NUOVO SERVIZIO POSTALE DI E-MAIL
Data: Sabato, 30 aprile 2005 ore 09:20:29 CEST
Argomento: Comunicati


Il servizio si fonda sull'istituzione di  nuove "poste"="gestori", che  possono essere pubblici o privati .

La  procedura è quella prevista dalle "poste" per le raccomandate .

E' fissato il tempo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per emanare i regolamenti, ai sensi dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione e dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, necessari al corretto funzionamento della nuova procedura .

Il costo globale del servizio dovrebbe passare dalle attuali 20 euro (poste) a solo 2 euro (e-mail).

 

COME OPERARE :

  • Preparare e-mail con doppia firma  certificata (pubblica e privata);
  • Spedire l'e-mail utilizzando il servizio "gestore di posta certificata";
  • Se il destinatario ha lo stesso gestore l' e-mail viene inviata al destinatario ;
  • Il gestore invia al mittente ricevuta elettronica certificata della consegna;

  • Se il destinatario ha un  gestore diverso, viene inviata al mittente una ricevuta certificata di passaggio di consegna-ricezione al nuovo gestore e dopo inviata al destinatario;

  • Il nuovo gestore invia al mittente ricevuta elettronica certificata della consegna;

I gestori tengono traccia in archivio elettronico, per almeno mesi 30 delle attività (mittente, destinatario, e-mail) per le procedure di contenzioso (es. reclami);

I gestori effettuano anche il servizio verifica virus: se e-mail con virus, lo status viene comunicato al mittente motivando la mancata consegna al destinatario .

Salvatore Ravidà

 

ALLEGATO: Il testo del DPR

Gazzetta Ufficiale N. 97 del 28 Aprile 2005


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 2005, n.68
Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 27, commi 8, lettera e), e 9, della legge
16 gennaio 2003, n. 3;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 25 marzo 2004;
Espletata la procedura di informazione di cui alla direttiva
98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998,
modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata con legge 21 giugno 1986, n.
317, cosi' come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000,
n. 427;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
espresso nella riunione del 20 maggio 2004;
Vista la nota del 29 marzo 2004, con la quale e' stato richiesto il
parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 giugno 2004;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 gennaio 2005;
Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro
per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento stabilisce le caratteristiche e le
modalita' per l'erogazione e la fruizione di servizi di trasmissione
di documenti informatici mediante posta elettronica certificata.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) busta di trasporto, il documento informatico che contiene il
messaggio di posta elettronica certificata;
b) Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione, di seguito denominato: «CNIPA», l'organismo di cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
39, come modificato dall'articolo 176, comma 3, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
c) dati di certificazione, i dati inseriti nelle ricevute
indicate dal presente regolamento, relativi alla trasmissione del
messaggio di posta elettronica certificata;
d) dominio di posta elettronica certificata, l'insieme di tutte e
sole le caselle di posta elettronica certificata il cui indirizzo fa
riferimento, nell'estensione, ad uno stesso dominio della rete
Internet, definito secondo gli standard propri di tale rete;
e) log dei messaggi, il registro informatico delle operazioni
relative alle trasmissioni effettuate mediante posta elettronica
certificata tenuto dal gestore;
f) messaggio di posta elettronica certificata, un documento
informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di
certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati;
g) posta elettronica certificata, ogni sistema di posta
elettronica nel quale e' fornita al mittente documentazione
elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti
informatici;
h) posta elettronica, un sistema elettronico di trasmissione di
documenti informatici;
i) riferimento temporale, l'informazione contenente la data e
l'ora che viene associata ad un messaggio di posta elettronica
certificata;
l) utente di posta elettronica certificata, la persona fisica, la
persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi ente,
associazione o organismo, nonche' eventuali unita' organizzative
interne ove presenti, che sia mittente o destinatario di posta
elettronica certificata;
m) virus informatico, un programma informatico avente per scopo o
per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico,
dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti,
ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo
funzionamento.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio.
- Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunita'
europea (G.U.C.E.).

