06_02
Il
Dipartimento Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico
dell’Assessorato
della Salute della Regione Sicilia ha trasmesso all’USR la circolare
esplicativa n. 33108 del 24/9/2020 avente ad oggetto “Indicazioni
operative per
la gestione di casi e focolai nelle scuole e nei servizi educativi
dell’infanzia” con la quale si danno indicazioni su come gestire i
processi per
contenere la diffusione di eventuali focolai.
In
particolare, si analizzano i quattro casi possibili (alunno e personale
con
sintomatologia a scuola o a casa), si danno indicazioni su come gestire
i
contatti stretti, sulle procedure da seguire nella gestione della
riammissione
a scuola per alunni ed operatori sottoposti a tampone e, infine, -
punto
particolarmente delicato per le evidenti conseguenze – si suggerisce
come gestire
la riammissione a scuola per i casi con sintomatologia NON
riconducibile a
Covid 19.
Proprio
su questo ultimo punto, Ancodis vuole focalizzare l’attenzione degli
organi
competenti, delle associazioni dei genitori, di categoria e dei DS
delle
autonome istituzioni scolastiche.
Per
quanto riguarda i bambini della scuola dell’infanzia la Circolare
conferma quanto
si legge nelle Linee guida adottate dal MPI con DM 80/2020 che
prevedono la
certificazione di riammissione dopo assenza per malattia superiore ai
tre
giorni “previa presentazione di idonea certificazione del pediatra di
libera
scelta o medico di medicina generale attestante l’assenza di malattie
infettive
o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità
educativa/scolastica”.
Per
quanto riguarda gli alunni over 6 anni “la certificazione medica
attestante
l’idoneità al reinserimento verrà rilasciata per assenze superiori ai
DIECI
giorni” cioè si ribadisce quanto stabilito dalla norma regionale della
scuola
precovidiana.
Crediamo
che questa scelta sia miope, non consideri affatto la particolare
situazione
emergenziale che stiamo attraversando e che sta mettendo a dura prova
il
sistema sanitario e quello scolastico siciliano.
Prevedere
in caso di malattia non riconducibile a Covid 19 la certificazione
medica per
il rientro dopo 10 giorni significa
non dare garanzie di sicurezza sulle condizioni di salute idonee a
frequentare
un luogo nel quale sono presenti importanti comunità di alunni ed
alunne che
quotidianamente sono sottoposti a severi protocolli di sicurezza
sanitaria.
Ancodis,
pertanto, chiede agli organi preposti di rivedere tale indicazione
confermando -
cosi come scritto nel DPCM del 25 febbraio 2020 - l’obbligo della
certificazione medica dopo CINQUE giorni di assenza per motivi di
salute NON
riconducibili a Covid 19 (come ha stabilito la Regione Lazio).
Comprendiamo
il possibile disagio per le famiglie che devono far certificare
l’idoneità alla
frequenza del figlio ma ci appare una scelta di buon senso e di
necessaria prudenza
che aumenta le condizioni di sicurezza sanitaria e garantisce maggiore
serenità
a tutti gli operatori della scuola, agli alunni ed ai genitori.
Oggi
più che mai occorre sottoscrivere un patto di corresponsabilità tra
scuola,
famiglia ed operatori sanitari nell’esclusivo interesse dei nostri
alunni.
Ma
gli Organi competenti devono dare indicazioni certe finalizzate a
mitigare il
rischio di contagio per altre malattie infettive o diffusive che
possono
generare ingiustificati allarmismi nella comunità scolastica.
In
caso di assenza per motivi familiari o personali, inoltre, occorre
prevedere
l’obbligo – dopo tre giorni per i genitori degli alunni della scuola
dell’infanzia e dopo 5 giorni per quelli degli alunni over 6 anni – a
sottoscrivere l’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000
con la quale i genitori assumono la responsabilità di dichiarare le
motivazioni
dell’assenza che ovviamente saranno tutelate dalle norme sulla privacy.
Ancodis
confida in una saggia revisione della circolare.
Per
Ancodis
Prof.
Rosolino Cicero