalena, 55

80133 NAPOLI

(rif. nota 11 aprile 2005 prot.9521/P)

 

e, p.c.  Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali

                       LORO SEDI

 

OGGETTO: Applicazione legge n.186/2004.

 

            Si fa riferimento alla nota indicata a margine inerente alla questione di cui all’oggetto.

            Al riguardo si fa presente che, con lettera circolare dell’11 aprile 2005 nr.177-15/CD, il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno ribadito che il trattenimento in servizio previsto dall’art.1-quater del decreto legge n.136 del 2004, non forma oggetto di un diritto potestativo del dipendente, come nell’ipotesi del mantenimento in servizio fino al compimento del sessantasettesimo anno di età, previsto dal primo comma dell’art.11 del decreto legislativo n.503/1992.

            Il trattenimento in servizio in questione, invece, non solo è subordinato ad una valutazione discrezionale dell’amministrazione ma -essendo stato equiparato ad una “nuova assunzione” dall’art.1, comma 99 della legge n.311/2004- è sottoposto alla specifica disciplina autorizzatoria delle assunzioni.

            Considerato che, allo stato, la predetta autorizzazione per il personale docente e ATA, pur richiesta, non risulta essere stata deliberata e considerato altresì che i tempi per l’attività delle procedure connesse all’avvio dell’anno scolastico sono ormai esauriti, si ritiene che per il prossimo anno scolastico non esistano le condizioni per poter esprimere una valutazione positiva in ordine alle richieste presentate.

 

 

                                                                                  F.to CAPO DIPARTIMENTO

                                                                                             Pasquale Capo







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