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 15, comma 2,
della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa):
«2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica
amministrazione e dai privati con strumenti informatici o
telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme,
nonche' la loro archiviazione e trasmissione con strumenti
informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di
legge. I criteri e le modalita' di applicazione del
presente comma sono stabiliti, per la pubblica
amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti
da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei
regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle
competenti Commissioni».
- Si riporta il testo dell'art. 27, commi 8, lettera e)
e 9, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione):
«8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono emanati uno o piu' regolamenti, ai
sensi dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione e
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie
ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) - d) omissis;
e) estensione dell'uso della posta elettronica
nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti
tra pubbliche amministrazioni e privati.
9. I regolamenti di cui al comma 8 sono adottati su
proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e
per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
- Testo A), come modificato dal decreto qui pubblicato:
(Vedi allegato).
- La legge 21 giugno 1986, n. 317, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1986, n. 151, reca
«Procedura d'informazione nel settore delle norme e
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai
servizi della societa' dell'informazione in attuazione
della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva
98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
20 luglio 1998.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il Presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come modificato
dall'art. 176, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (Norme in materia di sistemi informativi
automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma
dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre
1992, n. 421.):
«1. E' istituito il Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione, che opera presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione
delle politiche del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale,
amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza
di giudizio.».


Art. 2.
Soggetti del servizio di posta elettronica certificata

1. Sono soggetti del servizio di posta elettronica certificata:
a) il mittente, cioe' l'utente che si avvale del servizio di
posta elettronica certificata per la trasmissione di documenti
prodotti mediante strumenti informatici;
b) il destinatario, cioe' l'utente che si avvale del servizio di
posta elettronica certificata per la ricezione di documenti prodotti
mediante strumenti informatici;
c) il gestore del servizio, cioe' il soggetto, pubblico o
privato, che eroga il servizio di posta elettronica certificata e che
gestisce domini di posta elettronica certificata.


Art. 3.
Trasmissione del documento informatico

1. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente:
«1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si
intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si
intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo
elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica
del destinatario messa a disposizione dal gestore.».

Nota all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 14, del decreto del Presidente
della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano le
note alle premesse.


Art. 4.
Utilizzo della posta elettronica certificata

1. La posta elettronica certificata consente l'invio di messaggi la
cui trasmissione e' valida agli effetti di legge.
2. Per i privati che intendono utilizzare il servizio di posta
elettronica certificata, il solo indirizzo valido, ad ogni effetto
giuridico, e' quello espressamente dichiarato ai fini di ciascun
procedimento con le pubbliche amministrazioni o di ogni singolo
rapporto intrattenuto tra privati o tra questi e le pubbliche
amministrazioni. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante e
puo' essere revocata nella stessa forma.
3. La volonta' espressa ai sensi del comma 2 non puo' comunque
dedursi dalla mera indicazione dell'indirizzo di posta certificata
nella corrispondenza o in altre comunicazioni o pubblicazioni del
soggetto.
4. Le imprese, nei rapporti tra loro intercorrenti, possono
dichiarare la esplicita volonta' di accettare l'invio di posta
elettronica certificata mediante indicazione nell'atto di iscrizione
al registro delle imprese. Tale dichiarazione obbliga solo il
dichiarante e puo' essere revocata nella stessa forma.
5. Le modalita' attraverso le quali il privato comunica la
disponibilita' all'utilizzo della posta elettronica certificata, il
proprio indirizzo di posta elettronica certificata, il mutamento del
medesimo o l'eventuale cessazione della disponibilita', nonche' le
modalita' di conservazione, da parte dei gestori del servizio, della
documentazione relativa sono definite nelle regole tecniche di cui
all'articolo 17.
6. La validita' della trasmissione e ricezione del messaggio di
posta elettronica certificata e' attestata rispettivamente dalla
ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di
cui all'articolo 6.
7. Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio
di posta elettronica certificata si avvalgono di uno dei gestori di
cui agli articoli 14 e 15.


Art. 5.
Modalita' della trasmissione e interoperabilita'

1. Il messaggio di posta elettronica certificata inviato dal
mittente al proprio gestore di posta elettronica certificata viene da
quest'ultimo trasmesso al destinatario direttamente o trasferito al
gestore di posta elettronica certificata di cui si avvale il
destinatario stesso; quest'ultimo gestore provvede alla consegna
nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.
2. Nel caso in cui la trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata avviene tra diversi gestori, essi assicurano
l'interoperabilita' dei servizi offerti, secondo quanto previsto
dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.


