Plauso alle ordinanze di sospensione dell’efficacia esecutiva delle sentenze del Tar. Concorso Ds 2017
Data: Mercoledì, 17 luglio 2019 ore 19:00:00 CEST
Argomento: Opinioni


A seguito delle ordinanze cautelari gemelle, emesse il 12.06.2019 dal Consiglio di Stato, sezione VI, giuste istanze cautelari avanzate con gli appelli proposti dal Miur, avverso le sentenze del Tar n. 8655/2019, n. 8670/2019, con le quali è stato disposto l'annullamento del concorso per dirigenti scolastici 2017, in qualità di ricorrente, perché esclusa dalla prova orale, ma, ancor più, in quanto avvocato, reputo indispensabile esporre quanto di seguito.

La concessione di una mera sospensiva, fondata sulle sole ragioni di interesse pubblico, non può in alcun modo destituire di fondamento le doglianze espresse nel merito dei ricorsi e ritenute meritevoli di accoglimento da parte del Tar, con sentenze coraggiose, storiche ed epocali.

Lampante è che il Consiglio di Stato non abbia speso una sola argomentazione sul merito delle censure, demandando all'udienza di discussione del 17.10.2019 ogni valutazione.

Starei cauta nell'esprimere giudizi gioiosi o nel preannunciare ulteriori vincenti interventi in appello.

Ricordo che l'esito odierno è fondato sulla sospensione dell'efficacia esecutiva di una sentenza di annullamento che rimane valida, vivente e pronta ad esplicare i propri effetti.

Una conferma del Cds potrebbe intervenire prestissimo, rivoltando ogni azione che nelle more venga posta in essere allo scopo dell'immissione in ruolo (con riserva) dei promossi all'orale.

Ricordo che centinaia di ricorrenti aspettano ancora che il proprio ricorso venga discusso in primo grado e non si può negare che ognuno di essi, sia individuale che collettivo, rechi in sé (celati e difficilmente individuabili dai non giuristi) motivi che potrebbero comportare un annullamento del concorso, al di là delle motivazioni già esplicitate al Tar.

Attenzione, quindi, a quanto presto potrà emergere dai giudizi pronti alla trattazione ed attenzione, quindi, a quanto potrà nel frattempo essere aggiunto.

Mai dal 27 marzo 2019 i candidati esclusi dalla prova orale hanno smesso di ricercare e di individuare elementi di illegittimità nella procedura, avendo anche atteso pazientemente gli inspiegabili 52 giorni dallo scioglimento dell'anonimato per ricevere copia dei propri elaborati. Sono tante e tali le ragioni che si sono fatte e che si faranno valere in giudizio, che oggi nessuno può sentirsi scoraggiato da una mera sospensiva, concessa sul solo dato dell'interesse pubblico ritenuto preminente.

Mi sento di essere portavoce in questo momento dell'effettiva volontà della maggior parte dei ricorrenti, affermando che l'annullamento del concorso è la corretta sanzione da applicare a fronte delle innumerevoli illegittimità rilevate.

Siamo consapevoli di essere in possesso di prove determinanti, di elementi in grado di suffragare le nostre ragioni e certi di non arrenderci a fronte di un'esigenza cautelare manifestata come prioritaria, ma scevra dall'analisi di un merito,che difficilmente potrà risultare nel proseguo immeritevole di accoglimento.

In esatta contrapposizione rispetto ai diversi comunicati sindacali letti in queste ore, mi sento di dire "Il testo delle ordinanze cautelari mantiene ferma la forza e la validità delle sentenze di annullamento sospese!".

Si rammenti che tra sospensione ed annullamento esiste una differenza abissale (che non mi spendo a spiegare) e che al momento opportuno avremo modo di consentire alle nostre pronunce favorevoli di riacquistare la vitalità allo stato compressa.

Siamo lieti per un risultato che non ci lede, ma sposta unicamente avanti la nostra vittoria.

Questa non è una speranza o un augurio, ma è certezza, sulla scorta della conoscenza dell'impianto probatorio in nostro possesso e della spendibilità dello stesso ad ogni livello della giustizia, sia amministrativa che penale.

Tutta la nostra solidarietà viene adesso rivolta ai prossimi dirigenti scolastici, tanto difesi dai sindacati e dal Miur, ma immessi in ruolo attraverso una procedura selettiva compromessa da un annullamento già dichiarato, che comporta una vittoria effimera, viziata e concretamente passibile di riforma.

Avv. Enza Pamela Nastasi
(il cui elaborato della prova scritta è stato corretto dalla sottocommissione n. 28, con numero di ammessi all'orale prossimo al 10%)





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