IMPORTANTI NOTIZIE DAL MIUR PER I PRECARI
Data: Martedì, 03 maggio 2005 ore 13:29:23 CEST
Argomento: Comunicati


Brevi dal MIUR. Diploma di fisiopatologia, Servizio di leva senza titolo, Graduatorie d' Istituto, Punteggio SSIS, Riscatti universitari 30 aprile 2005 da www.gildains.it DIPLOMA DI FISIOPATOLOGIA In seguito ad un tentativo di conciliazione fra una docente ed il CSA di Foggia che le aveva rifiutato la validità del suddetto titolo per le nomine in ruolo sul sostegno per minorati psicofisici conseguito prima dell' entrata in vigore del DPR n° 970/75, il MIUR con la nota prot. 283 del 19 aprile 2005 ne ha riconosciuto la validità contestata ai sensi dell' art. 325 del D.Lgs n° 297/94, richiamandosi ad una sentenza del TAR Puglia del 2003 che l' Avvocatura distrettuale aveva sconsigliato d' impugnare in assenza di elementi contrari esaurienti. Ad ogni buon conto, sostiene il MIUR, se il titolo è valido per le supplenze, dev' esserlo necessariamente anche per i contratti a tempo indeterminato. SERVIZIO DI LEVA SENZA TITOLO Il servizio effettuato prima del conseguimento del titolo di studio non può essere valutato non solo come servizio specifico, ma neanche come servizio aspecifico. Per quanto riguarda, invece, le graduatorie degli aspiranti non inseriti in Graduatoria Provinciale, non è neanche valutabile come servizio di III fascia che comprende tutte quelle attività d' insegnamento non riconducibili a classi di concorso. Per il MIUR, infatti, è prevalente il mancato possesso del titolo di studio previsto. Questo è il parere espresso in seguito ad un quesito del CSA di Foggia. GRADUATORIE D' ISTITUTO In seguito ad un quesito del CSA di Foggia sulla legittimità dell' esclusione dalle graduatorie d' istituto di II e III fascia di coloro che non avevano presentato domanda di conferma entro il 10 settembre 2004, Il MIUR, pur riconoscendo che nel DDG n° 64/04 non era riportata fra i motivi d' esclusione la mancata presentazione della suddetta domanda, sostiene che la validità triennale delle suddette graduatorie, sancita dall' art. 5 co. 5 del Regolamento 25/5/00, sia cessata al termine del triennio per tutti coloro che non avevano chiesto la conferma. PUNTEGGIO SSIS E' consentito attribuire i 30 punti SSIS ad una classe di concorso di un ambito disciplinare per la cui abilitazione si sta frequentando l' anno aggiuntivo, avendone già ottenuti 30 su altra classe di concorso relativa al primo biennio? No. Per l' attribuzione di ulteriori 30 punti è indispensabile la frequenza di un altro biennio SSIS. E' consentito, invece, assegnare i 30 punti alla nuova classe di concorso, in sostituzione del bonus attribuito con l' opzione precedente all' altra classe di concorso alla quale saranno assegnati solo 6 punti. Se la certificazione SSIS attesta il conseguimento di due abilitazioni dello stesso ambito disciplinare con due percorsi didattici differenti ed esami separati, è possibile attribuire i 30 punti ad entrambe le classi di concorso? No. Va sempre fatta l' opzione. E' consentito, invece, considerare le due abilitazioni come due titoli acquisiti distintamente e, pertanto, attribuire due volte i 3 punti quale altro titolo ad una terza graduatoria, oppure i 3 punti a ciascuna classe di concorso dell' ambito in questione. RISCATTI UNIVERSITARI L' INPDAP ha risposto favorevolmente ad un quesito formulato dal MIUR sull' ammissibilità a riscatto ai fini pensionistici del quinto anno abilitante del corso di laurea in Materie letterarie della facoltà di Magistero dell' Università "La Sapienza" di Roma, il cui piano di studi fu modificato dal DPR 242/69, rivendicato da un' iscritta Gilda della provincia di Foggia. Un caso analogo, bocciato ovviamente in prima istanza dal CSA, mi fu segnalato anche dalla Gilda di Benevento alla quale trasmetterò il beneplacito del MIUR, appena ne verrò in possesso, affinchè l' interessato possa chiedere un riesame dell' istanza di riscatto. Logicamente il diritto va riconosciuto a tutti coloro che avevano frquentato il corso di laurea abilitante di cui sopra. In base ai dati in mio possesso solo il CSA di Roma ha riconosciuto pacificamente il buon diritto dei richiedenti, addirittura dal 1994, in seguito alla risposta ad analogo quesito formulata da Dirigente pro-tempore dell' Ispettorato delle pensioni."





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