Art. 6.
Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna

1. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal
mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione
nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono
prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica
certificata.
2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal
destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del
mittente, la ricevuta di avvenuta consegna.
3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che
il suo messaggio di posta elettronica certificata e' effettivamente
pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e
certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal
mittente, contenente i dati di certificazione.
4. La ricevuta di avvenuta consegna puo' contenere anche la copia
completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato
secondo quanto specificato dalle regole tecniche di cui
all'articolo 17.
5. La ricevuta di avvenuta consegna e' rilasciata contestualmente
alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella
casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario
dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del
soggetto destinatario.
6. La ricevuta di avvenuta consegna e' emessa esclusivamente a
fronte della ricezione di una busta di trasporto valida secondo le
modalita' previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.
7. Nel caso in cui il mittente non abbia piu' la disponibilita'
delle ricevute dei messaggi di posta elettronica certificata inviati,
le informazioni di cui all'articolo 11, detenute dai gestori, sono
opponibili ai terzi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Nota all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 14, del decreto del Presidente
della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano le
note alle premesse.


Art. 7.
Ricevuta di presa in carico

1. Quando la trasmissione del messaggio di posta elettronica
certificata avviene tramite piu' gestori il gestore del destinatario
rilascia al gestore del mittente la ricevuta che attesta l'avvenuta
presa in carico del messaggio.


Art. 8.
Avviso di mancata consegna

1. Quando il messaggio di posta elettronica certificata non risulta
consegnabile il gestore comunica al mittente, entro le ventiquattro
ore successive all'invio, la mancata consegna tramite un avviso
secondo le modalita' previste dalle regole tecniche di cui
all'articolo 17.


Art. 9.
Firma elettronica delle ricevute e della busta di trasporto

1. Le ricevute rilasciate dai gestori di posta elettronica
certificata sono sottoscritte dai medesimi mediante una firma
elettronica avanzata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera dd),
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
generata automaticamente dal sistema di posta elettronica e basata su
chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che
consente di rendere manifesta la provenienza, assicurare l'integrita'
e l'autenticita' delle ricevute stesse secondo le modalita' previste
dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.
2. La busta di trasporto e' sottoscritta con una firma elettronica
di cui al comma 1 che garantisce la provenienza, l'integrita' e
l'autenticita' del messaggio di posta elettronica certificata secondo
le modalita' previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.

Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera dd)
del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa -
Testo A):
«dd) FIRMA ELETTRONICA AVANZATA ai sensi dell'art. 2,
comma 1, lettera g), del decreto legislativo 23 gennaio
2002, n. 10, la firma elettronica ottenuta attraverso una
procedura informatica che garantisce la connessione univoca
al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con
mezzi sui quali il firmatario puo' conservare un controllo
esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo
da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati
successivamente modificati;».


Art. 10.
Riferimento temporale

1. Il riferimento temporale e la marca temporale sono formati in
conformita' a quanto previsto dalle regole tecniche di cui
all'articolo 17.
2. I gestori di posta elettronica certificata appongono un
riferimento temporale su ciascun messaggio e quotidianamente una
marca temporale sui log dei messaggi.


Art. 11.
Sicurezza della trasmissione

1. I gestori di posta elettronica certificata trasmettono il
messaggio di posta elettronica certificata dal mittente al
destinatario integro in tutte le sue parti, includendolo nella busta
di trasporto.
2. Durante le fasi di trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata, i gestori mantengono traccia delle
operazioni svolte su un apposito log dei messaggi. I dati contenuti
nel suddetto registro sono conservati dal gestore di posta
elettronica certificata per trenta mesi.
3. Per la tenuta del registro i gestori adottano le opportune
soluzioni tecniche e organizzative che garantiscano la riservatezza,
la sicurezza, l'integrita' e l'inalterabilita' nel tempo delle
informazioni in esso contenute.
4. I gestori di posta elettronica certificata prevedono, comunque,
l'esistenza di servizi di emergenza che in ogni caso assicurano il
completamento della trasmissione ed il rilascio delle ricevute.


Art. 12.
Virus informatici

1. Qualora il gestore del mittente riceva messaggi con virus
informatici e' tenuto a non accettarli, informando tempestivamente il
mittente dell'impossibilita' di dar corso alla trasmissione; in tale
caso il gestore conserva i messaggi ricevuti per trenta mesi secondo
le modalita' definite dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.
2. Qualora il gestore del destinatario riceva messaggi con virus
informatici e' tenuto a non inoltrarli al destinatario, informando
tempestivamente il gestore del mittente, affinche' comunichi al
mittente medesimo l'impossibilita' di dar corso alla trasmissione; in
tale caso il gestore del destinatario conserva i messaggi ricevuti
per trenta mesi secondo le modalita' definite dalle regole tecniche
di cui all'articolo 17.


Art. 13.
Livelli minimi di servizio

1. I gestori di posta elettronica certificata sono tenuti ad
assicurare il livello minimo di servizio previsto dalle regole
tecniche di cui all'articolo 17.


Art. 14.
Elenco dei gestori di posta elettronica certificata

1. Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio
di posta elettronica certificata si avvalgono dei gestori inclusi in
un apposito elenco pubblico disciplinato dal presente articolo.
2. Le pubbliche amministrazioni ed i privati che intendono
esercitare l'attivita' di gestore di posta elettronica certificata
inviano al CNIPA domanda di iscrizione nell'elenco dei gestori di
posta elettronica certificata.
3. I richiedenti l'iscrizione nell'elenco dei gestori di posta
elettronica certificata diversi dalle pubbliche amministrazioni
devono avere natura giuridica di societa' di capitali e capitale
sociale interamente versato non inferiore a un milione di euro.
4. I gestori di posta elettronica certificata o, se persone
giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i soggetti preposti
all'amministrazione devono, inoltre, possedere i requisiti di
onorabilita' richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cui
all'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
e successive modificazioni.
5. Non possono rivestire la carica di rappresentante legale, di
componente del consiglio di amministrazione, di componente del
collegio sindacale, o di soggetto comunque preposto
all'amministrazione del gestore privato coloro i quali sono stati
sottoposti a misure di prevenzione, disposte dall'autorita'
giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero sono
stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della
riabilitazione, alla reclusione non inferiore ad un anno per delitti
contro la pubblica amministrazione, in danno di sistemi informatici o
telematici, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro
l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria.
6. Il richiedente deve inoltre:
a) dimostrare l'affidabilita' organizzativa e tecnica necessaria
per svolgere il servizio di posta elettronica certificata;
b) impiegare personale dotato delle conoscenze specifiche,
dell'esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti,
in particolare della competenza a livello gestionale, della
conoscenza specifica nel settore della tecnologia della posta
elettronica e della dimestichezza con procedure di sicurezza
appropriate;
c) rispettare le norme del presente regolamento e le regole
tecniche di cui all'articolo 17;
d) applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione
adeguati e tecniche consolidate;
e) utilizzare per la firma elettronica, di cui all'articolo 9,
dispositivi che garantiscono la sicurezza delle informazioni gestite
in conformita' a criteri riconosciuti in ambito europeo o
internazionale;
f) adottare adeguate misure per garantire l'integrita' e la
sicurezza del servizio di posta elettronica certificata;
g) prevedere servizi di emergenza che assicurano in ogni caso il
completamento della trasmissione;
h) fornire, entro i dodici mesi successivi all'iscrizione
nell'elenco dei gestori di posta elettronica certificata,
dichiarazione di conformita' del proprio sistema di qualita' alle
norme ISO 9000, successive evoluzioni o a norme equivalenti, relativa
al processo di erogazione di posta elettronica certificata;
i) fornire copia di una polizza assicurativa di copertura dei
rischi dell'attivita' e dei danni causati a terzi.
7. Trascorsi novanta giorni dalla presentazione, la domanda si
considera accolta qualora il CNIPA non abbia comunicato
all'interessato il provvedimento di diniego.
8. Il termine di cui al comma 7 puo' essere interrotto una sola
volta esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che
integrino o completino la documentazione presentata e che non siano
gia' nella disponibilita' del CNIPA o che questo non possa acquisire
autonomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere dalla
data di ricezione della documentazione integrativa.
9. Il procedimento di iscrizione nell'elenco dei gestori di posta
elettronica certificata di cui al presente articolo puo' essere
sospeso nei confronti dei soggetti per i quali risultano pendenti
procedimenti penali per delitti in danno di sistemi informatici o
telematici.
10. I soggetti di cui al comma 1 forniscono i dati, previsti dalle
regole tecniche di cui all'articolo 17, necessari per l'iscrizione
nell'elenco dei gestori.
11. Ogni variazione organizzativa o tecnica concernente il gestore
ed il servizio di posta elettronica certificata e' comunicata al
CNIPA entro il quindicesimo giorno.
12. Il venire meno di uno o piu' requisiti tra quelli indicati al
presente articolo e' causa di cancellazione dall'elenco.
13. Il CNIPA svolge funzioni di vigilanza e controllo
sull'attivita' esercitata dagli iscritti all'elenco di cui al
comma 1.

Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 26 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:
«Art. 26 (Requisiti di professionalita', onorabilita' e
indipendenza degli esponenti aziendali). - 1. I soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso banche devono possedere i requisiti di
professionalita' onorabilita' e indipendenza stabiliti con
regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze
adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza
dall'ufficio. Essa e' dichiarata dal consiglio di
amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal
consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o
dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di
inerzia la decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia.
2-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di
indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto
della banca si applica il comma 2.
3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le
cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le
modalita' indicate nel comma 2.».
La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1956, n. 227, reca
«Misure di prevenzione nei confronti delle persone
pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita».
- La legge 31 maggio 1965, n. 575, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 1965, n. 138, reca
«Disposizioni contro la mafia».


Art. 15.
Gestori di posta elettronica certificata stabiliti nei Paesi
dell'Unione europea

1. Puo' esercitare il servizio di posta elettronica certificata il
gestore del servizio stabilito in altri Stati membri dell'Unione
europea che soddisfi, conformemente alla legislazione dello Stato
membro di stabilimento, formalita' e requisiti equivalenti ai
contenuti del presente decreto e operi nel rispetto delle regole
tecniche di cui all'articolo 17. E' fatta salva in particolare, la
possibilita' di avvalersi di gestori stabiliti in altri Stati membri
dell'Unione europea che rivestono una forma giuridica equipollente a
quella prevista dall'articolo 14, comma 3.
2. Per i gestori di posta elettronica certificata stabiliti in
altri Stati membri dell'Unione europea il CNIPA verifica
l'equivalenza ai requisiti ed alle formalita' di cui al presente
decreto e alle regole tecniche di cui all'articolo 17.


Art. 16.
Disposizioni per le pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni possono svolgere autonomamente
l'attivita' di gestione del servizio di posta elettronica
certificata, oppure avvalersi dei servizi offerti da altri gestori
pubblici o privati, rispettando le regole tecniche e di sicurezza
previste dal presente regolamento.
2. L'utilizzo di caselle di posta elettronica certificata
rilasciate a privati da pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco
di cui all'articolo 14, comma 2, costituisce invio valido ai sensi
del presente decreto limitatamente ai rapporti intrattenuti tra le
amministrazioni medesime ed i privati cui sono rilasciate le caselle
di posta elettronica certificata.
3. Le pubbliche amministrazioni garantiscono ai terzi la libera
scelta del gestore di posta elettronica certificata.
4. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano
all'uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile,
nel processo penale, nel processo amministrativo, nel processo
tributario e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della
Corte dei conti, per i quali restano ferme le specifiche disposizioni
normative.


Art. 17.
Regole tecniche

1. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie definisce, ai
sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sentito il Ministro per la
funzione pubblica, le regole tecniche per la formazione, la
trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta
elettronica certificata. Qualora le predette regole riguardino la
certificazione di sicurezza dei prodotti e dei sistemi e' acquisito
il concerto del Ministro delle comunicazioni.

Nota all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.
445 (testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa -
Testo A).
«2. Le regole tecniche per la formazione, la
trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la
riproduzione e la validazione, anche temporale, dei
documenti informatici sono definite con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega
del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti il
Ministro per la funzione pubblica e il Garante per la
protezione dei dati personali. Esse sono adeguate alle
esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze
scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno biennale.».


Art. 18.
Disposizioni finali

1. Le modifiche di cui all'articolo 3 apportate all'articolo 14,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, (Testo A) si intendono riferite anche al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Testo C).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 11 febbraio 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica
Stanca, Ministro per l'innovazione e le
tecnologie
Siniscalco, Ministro del-l'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2005

Registo n. 4, Ministeri istituzionali, foglio n. 332

Note all'art. 18:
- Per l'art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A) si vedano
le note alle premesse.
«Art. 14 (R) (Trasmissione del documento informatico).
- 1. Il documento informatico trasmesso per via telematica
si intende spedito dal mittente se inviato al proprio
gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso
disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato,
nella casella di posta elettronica del destinatario messa a
disposizione dal gestore.
2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di
ricezione di un documento informatico, redatto in
conformita' alle disposizioni del presente testo unico e
alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9,
comma 4, sono opponibili ai terzi.
3. La trasmissione del documento informatico per via
telematica, con modalita' che assicurino l'avvenuta
consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta
nei casi consentiti dalla legge.».

 







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